CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04897/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Lette le conclusioni scritte presentate nell'interesse del ricorrente e delle parti civili Putrone e [OSCURATO:PERSONA] in fatto 1. Con sentenza del 12/02/2020 la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni, avendolo ritenuto responsabile del reato di lesioni aggravate, perché commesse con l'uso di un bastone in legno, in danno di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. Nell'interesse dello Spadafora è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per avere posto a fondamento della decisione le dichiarazioni incongruenti ed illogiche delle persone offese - che non trovano riscontro negli atti -, trascurando il più coerente narrato dei testi a discarico e omettendo di considerare che, in relazione a quanto riferito da una delle vittime della aggressione ([OSCURATO:PERSONA]), era stata disposta la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione dell'art. 507 cod. proc. pen., sia in relazione all'ordinanza con la quale all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale aveva respinto la richiesta di integrazione istruttoria sia con riferimento alla inconferente motivazione con la quale la Corte territoriale aveva respinto la doglianza proposta con l'atto di appello. 2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio e alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., anche per effetto dell'assenza di risultanze dibattimentali dimostrative dell'uso di un bastone. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dell'imputato e delle parti civili Putrone e Dima. Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Al riguardo, va ribadito (v., di recente, Sez. 5, n. 17568 del 22/03/2021) che è estraneo all'ambito applicativo dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" né fuori dal contesto in cui è inserito, sicché gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa. Sono, pertanto, inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; conf. ex plurimis, Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168). Così come sono estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, Bruzzese, Rv. 235510). Pertanto, il vizio di motivazione deducibile in cassazione consente di verificare la conformità allo specifico atto del processo, rilevante e decisivo, della rappresentazione che di esso dà la motivazione del provvedimento impugnato, fermo restando il divieto di rilettura e reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167); in altri termini, il vizio di travisamento della prova dichiarativa, per essere deducibile in sede di legittimità, deve avere un oggetto definito e non opinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto ed è pertanto da escludere che integri il suddetto vizio un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Maggio, Rv. 255087; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406). Nel caso di specie, appunto, la riproposizione di singoli frammenti delle prove, accompagnata a generici commenti concernenti il significato che ad esse il ricorrente attribuisce, esprime null'altro che l'aspirazione ad un riesame del merito delle risultanze, precluso in questa sede. È in tale contesto che va confermata la logicità della ricostruzione operata dalla Corte territoriale, quanto all'aggressione da parte dell'imputato con un bastone di legno in danno di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il secondo motivo è inammissibile, per l'assoluta genericità delle deduzioni che sorreggono la critica della decisione della Corte territoriale quanto all'assenza di ragioni che rendessero necessaria la rinnovazione dibattimentale e l'audizione dei testi indicati. Tale conclusione si fonda sul carattere meramente esplorativo delle finalità perseguite (comprendere «la presenza dell'autovettura della Sellaro e dello Spina» e se quest'ultimo abbia visto o sentito qualcosa, come pure modalità e motivo dell'intervento di Antonio e [OSCURATO:PERSONA]) e sulla conseguente, assoluta inidoneità di tali rilievi a scardinare il quadro probatorio univocamente interpretato dai giudici di merito. 3. Inammissibili sono le doglianze sviluppate nel terzo motivo.A tacer del fatto che non risultano essere state proposte con l'appello censure concernenti il trattamento sanzionatorio, salvo per ciò che discende - ma indirettamente - dalla contestazione della circostanza aggravante dell'uso dell'arma (a proposito della quale s'è già detto supra), si osserva che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. Va, infine, aggiunto che, come anche di recente ribadito da questa Corte, la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131- bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, se tale disposizione era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza di appello, ostandovi la previsione di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 21465 del 20/03/2019, Semmah, Rv. 275782 - 01). Il ricorrente invoca in senso contrario le conclusioni di Sez. 3, n. 6870 del 28/04/2016 - dep. 14/02/2017, Fontana, Rv. 269160 - 0. Ma trascura di considerare un passaggio fondamentale di siffatta decisione: quello per cui «[...] se la questione non è stata esaminata in sede di primo grado e la stessa non ha formato oggetto di gravarne, la medesima non potrà essere sollevata ex novo sotto il profilo della omessa motivazione o, comunque, come violazione di legge ai sensi dell'art. 606, lettera b), cod. proc. pen., trattandosi di questione oramai divenuta, per effetto della acquiescenza sul punto dell'appellante alla decisione del giudice di primo grado, irrevocabile anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma quarto, cod. pen.». Nel caso di specie, dalla incontestata ricostruzione dei motivi di appello operata dalla sentenza impugnata non emerge alcuna richiesta in tal senso nei confronti di una sentenza di primo grado de105/03/2018. 4. Alla pronuncia di inammissibilità consegue„ ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle Ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. Per quanto concerne il regolamento delle spese nel rapporto tra l'imputato e le parti civili che hanno svolto attività nel giudizio di legittimità, si osserva che queste ultime risultano ammesse al patrocinio 3 spese dello Stato. In relazione a tale ipotesi, le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che compete alla Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 541 cod. proc. pen. e 110 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, pronunciare condanna generica dell'imputato al pagamento di tali spese in favore dell'Erario, mentre è rimessa al giudice del rinvio, o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, la liquidazione delle stesse mediante l'emissione del decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 del citato d.P.R. (Sez. U, n. 5464 del 26/09/2019 - dep. 12/02/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27776001). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Catanzaro con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. Così deciso il 17/12/2021