CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 21282/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna emessa in primo grado, in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d. P. R. 9-10- 1990,n. 309. 2. Il ricorrente deduce, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto il giudice di merito avrebbe ricostruito i fatti travisando la risultanza probatoria costituita dal possesso della somma di euro 175, dalla quale ha erroneamente desunto la prova dello svolgimento di attività di spaccio, di cui la somma sarebbe un profitto, e non un provento riconducibile a lavoro in nero. 2.1.Con il secondo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, non avendo il giudice di merito valutato la richiesta, contenuta nei motivi aggiunti di appello, di applicazione della disciplina della continuazione tra il fatto oggetto del presente giudizio e il reato per il quale è stata emessa sentenza di condanna dal Tribunale di Milano, VI sez., in data 2 marzo 2020. 3. Con requisitoria scritta, ex art. 23 d.l. n. 137 del 2020, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto annullamento con rinvio limitatamente alla continuazione e declaratoria di inammissibilità nel resto. 4. Il primo motivo di ricorso è fondato. L'apparato argomentativo posto a fondamento della sentenza impugnata è, infatti, inficiato da vizi che minano ab imis la razionalità dell'impianto giustificativo sulla base del quale i giudici di merito sono pervenuti all'asserto relativo alla sussistenza di un sostrato probatorio idoneo a valicare la soglia del ragionevole dubbio e a supportare adeguatamente la declaratoria di responsabilità. Si evince infatti dalla motivazione della sentenza impugnata che l'imputato, sottoposto a divieto di dimora e precedentemente uscito da un bar noto perché vi si svolgeva attività di spaccio di droga, venne trovato in possesso di cocaina, suddivisa in tre dosi e risultata alle analisi chimiche di elevatissimo principio attivo, nonché di una somma di danaro pari ad euro 175, in banconote di vario taglio, non giustificabile per un soggetto che da più di un anno non lavorava. Di qui la conclusione secondo cui la detenzione era preordinata allo spaccio della predetta sostanza stupefacente. Non può però sfuggire la natura congetturale di tale asserto, non essendo stato tenuto conto di alcuna alternativa concretamente prospettabile e segnatamente dell'ipotesi che lo stupefacente fosse stato appena acquistato, già suddiviso in dosi, dall'imputato,per uso personale, presso il bar da cui il Benedan era uscito, che, per l'appunto, come sostiene il giudice a quo, era noto per essere un luogo di spaccio di droga. Nemmeno la Corte territoriale ha spiegato le ragioni per le quali sia stata attribuita valenza accusatoria al possesso di euro 175, nonostante l'imputato abbia fornito giustificazione della provenienza di tale somma, in quanto provento dell'attività lavorativa svolta presso una pizzeria, indicata con precisione dal Benedan, come risulta dalla sentenza di primo grado. Non risulta dalla motivazione delle sentenze di merito neanc:he che siano stati espiatati accertamenti circa la veridicità di tale giustificazione. Viceversa, il giudice è tenuto ad interrogarsi in merito alla plausibilità di spiegazioni alternative alla prospettazione accusatoria. La regola di giudizio compendiata nella formula dell'"al di là di ogni ragionevole dubbio" impone infatti al giudicante l'adozione di un metodo dialettico di verifica dell'ipotesi accusatoria, volto a superare l'eventuale sussistenza di dubbi intrinseci a quest'ultima, derivanti, ad esempio, da autocontraddittorietà o da incapacità esplicativa, o estrinseci, in quanto connessi, come nel caso in disamina, all'esistenza di ipotesi alternative dotate di apprezzabile verosimiglianza e razionalità (Cass., Sez. 1, n.4111 del 24-10-2011, Rv. 251507). Può infatti addivenirsi a declaratoria di responsabilità, in conformità al canone dell'« oltre il ragionevole dubbio», soltanto qualora la ricostruzione fattuale a fondamento della pronuncia giudiziale espunga dallo spettro valutativo soltanto eventualità remote, astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, si ponga al di fuori dell'ordine naturale delle cose e dell'ordinaria razionalità umana (Sez. 1 n. 17921 del 3-3-2010, Rv. 247449; Sez. 1 n. 23813 del 8-5-2009, Rv. 243801; Sez. 1, n. 31456 del 21-5-2008, Rv. 240763). La condanna al di là idi ogni ragionevole dubbio implica che, laddove si presenti una ipotesi alternativa, siano individuati gli elementi di conferma della prospettazione fattuale accolta, in modo che risulti l'irrazionalità del dubbio derivante dalla sussistenza dell'ipotesi alternativa stessa (Cass., Sez. 4, n.30862 del 17-6-2011, Rv. 250903 ; Sez 4„ n. 48320 del 12- 11-2009, Rv. 245879). In mancanza di ciò, non può ritenersi che l' apparato argomentativo a sostegno della decisione in esame attinga la soglia dell'univocità dimostrativa né che i giudici di secondo grado siano pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico immune da vizi, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto esenti da connotati di contraddittorietà o di manifesta illogicità e di un apparato concettuale coerente con una esauriente analisi delle risultanze agli atti ( Sez. U., 25-11-1995, Facchini, Rv. 203767).5. Si impone, pertanto, nel caso in esame, un pronunciamento rescindente. D'altronde, ove, come nel caso sub iudice, un eventuale giudizio di rinvio, per la mancanza di prospettive di sviluppo probatorio, non possa in alcun modo colmare la situazione di vuoto dimostrativo storicamente accertata, l'annullamento va disposto senza rinvio (Sez.U. 30-10-2003, Andreotti ; Sez. U., 30-10-2002, Carnevale). 6. La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio perché il fatto non costituisce reato. La natura rescindente di tale epilogo decisorio determina l'ultroneità della disamina del secondo motivo di ricorso. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato. Così deciso iry Rbrna, il 2-3-2022. Il ,pnsigliieré estensore T.j Presidenten