CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 6 marzo 2025
Cassazione n. 32252/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 6 marzo 2025, la Corte di appello di Napoli ha respinto la domanda formulatada [OSCURATO:PERSONA] per la liquidazione dell ’ equa riparazione dovuta ad ingiusta sottoposizione a misura cautelare detentiva dal 9 aprile al 9ottobre 2019. La misura cautelare fu disposta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza in data 11 aprile 2019 , all’esito dell’udienza di convalida dell’arresto dell’indagato, eseguito il 9 aprile 2019 nella ritenuta flagranza dei seguenti reati: artt.56, 628, commi 1 e 3 n. 1 cod. pen. (capoA); artt. 582, 585, 576 n. 1, 61 n. 2 cod. pen. (capo B ) . L’arresto fu convalidato e fu disposta la misura cautelare della custodia in carcere ritenendo sussistente un grave quadro indiziario rappresentato dalla denuncia querela sporta da [OSCURATO:PERSONA] (che aveva riferito di essere stato oggetto di una minaccia a mano armata, di una richiesta di denaro e di una aggressione da parte di un connazionale di nome [OSCURATO:PERSONA];aveva accompagnato gli operanti presso l’abitazione dell’aggressore e aveva riconosciuto un coltello presente in quella casa come quello utilizzato per minacciarlo)e da un referto medico che attestava la presenza sulla persona del denunciante di ferite compatibili con la dinamica dell’aggressione descritta. Con sentenza del 9 ottobre 2019, all’esito di giudizio ordinario, il Tribunale di Napoli ha assolto l’odierno ricorrente dal reato di cui al cap o A) «perché il fatto non sussiste». Quanto alle lesioni contestate al capo B ), l ’imputato è stato prosciolto peressere il reato estinto per intervenuta remissione di querela: è stata esclusa, dunque, la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 585 cod. pen. La sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] è divenuta irrevocabile il 27 dicembre 2019 e l’istanza di riparazione per ingiusta detenzione è stata proposta il 21 dicembre 2021. 2. La Corte di appello ha respinto la domanda di riparazione. Ha osservato cheil giudizio di cognizione ha ritenuto non provato il tentativo di rapina an che grazie all’esame dei filmatiregistrati da un sistema di videosorveglianza installato all’esterno del bar ove si verificarono i fatti, dai quali risultava che [OSCURATO:PERSONA] si era avvicinato a [OSCURATO:PERSONA] gesticolando in maniera vistosa e questi lo aveva aggredito a mani nude, senza fare uso di un coltello. Ha sottolineato, poi, che quei filmati (acquisiti in epoca successiva all’arresto e all’applicazione della misura cautelare) confermavano una aggressione e che , diversamente da quanto sostenuto nell’interrogatorio di garanzia, [OSCURATO:PERSONA] non si era limitato a spintonare [OSCURATO:PERSONA], ma lo aveva colpito con schiaffi e pugni tanto da farlo cadere sui tavolini posti all’esterno del locale. Secondo la Corte territoriale,si tratta di un comportamento gravemente colposo idoneo a determinare l’intervento dell’Autorità giudiziaria e, dunque,ostativo al riconoscimento del diritto all’indennizzo . L’ordinanza impugnata ha ritenuto ostativo al riconoscimento del diritto all’indennizzo anche il comportamentoprocessuale di [OSCURATO:PERSONA] il quale, rendendo dichiarazioni al G.i.p., avrebbe consapevolmente mentito sostenendo di aver spintonato [OSCURATO:PERSONA], che lo stava infastidendo, e di essersi subito allontanato , mentre i filmati documentano «una rappresaglia violenta» della quale la sentenza pronunciata all’esito del giudizio di cognizione dà atto. 3. Contro l’ordinanza,ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deducendo violazione dell’art. 314 cod. proc. pen. e vizi di motivazione. Secondo la difesa , l’aggressione a mani nude cui fa riferimento la sentenza di assoluzione non poteva essere valutata dal Giudice della cautela quale grave indizio di un tentativo di rapina,sicché l’errore nel quale è incorsa l’autorità giudiziaria non fu determinato da questo comportamento, ancorché accertato nel giudizio di cognizione. La motivazione sarebbe poi manifestamente illogica quando sostiene che il Giudice della cautela sarebbe stato indotto in errore dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA],il quale esercitò il proprio diritto di difesa sostenendo di essersi limitato a spintonare la persona offesa e di non avergli chiesto denaro. 4. Nei termini di legge, il P r ocuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. 5. Con memoria in data 10 luglio 2025 l’Avvocatura dello Stato ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. La difesa non contesta che il comportamento valutato ostativodalla Corte di appello sia stato tenuto, ma sostiene, con motivazione meramente oppositiva, che non si tratterebbe di un comportamentodoloso o gravementecolposo essendo stato affermato, all’esito del giudizio di cognizione, che quel comportamento non era funzionale a conseguire un ingiusto profitto e, dunque, non poteva integrare gli estremi della tentata rapina contestata al capo A)dell’imputazione provvisoria. Così argomentando, il ricorso non si confronta col contenuto dell’ordinanza impugnata,nella quale la Corte di appello ha sottolineato: - che l’aggressi one è documentata dai filmati acquisiti agli atti ; -che, secondo quanto emerge dalla sentenza di proscioglimento, [OSCURATO:PERSONA] si avvicinò a Salmanicon atteggiamento provocatorio, mentre questi era seduto al tavolino di un bar e, per reagire al comportamento della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA] «intraprese una rappresaglia violenta» che gestì a mani nude, «con schiaffi e pugni di intensità tale da far cadere la vittima sui tavoli vicini»; -che, nel giudizio di cognizione,tale aggressione è stata valutata penalmente rilevante e [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto dall’accusa di lesioni solo in ragione della intervenuta remissione di querela. Nel criticare le conclusioni cui è giunta l’ordinanza impugnata, il ricorrente si limita a ricordare che l’aggressione non era funzionale al conseguimento di un ingiusto profitto, ma non evidenzia profili di contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazionee non si confronta con le argomentazioni sviluppate dalla Corte di appello, secondo la quale il giudizio di cognizione ha escluso che l’aggressione fosse connessa a una richiesta di denaro, ma ha accertato che, essendo stato infastidito della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA] reagì con violenza sproporzionata e del tutto ingiustificata,procurando a [OSCURATO:PERSONA] lesioni personali (documentate da un referto medico) che ebbero sicura efficacia sinergica nell’adozione della misura cautelare. La misura fu disposta, infatti,non solo per la rapina di cui al capo A), ma anche per le lesioni di cui al capo B),risultate procedibili a querela solo all’esi to dell’esame dei filmati. 3. La Corte di appello ha ritenuto che abbiano avuto efficacia sinergica nell’applicazione della misura cautelare anche le dichiarazioni rese dall’indagato nell’interrogatorio di garanzia,atteso che egli sostenne, contrariamente al vero, di essersi limitato a spintonare la persona offesa. Per questa parte la motivazione presenta profili di contraddittorietà e manifesta illogicità. L’ordinanza impugnata riferisce, infatti, che i filmati atti a documentare la falsità delle dichiarazioni rese non erano a disposizione del G.i.p. Il giudice della cautela, dunque, non poteva apprezzare la discordanza tra quanto dichiarato e quanto concretamente avvenuto eil mendacio dell’indagato non influì in concreto sull’applicazione della misura. Nell’economia complessiva dell’ordinanza impugnata, tuttavia, il riferimento al comportamento tenuto dall’imputato nel corso dell’udienza di convalida ha carattere marginale e, quando il convincimento del giudice poggia su più ragioni distinte, ciascuna delle quali idonea a giustificare la decisione adottata, i vizi logici o giuridici relativi ad una sola di tali ragioni non inficiano la decisione se – come nel caso di specie –la stessa trova adeguato sostegno negli altri motivi non affetti da quei vizi (in tal senso, Sez. 5, n. 2128 del 13/1/1978, Bartomioli, Rv. 138077; Sez. 4, n. 216 del 02/05/1975, dep. 1976, Alba, Rv.131797; Sez. 1, n. 604 del 02/05/1967, Solejam, Rv.105773; e, recentemente, Sez. 5, n. 37466 del 22/09/2021, Almi, Rv.281877). 4. Per quanto esposto il ricorso è infondato. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute dal Ministero resistente,cui conseguirebbe la condanna del ricorrente alla rifusione delle stesse. La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senza confrontarsi con i motivi di ricorso,sicché non può dirsi che l’Avvocatura dello Stato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa del ricorrente (sull’argomento, con riferimento alle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, cfr.Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886; Sez. U., n.5466, del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv.281923; Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713) P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla per le spese alla parte resistente. Così d