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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 marzo 2022

Cassazione n. 34350/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di L'AQUILA, con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di CHIETI, SEZIONE DISTACCATA di ORTONA in data 21/3/2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di ricettazione di cui all'art. 648 cod. pen. 1.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.

1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 647 e 648 cod. pen. 1.2.

Vizio di motivazione in relazione all'art. 624 cod. pen. 2.

In data 28 marzo 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, Sost.

Proc. dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Nei due motivi di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla dichiarazione di responsabilità con riferimento alla consapevolezza della provenienza illecita del telefono e alla qualificazione giuridica attribuita al fatto.

Le doglianze, formulate anche nei termini della violazione di legge ma afferenti la logicità della motivazione e la valutazione delle prove, sono manifestamente infondate.

La Corte, la cui motivazione si salda ed integra con quella del giudice di primo grado, ha infatti fornito congrua risposta alle analoghe critiche contenute nell'atto di appello ed ha esposto gli argomenti per cui queste non erano in alcun modo coerenti con quanto emerso nel corso del processo.

Alla Corte di cassazione, d'altro canto, è precluso, e quindi i motivi in tal senso formulati non sono consentiti, sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito.

Il controllo che la Corte è chiamata ad operare, e le parti a richiedere ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., infatti, è esclusivamente quello di verificare e stabilire se i giudici di merito abbiano o meno esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

Sotto tale aspetto, in conclusione, a fronte di una motivazione coerente e logica quanto alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato con il riferimento alla ricostruzione dei fatti, alla inverosimiglianza della diversa spiegazione fornita dal ricorrente e alla mancanza di elementi per qualificare il fatto come furto (cfr. pag. 4 e 5 della sentenza impugnata), la Corte territoriale si è conformata alla pacifica giurisprudenza di legittimità in tema di ricettazione (Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, RV. 270120; n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, RV. 268713; n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265) così che ogni ulteriore critica, che trova peraltro fondamento in una diversa ed alternativa lettura delle prove, risulta del tutto inconferente (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217).

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di L'AQUILA, con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di CHIETI, SEZIONE DISTACCATA di ORTONA in data 21/3/2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di ricettazione di cui all'art. 648 cod. pen. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 647 e 648 cod. pen. 1.2. Vizio di motivazione in relazione all'art. 624 cod. pen. 2. In data 28 marzo 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, Sost. Proc. dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Nei due motivi di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla dichiarazione di responsabilità con riferimento alla consapevolezza della provenienza illecita del telefono e alla qualificazione giuridica attribuita al fatto. Le doglianze, formulate anche nei termini della violazione di legge ma afferenti la logicità della motivazione e la valutazione delle prove, sono manifestamente infondate. La Corte, la cui motivazione si salda ed integra con quella del giudice di primo grado, ha infatti fornito congrua risposta alle analoghe critiche contenute nell'atto di appello ed ha esposto gli argomenti per cui queste non erano in alcun modo coerenti con quanto emerso nel corso del processo. Alla Corte di cassazione, d'altro canto, è precluso, e quindi i motivi in tal senso formulati non sono consentiti, sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito. Il controllo che la Corte è chiamata ad operare, e le parti a richiedere ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., infatti, è esclusivamente quello di verificare e stabilire se i giudici di merito abbiano o meno esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Sotto tale aspetto, in conclusione, a fronte di una motivazione coerente e logica quanto alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato con il riferimento alla ricostruzione dei fatti, alla inverosimiglianza della diversa spiegazione fornita dal ricorrente e alla mancanza di elementi per qualificare il fatto come furto (cfr. pag. 4 e 5 della sentenza impugnata), la Corte territoriale si è conformata alla pacifica giurisprudenza di legittimità in tema di ricettazione (Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, RV. 270120; n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, RV. 268713; n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265) così che ogni ulteriore critica, che trova peraltro fondamento in una diversa ed alternativa lettura delle prove, risulta del tutto inconferente (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217). 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammend
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