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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 05877/2026

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 22886 del Ruolo Generale dell’anno 2024, proposto AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, come in atti domiciliata, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come in atti domiciliata, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], anche quali eredi, questi ultimi due, diSURFARO ANTONINO, soci della [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata cessata in data 15 giugno 2015, INTIMATI avverso la sentenza numero 878/24 della Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, pubblicata in data 20 marzo 2024.

Udita la relazione svolta dal Consigliere designato, dott. [OSCURATO:PERSONA], nella camera di consiglio del 13 febbraio 2026. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza numero 878/24, pubblicata in data 20 marzo 2024, la Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia -adita in sede di rinvio, giusta cassazione, per vizio di motivazione, della sentenza numero 2116/15 della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia- accoglieva il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso l’avviso di rettifica e liquidazione numero 20121T001230000, avente ad oggetto l’atto con il quale, in data 3 febbraio 2012, la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva ceduto alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. il ramo d’azienda inerente all’esercizio di attività alberghiera in Grassobbio (BG). [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, con la sentenza numero 2116/15, cassata da questa Corte con sentenza numero 2585/23, aveva rigettato l’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso la sentenza numero 10033/14 della [OSCURATO:PERSONA] di Milano, con la quale erano stati parzialmente accolti - e, segnatamente, con la riduzione dell’imposta originariamente liquidata dall’amministrazione finanziaria- i ricorsi, separatamente proposti e poi riuniti, della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e della [OSCURATO:SOCIETA]., avverso il suddetto avviso di rettifica e liquidazione.

2. L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza numero 878/24, pubblicata in data 20 marzo 2024, della Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, affidandone l’accoglimento ad un unico motivo di impugnazione.

3. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. resisteva, depositando controricorso e, successivamente, memoria, mentre rimanevano intimati i soci della [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata cessata in data 15 giugno 2015.

4. La causa, all’adunanza camerale del 13 febbraio 2026, udita la relazione del Consigliere designato, dott. [OSCURATO:PERSONA], veniva decisa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e, in quanto tale, merita accoglimento.

2. Con l’unico motivo addotto a sostegno dell’impugnazione l’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 3, c.p.c., denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 2, 7 e 35 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto la corte regionale lombarda, venendo meno alla sua precipua funzione, che non era solamente quella di annullare l’atto impugnato, ma di determinare il valore, eventualmente sostitutivo rispetto a quello indicato dall’ufficio, dell’atto di cessione, aveva omesso di valutare -sul presupposto dell’insufficienza della motivazione dell’avviso di rettifica e liquidazione e dell’impossibilità di una sua integrazione-gli elementi e le circostanze emerse nel corso del giudizio, che, peraltro, avevano indotto l’amministrazione finanziaria a ridurre la pretesa tributaria originariamente azionata.

La sentenza impugnata, del resto, era incentrata - sotto il profilo del mancato assolvimento dell’onere della prova da parte dell’ufficio- sull’asserita insufficienza del fatturato dell’azienda a suffragarne la stima effettuata, che doveva reputarsi contraddittoria “nella parte in cui il listino/consuetudini segnalava la necessità di considerare anche altri parametri per l’individuazione del valore di mercato”.

E ciò ad onta del fatto che non era stato preso in esame soltanto il fatturato di un anno della società venditrice, “ma la media dei ricavi 2010 e 2011 e specifici, nonché puntuali elementi dettagliatamente indicati sia nell’avviso, che successivamente in fase di accertamento con adesione, e nell’atto di costituzione in giudizio”, con la rideterminazione dell’ammontare dovuto “in modo più aderente possibile alla realtà aziendale”.

3. Il motivo è fondato.

3.1. In tema diimposta di registro, anche a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000, che ha esteso alla materia tributaria i principi di cui all’art. 3 della legge n. 241 del 1990 (cfr. Cass. n. 6335/25), l’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento, avendo la funzione di delimitare l’ambito delle ragioni deducibili dall’ufficio nella eventuale successiva fase contenziosa e, nel contempo, di permettere l’esercizio del diritto di difesa del contribuente, deve ritenersi adempiuto mediante l’enunciazione del criterio astratto in base al quale la rettifica è stata effettuata, giacché solo nella fase contenziosa l’amministrazione ha l’onere di provare l’effettiva sussistenza dei presupposti fattuali per l’applicazione del criterio prescelto (cfr. Cass. n. 24449/22), ben potendo il contribuente, nella suddetta fase, contrapporre altri elementi sulla base del medesimo criterio o di altri parametri (cfr. Cass. n. 11560/16 ed, in termini analoghi, Cass. n. 11270/17).

3.2. Nella vicenda in esame, l’avviso di rettifica e liquidazione è assistito da una motivazione congrua, nel senso richiesto dalla giurisprudenza di legittimità or ora menzionata, giacché permette di comprendere agevolmente quali elementi siano stati presi in considerazione ai fini della determinazione del valore dell’azienda.

L’atto impugnato, infatti, fa espressamente riferimento a: a) il genere di attività esercitata (albergo di categoria medio-alta, fornitore di servizi di pernottamento e di prima colazione, nonché sauna e centro benessere); b) l’ubicazione della struttura, a due chilometri dall’aeroporto di Bergamo (Orio al Serio); c) la dimensione della superficie lorda ad uso ricettivo- alberghiero; d) la composizione dei locali (struttura disposta su sei livelli, con 137 camere con bagno, 12 suites e 4 sale con capacità massima di 250 persone, adatte per l’organizzazione di convegni e meetings ; e), il fatturato, quale “elemento principale che incide sulla valutazione di un albergo”; f) i prezzi di mercato espressi dal listino FIMAA (Rilevazione dei prezzi delle aziende anno 2012), “che fonda il valore sinteticamente attribuibile ad un’azienda applicando delle percentuali, diverse a seconda del tipo di attività e della sua ubicazione (il range previsto per l’attività di alberghi/pensioni oscilla tra il 150% ed il 250%), agli incassi conseguiti”; g) il metodo empirico del fatturato -il più utilizzato nelle compravendite di tali attività- che determina il valore dell’impresa alberghiera moltiplicando i ricavi dell’ultimo esercizio per una percentuale alla quale deve eventualmente sommarsi il valore dell’immobile, opportunamente considerato al valore di mercato; h) i ricavi prodotti dall’azienda nell’anno d’imposta 2011, pari ad euro 3.110.095,00 (cfr., agli atti, l’avviso di rettifica e liquidazione impugnato, alle pagine 1 e 2).

3.3. Non è affatto condivisibile, quindi, il convincimento della Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, secondo la quale l’atto impugnato non sarebbe adeguatamente motivato, dovendosi ribadire che non è possibile confondere o sovrapporre indebitamente il profilo -formale- dell’obbligo di motivazione, pienamente assolto, e quello -sostanziale- della verifica della correttezza dei criteri di valutazione utilizzati per la rideterminazione del valore e, quindi, dell’applicabilità e della fondatezza, in concreto, degli elementi a tal fine presi in esame.

4. Le critiche mosse dall’Agenzia delle Entrate all’operato della Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia colgono nel segno -oltre che sul piano dell’obbligo di motivazione dell’atto impugnato, pienamente assolto, come si è detto- anche con riferimento all’impossibilità di adottare qualsivoglia statuizione diversa rispetto all’annullamento o meno dell’avviso di rettifica e liquidazione.

Con la sentenza numero 2585/23, la Corte Suprema di Cassazione, infatti, ha rilevato un mero vizio di motivazione della decisione assunta dalla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, per cui, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, in sede di rinvio, lo scrutinio ad essa rimesso non era per niente circoscritto all’asserito vizio di motivazione dell’atto impugnato, né, tanto meno, in caso di reputata insussistenza di prova della fondatezza della pretesa esercitata dall’amministrazione finanziaria, alla sua annullabilità o meno, con preclusione di qualsivoglia altra statuizione, a maggior ragione considerando che, in sede di legittimità, era stato messo in evidenza soltanto che la corte regionale lombarda non aveva fornito adeguata spiegazione - essendo stato rilevato, appunto, esclusivamente un vizio di motivazione della sentenza impugnata- della ritenuta applicabilità del listino FIMAA e della attendibilità dei valori in esso esposti, alla luce delle doglianze della contribuente, in particolare, con riferimento alle circostanze da essa dedotte al fine di individuare il reale valore di mercato dell’azienda ed al fatto che, come era possibile desumere dal suddetto listino, il fatturato costituiva solo un punto di partenza per la valutazione di essa.

4.1. Il processo tributario, infatti, non è annoverabile tra quelli di “impugnazione-annullamento”, ma tra quelli di “impugnazione-merito”, giacché non è diretto alla sola eliminazione giuridica dell’atto impugnato, ma alla pronuncia di una decisione di merito sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente, che dell’accertamento dell’ufficio, di talché, ove l’avviso di accertamento non sia valido per motivi non formali (come nella vicenda in esame, in cui, sul piano formale della motivazione, l’atto impugnato doveva - e deve - considerarsi pienamente valido), ma di carattere sostanziale, il giudice tributario non può procedere al mero annullamento dell’atto impugnato, ma deve esaminare nel merito la pretesa tributaria ed, operando una motivata valutazione sostitutiva, eventualmente ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte e tenendo conto degli elementi complessivamente acquisiti (cfr. Cass. n. 19750/14, Cass. n. 25317/14, Cass. n. 16380/18, Cass. n. 28174/20 Cass. n. 31827/24).

4.2. La Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, nel caso di specie, lungi dall’applicare questi principi, si è limitata a fare genericamente riferimento ad alcuni documenti e circostanze, prendendoli in considerazione -anche, talvolta, attraverso una commistione dei profili formali dell’obbligo dell’ufficio di enunciare le ragioni dell’emissione dell’atto impugnato con quelli più eminentemente probatori della fondatezza della pretesa tributaria- sul piano dell’inadeguata -a suo dire- motivazione dell’atto di rettifica e liquidazione e non su quello dell’accertamento, che le competeva fare, della fondatezza o meno della pretesa esercitata dall’amministrazione finanziaria (eventualmente riducendola, come aveva fatto la [OSCURATO:PERSONA] di Milano).

E ciò pur dando atto -la Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia- della sussistenza di una pluralità di elementi, alcuni dei quali, invero, veicolati nel processo dall’Agenzia delle Entrate, che ha ritenuto inidonei, perché intempestivi, ad integrare la motivazione dell’avviso de quo e che, quindi, non ha affatto valutato, nella prospettiva dell’accertamento che, anche avvalendosi dei suoi poteri istruttori, avrebbe dovuto effettuare (tenendo sempre conto, ovviamente, delle decadenze e delle preclusioni operanti nel processo tributario), altri allegati, invece, dalla stessa società contribuente, che sarebbero dovuti essere “valutati nella definizione del reale valore di mercato dell’azienda”, ma -a suo dire-dall’amministrazione finanziaria, quando avrebbe potuto - e dovuto-fare essa -o anche essa- quelle valutazioni.

5. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] del Lombardia, in diversa composizione, affinché, tenuto conto dei principi enunciati nelle pagine che precedono, effettui un nuovo giudizio ed attenda, altresì, alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata; rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, in d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 22886 del Ruolo Generale dell’anno 2024, proposto AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, come in atti domiciliata, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come in atti domiciliata, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], anche quali eredi, questi ultimi due, diSURFARO ANTONINO, soci della [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata cessata in data 15 giugno 2015, INTIMATI avverso la sentenza numero 878/24 della Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, pubblicata in data 20 marzo 2024. Udita la relazione svolta dal Consigliere designato, dott. [OSCURATO:PERSONA], nella camera di consiglio del 13 febbraio 2026. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza numero 878/24, pubblicata in data 20 marzo 2024, la Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia -adita in sede di rinvio, giusta cassazione, per vizio di motivazione, della sentenza numero 2116/15 della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia- accoglieva il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso l’avviso di rettifica e liquidazione numero 20121T001230000, avente ad oggetto l’atto con il quale, in data 3 febbraio 2012, la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva ceduto alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. il ramo d’azienda inerente all’esercizio di attività alberghiera in Grassobbio (BG). [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, con la sentenza numero 2116/15, cassata da questa Corte con sentenza numero 2585/23, aveva rigettato l’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso la sentenza numero 10033/14 della [OSCURATO:PERSONA] di Milano, con la quale erano stati parzialmente accolti - e, segnatamente, con la riduzione dell’imposta originariamente liquidata dall’amministrazione finanziaria- i ricorsi, separatamente proposti e poi riuniti, della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e della [OSCURATO:SOCIETA]., avverso il suddetto avviso di rettifica e liquidazione. 2. L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza numero 878/24, pubblicata in data 20 marzo 2024, della Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, affidandone l’accoglimento ad un unico motivo di impugnazione. 3. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. resisteva, depositando controricorso e, successivamente, memoria, mentre rimanevano intimati i soci della [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata cessata in data 15 giugno 2015. 4. La causa, all’adunanza camerale del 13 febbraio 2026, udita la relazione del Consigliere designato, dott. [OSCURATO:PERSONA], veniva decisa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e, in quanto tale, merita accoglimento. 2. Con l’unico motivo addotto a sostegno dell’impugnazione l’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 3, c.p.c., denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 2, 7 e 35 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto la corte regionale lombarda, venendo meno alla sua precipua funzione, che non era solamente quella di annullare l’atto impugnato, ma di determinare il valore, eventualmente sostitutivo rispetto a quello indicato dall’ufficio, dell’atto di cessione, aveva omesso di valutare -sul presupposto dell’insufficienza della motivazione dell’avviso di rettifica e liquidazione e dell’impossibilità di una sua integrazione-gli elementi e le circostanze emerse nel corso del giudizio, che, peraltro, avevano indotto l’amministrazione finanziaria a ridurre la pretesa tributaria originariamente azionata. La sentenza impugnata, del resto, era incentrata - sotto il profilo del mancato assolvimento dell’onere della prova da parte dell’ufficio- sull’asserita insufficienza del fatturato dell’azienda a suffragarne la stima effettuata, che doveva reputarsi contraddittoria “nella parte in cui il listino/consuetudini segnalava la necessità di considerare anche altri parametri per l’individuazione del valore di mercato”. E ciò ad onta del fatto che non era stato preso in esame soltanto il fatturato di un anno della società venditrice, “ma la media dei ricavi 2010 e 2011 e specifici, nonché puntuali elementi dettagliatamente indicati sia nell’avviso, che successivamente in fase di accertamento con adesione, e nell’atto di costituzione in giudizio”, con la rideterminazione dell’ammontare dovuto “in modo più aderente possibile alla realtà aziendale”. 3. Il motivo è fondato. 3.1. In tema diimposta di registro, anche a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000, che ha esteso alla materia tributaria i principi di cui all’art. 3 della legge n. 241 del 1990 (cfr. Cass. n. 6335/25), l’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento, avendo la funzione di delimitare l’ambito delle ragioni deducibili dall’ufficio nella eventuale successiva fase contenziosa e, nel contempo, di permettere l’esercizio del diritto di difesa del contribuente, deve ritenersi adempiuto mediante l’enunciazione del criterio astratto in base al quale la rettifica è stata effettuata, giacché solo nella fase contenziosa l’amministrazione ha l’onere di provare l’effettiva sussistenza dei presupposti fattuali per l’applicazione del criterio prescelto (cfr. Cass. n. 24449/22), ben potendo il contribuente, nella suddetta fase, contrapporre altri elementi sulla base del medesimo criterio o di altri parametri (cfr. Cass. n. 11560/16 ed, in termini analoghi, Cass. n. 11270/17). 3.2. Nella vicenda in esame, l’avviso di rettifica e liquidazione è assistito da una motivazione congrua, nel senso richiesto dalla giurisprudenza di legittimità or ora menzionata, giacché permette di comprendere agevolmente quali elementi siano stati presi in considerazione ai fini della determinazione del valore dell’azienda. L’atto impugnato, infatti, fa espressamente riferimento a: a) il genere di attività esercitata (albergo di categoria medio-alta, fornitore di servizi di pernottamento e di prima colazione, nonché sauna e centro benessere); b) l’ubicazione della struttura, a due chilometri dall’aeroporto di Bergamo (Orio al Serio); c) la dimensione della superficie lorda ad uso ricettivo- alberghiero; d) la composizione dei locali (struttura disposta su sei livelli, con 137 camere con bagno, 12 suites e 4 sale con capacità massima di 250 persone, adatte per l’organizzazione di convegni e meetings ; e), il fatturato, quale “elemento principale che incide sulla valutazione di un albergo”; f) i prezzi di mercato espressi dal listino FIMAA (Rilevazione dei prezzi delle aziende anno 2012), “che fonda il valore sinteticamente attribuibile ad un’azienda applicando delle percentuali, diverse a seconda del tipo di attività e della sua ubicazione (il range previsto per l’attività di alberghi/pensioni oscilla tra il 150% ed il 250%), agli incassi conseguiti”; g) il metodo empirico del fatturato -il più utilizzato nelle compravendite di tali attività- che determina il valore dell’impresa alberghiera moltiplicando i ricavi dell’ultimo esercizio per una percentuale alla quale deve eventualmente sommarsi il valore dell’immobile, opportunamente considerato al valore di mercato; h) i ricavi prodotti dall’azienda nell’anno d’imposta 2011, pari ad euro 3.110.095,00 (cfr., agli atti, l’avviso di rettifica e liquidazione impugnato, alle pagine 1 e 2). 3.3. Non è affatto condivisibile, quindi, il convincimento della Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, secondo la quale l’atto impugnato non sarebbe adeguatamente motivato, dovendosi ribadire che non è possibile confondere o sovrapporre indebitamente il profilo -formale- dell’obbligo di motivazione, pienamente assolto, e quello -sostanziale- della verifica della correttezza dei criteri di valutazione utilizzati per la rideterminazione del valore e, quindi, dell’applicabilità e della fondatezza, in concreto, degli elementi a tal fine presi in esame. 4. Le critiche mosse dall’Agenzia delle Entrate all’operato della Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia colgono nel segno -oltre che sul piano dell’obbligo di motivazione dell’atto impugnato, pienamente assolto, come si è detto- anche con riferimento all’impossibilità di adottare qualsivoglia statuizione diversa rispetto all’annullamento o meno dell’avviso di rettifica e liquidazione. Con la sentenza numero 2585/23, la Corte Suprema di Cassazione, infatti, ha rilevato un mero vizio di motivazione della decisione assunta dalla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, per cui, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, in sede di rinvio, lo scrutinio ad essa rimesso non era per niente circoscritto all’asserito vizio di motivazione dell’atto impugnato, né, tanto meno, in caso di reputata insussistenza di prova della fondatezza della pretesa esercitata dall’amministrazione finanziaria, alla sua annullabilità o meno, con preclusione di qualsivoglia altra statuizione, a maggior ragione considerando che, in sede di legittimità, era stato messo in evidenza soltanto che la corte regionale lombarda non aveva fornito adeguata spiegazione - essendo stato rilevato, appunto, esclusivamente un vizio di motivazione della sentenza impugnata- della ritenuta applicabilità del listino FIMAA e della attendibilità dei valori in esso esposti, alla luce delle doglianze della contribuente, in particolare, con riferimento alle circostanze da essa dedotte al fine di individuare il reale valore di mercato dell’azienda ed al fatto che, come era possibile desumere dal suddetto listino, il fatturato costituiva solo un punto di partenza per la valutazione di essa. 4.1. Il processo tributario, infatti, non è annoverabile tra quelli di “impugnazione-annullamento”, ma tra quelli di “impugnazione-merito”, giacché non è diretto alla sola eliminazione giuridica dell’atto impugnato, ma alla pronuncia di una decisione di merito sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente, che dell’accertamento dell’ufficio, di talché, ove l’avviso di accertamento non sia valido per motivi non formali (come nella vicenda in esame, in cui, sul piano formale della motivazione, l’atto impugnato doveva - e deve - considerarsi pienamente valido), ma di carattere sostanziale, il giudice tributario non può procedere al mero annullamento dell’atto impugnato, ma deve esaminare nel merito la pretesa tributaria ed, operando una motivata valutazione sostitutiva, eventualmente ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte e tenendo conto degli elementi complessivamente acquisiti (cfr. Cass. n. 19750/14, Cass. n. 25317/14, Cass. n. 16380/18, Cass. n. 28174/20 Cass. n. 31827/24). 4.2. La Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, nel caso di specie, lungi dall’applicare questi principi, si è limitata a fare genericamente riferimento ad alcuni documenti e circostanze, prendendoli in considerazione -anche, talvolta, attraverso una commistione dei profili formali dell’obbligo dell’ufficio di enunciare le ragioni dell’emissione dell’atto impugnato con quelli più eminentemente probatori della fondatezza della pretesa tributaria- sul piano dell’inadeguata -a suo dire- motivazione dell’atto di rettifica e liquidazione e non su quello dell’accertamento, che le competeva fare, della fondatezza o meno della pretesa esercitata dall’amministrazione finanziaria (eventualmente riducendola, come aveva fatto la [OSCURATO:PERSONA] di Milano). E ciò pur dando atto -la Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia- della sussistenza di una pluralità di elementi, alcuni dei quali, invero, veicolati nel processo dall’Agenzia delle Entrate, che ha ritenuto inidonei, perché intempestivi, ad integrare la motivazione dell’avviso de quo e che, quindi, non ha affatto valutato, nella prospettiva dell’accertamento che, anche avvalendosi dei suoi poteri istruttori, avrebbe dovuto effettuare (tenendo sempre conto, ovviamente, delle decadenze e delle preclusioni operanti nel processo tributario), altri allegati, invece, dalla stessa società contribuente, che sarebbero dovuti essere “valutati nella definizione del reale valore di mercato dell’azienda”, ma -a suo dire-dall’amministrazione finanziaria, quando avrebbe potuto - e dovuto-fare essa -o anche essa- quelle valutazioni. 5. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] del Lombardia, in diversa composizione, affinché, tenuto conto dei principi enunciati nelle pagine che precedono, effettui un nuovo giudizio ed attenda, altresì, alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata; rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, in d
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