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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 gennaio 2022

Cassazione n. 20753/2022

Testo disponibile della fonte

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ZA sul ricorso 22400/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., già denominata [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., in persona del procuratore pro tempore, domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale; -controricorrente e ricorrente incidentale - Sez. 1 RG 22400/2017 camera di consiglio 18.1.2022 nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., denominazione assunta per incorporazione di [OSCURATO:SOCIETA]. in [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.; Engineering - [OSCURATO:PERSONA] - S.p.a., già [OSCURATO:SOCIETA] - Informatica e [OSCURATO:PERSONA] S.c.p.A. (già SEP - [OSCURATO:SOCIETA].), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 17, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giuste procure in calce alla comparsa do costituzione di nuovo difensore; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 362/2017 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 10/02/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/01/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. — Con atto di citazione notificato l'8 giugno 2012 [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. — ora [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. — ha convenuto in giudizio innanzi alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a r.I., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:SOCIETA]., già SEP - [OSCURATO:SOCIETA]., per sentire riformata la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Modena, il quale aveva respinto la domanda spiegata dalla stessa appellante, e avente ad oggetto il risarcimento del danno derivante dall'avvenuto pagamento, da parte di [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], di un assegno di traenza a soggetto non legittimato.

La vicenda dedotta in giudizio concerneva, per l'appunto, la riscossione, da parte della sedicente [OSCURATO:PERSONA], di un assegno di lire 15.000.000 tratto su [OSCURATO:PERSONA], compilato ed inviato per Sez.

I - RG 22400/2017 camera di consiglio 18.1.2022 2 posta da SEP e girato per l'incasso da soggetto risultato diverso dalla reale omonima beneficiaria; per tale ragione [OSCURATO:PERSONA] era stata costretta a reiterare il pagamento in favore dell'avente diritto.

2. — La Corte di appello di Bologna, con sentenza pubblicata il 10 febbraio 2017, ha respinto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA].

Ha inoltre disatteso l'impugnazione incidentale spiegata da [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], vertente sulla condanna a questa inflitta dal giudice di prime cure: condanna avente ad oggetto il pagamento delle spese processuali sostenute dalla terza chiamata SEP.

3. — Ricorre per cassazione, con due motivi, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a..

Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA].

Quest'ultima ha proposto un ricorso incidentale articolato in due motivi.

La ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. — Col primo motivo di ricorso principale sono dedotte violazione e falsa applicazione dell'art. 43

I. ass. (r.d. n. 1736/1933), nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 1218 c.c. e dei principi relativi alla responsabilità contrattuale.

Si sostiene che la responsabilità gravante sulla banca girataria per l'incasso di assegno di traenza, non trasferibile, contraffatto si fonderebbe sul semplice nesso di causalità tra la condotta della banca e l'evento lesivo.

Si deduce, inoltre, che detta banca non abbia provato la propria assenza di colpa, e cioè che la stessa non abbia dimostrato di non aver potuto in alcun modo individuare il legittimo beneficiario del titolo.

Col secondo motivo Unipolsai denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 1227, comma 1, c.c..

È contestata la responsabilità della ricorrente per aver mancato di controllare l'esito della spedizione dell'assegno a mezzo di plico postale e si sostiene che il trasferimento di tale titolo per corrispondenza non possa Sez.

I- RG 22400/2017 camera di consiglio 18.1.2022 ontologicamente dar luogo a concorso colposo del creditore.

Si deduce, inoltre, che alla banca negoziatrice del titolo andrebbe imputata l'apertura di un conto corrente, su cui era stato versato l'assegno munito di falsa firma di traenza, nei confronti di un soggetto la cui identità effettiva non era stata congruamente accertata.

È affermato, in particolare, che la banca non avrebbe affatto dimostrato una concreta e approfondita conoscenza del cliente cui aveva consentito l'operazione oggetto di causa.

Il primo motivo del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] oppone la violazione o falsa applicazione dell'art. 134, comma 2, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per vizio di motivazione, l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e la violazione o falsa applicazione degli artt. 1218, 1227 e 2043 c.c., nonché della responsabilità da «contatto sociale».

L'impugnazione investe la sentenza di appello nella parte in cui ha respinto l'appello incidentale promosso dalla banca e confermato il capo di sentenza di primo grado che aveva condannato la medesima a rifondere le spese processuali della terza chiamata SEP.

È esposto che quest'ultima aveva materialmente predisposto e compilato il titolo in questione, onde aveva concorso, unitamente a [OSCURATO:PERSONA] e ad [OSCURATO:PERSONA], a cagionare il danno.

La pronuncia di secondo grado, nella parte in cui aveva ritenuto la chiamata in giudizio di SEP non fondata su alcun titolo, risulterebbe, ad avviso della ricorrente incidentale, carente di motivazione, mancante dell'esame dei fatti allegati e viziata da erronea o falsa applicazione delle norme sostanziali sopra richiamate, oltre che dell'istituto della responsabilità per «contatto sociale», per non avere la Corte di appello ritenuto che la chiamata in causa fosse fondata su tali titoli di responsabilità.

Il motivo di ricorso incidentale condizionato della banca censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 112 Sez.

I- RG 22400/2017 camera di consiglio 18.1.2022 4 c.p.c., per nullità della sentenza, siccome viziata da omessa pronuncia e violazione o falsa applicazione degli artt. 1218, 1227 e 2043 c.c., oltre che dei principi sulla responsabilità per «contatto sociale».

Si sostiene che, nell'ipotesi di accoglimento del ricorso principale, la responsabilità della banca dovrebbe essere graduata e conseguentemente ridotta in ragione della concorrente responsabilità della ricorrente e delle società terze chiamate.

2. — Il ricorso principale è inammissibile.

La sentenza impugnata risulta depositata il 10 febbraio 2017, mentre il ricorso per cassazione di Unipolsai è stato avviato per la notifica il 26 settembre dello stesso anno: dopo, quindi lo spirare del termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c..

Risulta conseguentemente inefficace, a norma dell'art. 334, comma 2, c.p.c. il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA].

3. — [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] le spese del giudizio di legittimità possono compensarsi, stante la soccombenza reciproca dei contendenti; le due ricorrenti sono tenute poi a rivalere [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] delle spese da queste sostenute.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso principale inammissibile e il ricorso incidentale inefficace; condanna [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a r.l. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:SOCIETA].; compensa le spese di giudizio tra la ricorrente principale e la ricorrente incidentale; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito Sez.

I - RG 22400/2017 camera di consiglio 18.1.2022 5 dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle due ricorrenti, principale e incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ZA sul ricorso 22400/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., già denominata [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., in persona del procuratore pro tempore, domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale; -controricorrente e ricorrente incidentale - Sez. 1 RG 22400/2017 camera di consiglio 18.1.2022 nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., denominazione assunta per incorporazione di [OSCURATO:SOCIETA]. in [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.; Engineering - [OSCURATO:PERSONA] - S.p.a., già [OSCURATO:SOCIETA] - Informatica e [OSCURATO:PERSONA] S.c.p.A. (già SEP - [OSCURATO:SOCIETA].), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 17, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giuste procure in calce alla comparsa do costituzione di nuovo difensore; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 362/2017 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 10/02/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/01/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. — Con atto di citazione notificato l'8 giugno 2012 [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. — ora [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. — ha convenuto in giudizio innanzi alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a r.I., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:SOCIETA]., già SEP - [OSCURATO:SOCIETA]., per sentire riformata la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Modena, il quale aveva respinto la domanda spiegata dalla stessa appellante, e avente ad oggetto il risarcimento del danno derivante dall'avvenuto pagamento, da parte di [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], di un assegno di traenza a soggetto non legittimato. La vicenda dedotta in giudizio concerneva, per l'appunto, la riscossione, da parte della sedicente [OSCURATO:PERSONA], di un assegno di lire 15.000.000 tratto su [OSCURATO:PERSONA], compilato ed inviato per Sez. I - RG 22400/2017 camera di consiglio 18.1.2022 2 posta da SEP e girato per l'incasso da soggetto risultato diverso dalla reale omonima beneficiaria; per tale ragione [OSCURATO:PERSONA] era stata costretta a reiterare il pagamento in favore dell'avente diritto. 2. — La Corte di appello di Bologna, con sentenza pubblicata il 10 febbraio 2017, ha respinto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA]. Ha inoltre disatteso l'impugnazione incidentale spiegata da [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], vertente sulla condanna a questa inflitta dal giudice di prime cure: condanna avente ad oggetto il pagamento delle spese processuali sostenute dalla terza chiamata SEP. 3. — Ricorre per cassazione, con due motivi, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA]. Quest'ultima ha proposto un ricorso incidentale articolato in due motivi. La ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. — Col primo motivo di ricorso principale sono dedotte violazione e falsa applicazione dell'art. 43 I. ass. (r.d. n. 1736/1933), nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 1218 c.c. e dei principi relativi alla responsabilità contrattuale. Si sostiene che la responsabilità gravante sulla banca girataria per l'incasso di assegno di traenza, non trasferibile, contraffatto si fonderebbe sul semplice nesso di causalità tra la condotta della banca e l'evento lesivo. Si deduce, inoltre, che detta banca non abbia provato la propria assenza di colpa, e cioè che la stessa non abbia dimostrato di non aver potuto in alcun modo individuare il legittimo beneficiario del titolo. Col secondo motivo Unipolsai denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 1227, comma 1, c.c.. È contestata la responsabilità della ricorrente per aver mancato di controllare l'esito della spedizione dell'assegno a mezzo di plico postale e si sostiene che il trasferimento di tale titolo per corrispondenza non possa Sez. I- RG 22400/2017 camera di consiglio 18.1.2022 ontologicamente dar luogo a concorso colposo del creditore. Si deduce, inoltre, che alla banca negoziatrice del titolo andrebbe imputata l'apertura di un conto corrente, su cui era stato versato l'assegno munito di falsa firma di traenza, nei confronti di un soggetto la cui identità effettiva non era stata congruamente accertata. È affermato, in particolare, che la banca non avrebbe affatto dimostrato una concreta e approfondita conoscenza del cliente cui aveva consentito l'operazione oggetto di causa. Il primo motivo del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] oppone la violazione o falsa applicazione dell'art. 134, comma 2, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per vizio di motivazione, l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e la violazione o falsa applicazione degli artt. 1218, 1227 e 2043 c.c., nonché della responsabilità da «contatto sociale». L'impugnazione investe la sentenza di appello nella parte in cui ha respinto l'appello incidentale promosso dalla banca e confermato il capo di sentenza di primo grado che aveva condannato la medesima a rifondere le spese processuali della terza chiamata SEP. È esposto che quest'ultima aveva materialmente predisposto e compilato il titolo in questione, onde aveva concorso, unitamente a [OSCURATO:PERSONA] e ad [OSCURATO:PERSONA], a cagionare il danno. La pronuncia di secondo grado, nella parte in cui aveva ritenuto la chiamata in giudizio di SEP non fondata su alcun titolo, risulterebbe, ad avviso della ricorrente incidentale, carente di motivazione, mancante dell'esame dei fatti allegati e viziata da erronea o falsa applicazione delle norme sostanziali sopra richiamate, oltre che dell'istituto della responsabilità per «contatto sociale», per non avere la Corte di appello ritenuto che la chiamata in causa fosse fondata su tali titoli di responsabilità. Il motivo di ricorso incidentale condizionato della banca censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 112 Sez. I- RG 22400/2017 camera di consiglio 18.1.2022 4 c.p.c., per nullità della sentenza, siccome viziata da omessa pronuncia e violazione o falsa applicazione degli artt. 1218, 1227 e 2043 c.c., oltre che dei principi sulla responsabilità per «contatto sociale». Si sostiene che, nell'ipotesi di accoglimento del ricorso principale, la responsabilità della banca dovrebbe essere graduata e conseguentemente ridotta in ragione della concorrente responsabilità della ricorrente e delle società terze chiamate. 2. — Il ricorso principale è inammissibile. La sentenza impugnata risulta depositata il 10 febbraio 2017, mentre il ricorso per cassazione di Unipolsai è stato avviato per la notifica il 26 settembre dello stesso anno: dopo, quindi lo spirare del termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c.. Risulta conseguentemente inefficace, a norma dell'art. 334, comma 2, c.p.c. il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA]. 3. — [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] le spese del giudizio di legittimità possono compensarsi, stante la soccombenza reciproca dei contendenti; le due ricorrenti sono tenute poi a rivalere [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] delle spese da queste sostenute. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso principale inammissibile e il ricorso incidentale inefficace; condanna [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a r.l. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:SOCIETA].; compensa le spese di giudizio tra la ricorrente principale e la ricorrente incidentale; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito Sez. I - RG 22400/2017 camera di consiglio 18.1.2022 5 dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle due ricorrenti, principale e incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per
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