CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 07868/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.0nyshchenko Sergeiy ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna emessa in primo grado, in ordine al reato di cui all'art. 186, commi 2, lett. c), e 2-bis, cod. strada. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge, in quanto in data 7 luglio 2017 l'imputato dichiarò domicilio presso la propria abitazione, sita in Desio, v. Paganini,8. Nominò altresì difensore di fiducia l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. In data 3 maggio 2018 l'ufficiale giudiziario tentò di notificare l'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. al ricorrente ma dichiarò di non poter effettuare l'incombente in quanto l'indagato non venne reperito all'indirizzo sopra indicato, il nome non era indicato sul citofono e l'Onyshchenko era sconosciuto alle persone presenti, peraltro per nulla identificate. Dunque l'atto venne notificato ex art. 161, comma 4 ,cod. proc. pen. al difensore di fiducia. In data 12/12/2019, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si cancellò dall'albo e venne nominato d'ufficio l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] fiorentini. La cancellazione dall'albo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] non venne comunicata all'imputato né gli venne comunicato il nominativo del difensore d'ufficio e dunque l'imputato non era al corrente di essere rimasto privo del difensore di fiducia e non conosceva il nominativo del nuovo difensore. In data 11 giugno 2020 il decreto di citazione diretta venne notificato ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. al difensore d'ufficio poc'anzi indicato, senza alcun previo tentativo di notifica presso il domicilio eletto all'imputato, che ha sempre continuato ad abitare in Desio a v. Paganini, n. 8. In data 22 gennaio 2021 venne celebrata la prima udienza dibattimentale e il giudice, pur avendo avuto contezza di quanto appena esposto, ritenne che le notifiche fossero regolari e che fosse provato che l'imputato aveva conoscenza del procedimento, dichiarando l'apertura del dibattimento e rendendo così impossibile la richiesta di riti alternativi. L'imputato apprese fortunosamente dell'avvenuta udienza e solo successivamente nominò difensore di fiducia l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che, in data 18 giugno 2021, eccepì la nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio, poiché l' imputato non aveva e non poteva avere alcuna cognizione del processo a suo carico, in quanto il decreto di citazione diretta a giudizio era stato notificato a un soggetto a lui sconosciuto, non essendovi mai stato alcun rapporto tra il difensore d'ufficio e l'imputato, che non sapeva della sua nomina. L'eccezione venne rigettata sia dal giudice di primo grado sia dalla Corte d'appello nonostante il decreto di citazione in appello fosse stato notificato correttamente presso il domicilio eletto. Infatti la mancanza del nome sul citofono non può assolutamente considerarsi una ragione "definitiva" ostativa alla notifica presso il domicilio eletto, tanto più che l'imputato, all'atto dell'elezione di domicilio, aveva anche fornito il suo recapito cellulare e avrebbe potuto essere contattato in ogni momento. 2.1. Nulla più che una motivazione di stile supporta poi la dosimetria della pena, con una pena base che supera il minimo di ben tre mesi. Ingiustificatamente infine all'imputato sono state negate le attenuanti generiche. 3. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Dalla motivazione della sentenza impugnata risulta infatti che l'ufficiale giudiziario non riuscì a notificare l'avviso ex art 415 bis cod. proc. pen. presso il domicilio dichiarato, poiché il nome dell'imputato non era indicato sul citofono e lo stesso risultava sconosciuto alle persone presenti e dunque per ragioni non contingenti ma "definitive", nel senso precisato da Sez. 4, n. 3930 del 12-1-2021, Rv. 280383, secondo cui l'esito negativo di una notifica all'imputato nel domicilio dichiarato o eletto, per una ragione definitiva che rende impossibile l'esecuzione della notifiche in tale luogo, come l'inesistenza in esso del nominativo del destinatario, rende valide, in ogni stato e grado del procedimento, le successive notifiche effettuate direttamente al difensore, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., senza previa reiterazione del tentativo di notifica presso il domicilio. E comunque l'imputato nominò un nuovo difensore di fiducia, che intervenne all'udienza del 16 luglio 2021, dimostrandosi così pienamente a conoscenza del procedimento penale avviato nei suoi confronti. Il giudice a quo ha pertanto affrontato e risolto in modo giuridicamente corretto la questione dedotta. 5. Per quanto attiene al secondo motivo di ricorso occorre osservare come le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio siano insindacabili in cassazione ove sorrette da motivazione esente da vizi logico- giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento alla recente condanna per fatti analoghi e alla mancanza di concreti segnali di resipiscenza. 6. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen