CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 giugno 2026
Cassazione n. 19431/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IKA, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall’avv. [OSCURATO:PERSONA]- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall’avv. [OSCURATO:PERSONA]– controricorrenti e ricorrenti incidentali –Numero registro generale 14101/2022Numero sezionale 1528/2026Numero di raccolta generale 19431/2026Data pubblicazione 12/06/2026avverso la sentenza n. 409/2022 della CORTE DI APPELLO diBRESCIA, depositata in data 31/03/2022;udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dalConsigliere OlivaCon atto di citazione ritualmente notificato [OSCURATO:SOCIETA].,[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] evocavano in giudizio [OSCURATO:SOCIETA].,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Bergamo, esponendo di essereproprietari degli immobili identificati nel locale catasto al foglio 54,mappale 6283, sub. 704, 705 e 706 e lamentando il mancato rispettoda parte dei convenuti, proprietari a loro volta dell’immobile identificatonel locale catasto al foglio 54, mappale 4831, sub. 791, 702, 703, 704,705, 707, 708, 709, 7610, 711 e 712, delle distanze legali, dal confinee tra fabbricati, in occasione della sopraelevazione dagli stessirealizzata giusta D.I.A. n. 20 del 7.1.2013. Gli attori chiedevano quindila condanna dei convenuti all’arretramento della sino al rispetto delleanzidette distanze, nonché al risarcimento del danno e al pagamentodi una somma, ex art. 614 bis c.p.c., per il caso di ritardonell’adempimento dell’emananda decisione.Si costituivano in giudizio i convenuti, resistendo alla domanda elamentando, a loro volta, il mancato rispetto, da parte degli attori, delladistanza di cui all’art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968, in relazione aibalconi del loro immobile. Chiedevano quindi, in via riconvenzionale, lacondanna degli attori stessi al ripristino ed al risarcimento del danno.Con sentenza n. 1790/2019 il Tribunale accoglieva la domanda diparte attrice, accertando che l’edificio dei convenuti era stato realizzatoin violazione delle distanze di cui all’art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968 eagli artt. 47 e 69 del regolamento edilizio del Comune di Bergamo eNumero registro generale 14101/2022Numero sezionale 1528/2026Numero di raccolta generale 19431/2026Data pubblicazione 12/06/2026condannandoli al ripristino ed al risarcimento del danno, quantificato in€ 3.000. Fissava altresì la somma di € 50 per ogni giorno di ritardonell’adempimento, ex art. 614 bis c.p.c., e rigettava ogni altradomanda, inclusa la riconvenzionale.Con la sentenza impugnata, n. 409/2022, la Corte di Appello diBrescia riformava in parte la decisione di prime cure, accogliendo ilprimo motivo del gravame principale degli odierni ricorrenti ed il terzodi quello incidentale degli originari attori. La Corte distrettualecondannava quindi gli appellanti principali, odierni ricorrenti, adarretrare il loro edificio sino al rispetto delle distanze, rispettivamente:1) di 10 metri dal fabbricato degli appellati, originari attori, di cuiall’art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968, tenendo conto della sporgenzadei balconi;2) di 7,25 metri dal confine tra le rispettive proprietà delle parti, di cuiall’art. 47 del regolamento edilizio del Comune di Bergamo, sempretenendo conto della sporgenza dei balconi;3) di 2,50 metri dal confine tra le rispettive proprietà delle parti, di cuiall’art. 69 del regolamento edilizio del Comune di Bergamo, previstaper i balconi.La Corte territoriale regolava quindi le spese del doppio grado delgiudizio, compensandole in parte, e ponendole per la restante parte acarico degli appellanti principali, in ragione della loro prevalentesoccombenza, e confermava, nel resto, la decisione impugnata.Il giudice di seconda istanza rilevava, in particolare, che poiché gliedifici oggetto di causa ricadono in zona B, la distanza tra di essi, giustail disposto dell’art. 5 del D.L. n. 32 del 2019, convertito in legge n. 55del 2019, è pari a quella di 10 metri, prevista in linea generale dall’art.9 del D.M. n. 1444 del 1968, e non a quella, maggiore, di metri 14,50derivante dall’applicazione dell’aumento sino al livello dell’edificio piùNumero registro generale 14101/2022Numero sezionale 1528/2026Numero di raccolta generale 19431/2026Data pubblicazione 12/06/2026alto, e di conseguenza riduceva la condanna all’arretramento solo finoal rispetto della detta minor distanza tra le due fabbriche. Riteneva poi,quanto ai balconi, che essi dovessero essere calcolati ai fini delledistanze, potendosi escludere soltanto lo sporto con carattereesclusivamente ornamentale, e dunque applicava la predetta distanzadi 10 metri a partire dal punto più esterno dei balconi stessi. Rilevavaaltresì che il regolamento edilizio locale prevede una distanza minimadal confine pari alla metà dell’altezza complessiva del fronte dellafabbrica e di conseguenza ordinava l’arretramento dellasopraelevazione oggetto della domanda principale sino al rispetto delladistanza di metri 7.25 dal confine, pari alla metà dell’altezzadell’edificio degli odierni ricorrenti (metri 14,50).Propongono ricorso per la cassazione della predetta decisioneS.[OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi.Resistono con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] eValter Locatelli, spiegando a loro volta ricorso incidentale affidato a tremotivi.In prossimità dell’adunanza camerale ambo le parti hannodepositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo del ricorso principale, viene denunciata laviolazione o falsa applicazione dell’art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968 eomesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primocomma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe ritenutoche la sopraelevazione realizzata dai ricorrenti principali, consistentenel recupero del sottotetto del loro edificio a fini abitativi, giusta gliartt. 63 e 64 della legge regionale Lombardia n. 12 del 2005, devecomunque rispettare la distanza di cui al predetto D.M. n. 1444, AdNumero registro generale 14101/2022Numero sezionale 1528/2026Numero di raccolta generale 19431/2026Data pubblicazione 12/06/2026avviso dei ricorrenti principali, i limiti prescritti da detto decretoministeriale si riferiscono soltanto alle nuove edificazioni, e non ancheagli interventi consentiti sugli edifici preesistenti; di conseguenza,poiché l’intervento contestato dagli originari attori consiste in unrecupero del sottotetto a fini abitativi, lo stesso non avrebbe dovutoessere assoggettato al rispetto della distanza di cui all’art. 9 del D.M.n. 1444 del 2968.Con il secondo motivo, invece, i ricorrenti principali lamentano laviolazione o falsa applicazione degli artt. 63 e 64 della legge regionaleLombardia n. 12 del 2005, degli artt. 8.2.3, 45, 47 e 48 delregolamento edilizio del Comune di Bergamo, nonché omesso esamedi un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5,c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe erroneamente condiviso lemisurazioni dell’altezza media ponderale del sottotetto eseguite dalC.T.U., il quale aveva indicato il valore di metri 2,81 senza tener contoche l’art. 8.2.3 del regolamento locale stabilisce che l’altezzadell’edificio debba essere misurata con riferimento all’intradosso, edunque al netto delle travi portanti della copertura; misura, questa,che nella fattispecie era pari, secondo quanto accertato dal medesimoausiliario, a metri 2,47 con andamento costante, essendo statol’intradosso realizzato in piano, senza pendenze. Poiché in concreto erastato posto in opera un controsoffitto, l’altezza interna dellasopraelevazione rispettava il limite di metri 2,40 previsto dallanormativa regionale, cosa del resto confermata, sempre secondo iricorrenti, anche dall’autorità locale, che aveva dapprima espressoparere favorevole, e poi assentito, la D.I.A. sulla cui base l’interventocontestato era stato realizzato. Poiché quindi dovevano ritenersioperanti le disposizioni di cui agli artt. 63 e 64 della legge regionaleLombardia n. 12 del 2005, l’intervento avrebbe dovuto essere ritenutoNumero registro generale 14101/2022Numero sezionale 1528/2026Numero di raccolta generale 19431/2026Data pubblicazione 12/06/2026lecito anche in deroga alle previsioni degli strumenti di pianificazionelocale.Con il primo motivo del ricorso incidentale, viene contestata laviolazione o falsa applicazione del combinato – disposto dell’art. 9 delD.M. n. 1444 del 1968 e dell’art. 46 del regolamento edilizio locale, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte diAppello avrebbe erroneamente ritenuto che la disposizione di cui al D.L.n. 32 del 2019 impedirebbe di applicare alla fattispecie l’art. 46 delregolamento edilizio locale, che fissa la distanza minima tra le paretifinestrate dei fabbricati in misura pari all’altezza della parete più altafrontistante, con un minimo di metri 10. Applicando tale norma allafattispecie, l’arretramento del fabbricato dei ricorrenti principaliavrebbe dovuto essere disposto sino al rispetto della distanza di metri14,50 dall’edificio frontistante dei ricorrenti incidentali.Le censure, suscettibili di essere esaminate congiuntamente,introducono il tema della necessità che gli interventi realizzati suifabbricati esistenti rispettino le prescrizioni in tema di distanze. Sulpunto, è intervenuta –in epoca successiva al deposito della sentenzaimpugnata– la legge 24 luglio 2024, n. 105, di conversione in legge,con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recantedisposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica.L’art. 1, primo comma, di tale normativa sopravvenuta prevedetestualmente che: “1. Al testo unico delle disposizioni legislative eregolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguentimodificazioni:(0a) all'articolo 2-bis è aggiunto, in fine, il seguente comma:"1-quater. Al fine di incentivare l'ampliamento dell'offerta abitativalimitando il consumo di nuovo suolo, gli interventi di recupero deiNumero registro generale 14101/2022Numero sezionale 1528/2026Numero di raccolta generale 19431/2026Data pubblicazione 12/06/2026sottotetti sono comunque consentiti, nei limiti e secondo le procedureprevisti dalla legge regionale, anche quando l'intervento di recuperonon consenta il rispetto delle distanze minime tra gli edifici e daiconfini, a condizione che siano rispettati i limiti di distanza vigentiall'epoca della realizzazione dell'edificio, che non siano apportatemodifiche, nella forma e nella superficie, all'area del sottotetto, comedelimitata dalle pareti perimetrali, e che sia rispettata l'altezzamassima dell'edificio assentita dal titolo che ne ha previsto lacostruzione. Resta fermo quanto previsto dalle leggi regionali piùfavorevoli".Si pone, dunque, il problema del coordinamento con dettanormativa sopravvenuta dell’affermazione della Corte di Appello, cheha ritenuto che la sopraelevazione realizzata dagli odierni ricorrenti noncostituisca una mera opera di ristrutturazione del sottotetto in derogaalle previsioni degli strumenti urbanistici, poiché la norma di cui all’art.63, sesto comma, della legge regionale Lombardia n. 12 del 2005consente il recupero dei sottotetti soltanto a condizione che l’altezzamedia ponderale dello stesso non superi metri 2,40; altezza che nellaspecie risultava non rispettata, in quanto l’ausiliario aveva riscontratouna maggior altezza di metri 2,81 (cfr. pagg. 11 e ss. della sentenzaimpugnata). Secondo il giudice di seconda istanza, in presenzadell’accertato superamento del limite previsto dalla norma regionale,l’intervento non può essere qualificato come mera ristrutturazione, maintegra una nuova costruzione e, in quanto tale, è assoggettato alrispetto delle norme in tema di distanze. Secondo la Corte distrettuale,non potrebbe richiamarsi, nella fattispecie, la disposizione dell’art.8.3.3. delle norme tecniche di attuazione del P.R.G. del Comune diBergamo, in quanto tale disposizione sarebbe finalizzata al calcolo delvolume edificato; dovrebbe, invece, farsi riferimento all’art. 48 delNumero registro generale 14101/2022Numero sezionale 1528/2026Numero di raccolta generale 19431/2026Data pubblicazione 12/06/2026regolamento edilizio locale, secondo cui la misurazione del fronte degliedifici va condotta con riferimento al piano di estradosso dellacopertura degli stessi (cfr. pag. 13 della sentenza). Inoltre, la Corte diAppello ha richiamato l’ordinanza della Corte Costituzionale n.173/2011, che ha rigettato l’eccezione di illegittimità costituzionaledell’art. 64, secondo comma, della legge regionale Lombardia n. 12 del2005, affermando che tale disposizione non contiene una deroga alregime delle distanze, trattandosi di materia rientrante nellacompetenza esclusiva dello Stato, bensì introduce una limitata derogaai parametri urbanistici ed edilizi previsti dalle norme locali (cfr. pag.14 della sentenza).Alla luce della legislazione nazionale più favorevole medio temporeintervenuta, occorre procedere alla verifica della configurabilità, omeno, dell’intervento in contestazione sub specie di nuova costruzionee della sua assoggettabilità, o meno, alle norme in tema di distanze.In conclusione, dunque, pronunciando sul primo e secondo motivodel ricorso principale e sul primo motivo del ricorso incidentale, vacassata la decisione impugnata, con rinvio della causa alla Corte diAppello di Brescia affinché riesamini la fattispecie alla luce delle nuovedisposizioni introdotte con legge n. 105 del 2024.La suindicata statuizione comporta l’assorbimento degli altri motividel ricorso incidentale, con i quali vengono contestati, rispettivamente:- con il secondo motivo, la violazione o falsa applicazione dell’art.1226 c.c. e omessa valutazione delle prove, in relazione all’art.360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appelloavrebbe erroneamente escluso la sussistenza di un pregiudiziorisarcibile, pur avendo riscontrato la violazione, da parte deiricorrenti principali, della normativa in tema di distanze econdannato gli stessi ad arretrare la loro fabbrica;Numero registro generale 14101/2022Numero sezionale 1528/2026Numero di raccolta generale 19431/2026Data pubblicazione 12/06/2026- con il terzo motivo, invece, la violazione o falsa applicazionedell’art. 92 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe omesso di tener conto,nell’ambito della statuizione sulle spese del doppio grado delgiudizio di merito, anche delle spese di C.T.P.In definitiva, pronunciando sul primo e secondo motivo del ricorsoprincipale e sul primo motivo del ricorso incidentale, con assorbimentodei restanti motivi del ricorso incidentale, la sentenza impugnata vacassata, e la causa rinviata alla Corte di Appello di Brescia, in differentecomposizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.Mla Corte pronunciando sul primo e secondo motivo del ricorsoprincipale e sul primo motivo del ricorso incidentale, dichiarati assorbitii restanti motivi del ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata erinvia la causa alla Corte di Appello di Brescia, in differentecomposizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, addì 09 giugno 2026.IL PRESIDENTEGiuseppe Grasso