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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 9 marzo 2022

Cassazione n. 12858/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del del 17/09/2020 del TRIBUNALE di AVELLINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]-0

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza — indicata in epigrafe — emessa dal Tribunale di Avellino il 17 settembre 2020, che ha confermato la condanna a lui inflitta dal Giudice di pace per il reato di lesioni personali commesse ai danni di [OSCURATO:PERSONA].

2. Il ricorrente articola due autonomi motivi di impugnazione, deducendo, in particolare:

2.1. con il primo motivo, violazione della legge processuale, in relazione agli artt. 604, comma 5 bis, 420 ter e 420 quater cod. proc. pen., in quanto la corte di appello avrebbe omesso di rilevare la nullità della sentenza di primo grado per difetto di notifica del decreto citazione all'imputato, notificato presso la sua residenza anagrafica, ma restituito per "compiuta giacenza";

2.2. con il secondo, violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, nella parte in cui la sentenza impugnata avrebbe valutato attendibili le dichiarazioni rese dalla persona offesa, prive di riscontro esterno e non confermate neanche dalle dichiarazioni dei testi esaminati in dibattimento.

3. Il 9 marzo 2022, la difesa dell'imputato ha depositato ulteriori memorie con le quali insiste per la dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo è fondato.

1.1. Il decreto di citazione a giudizio, in primo grado, è stato notificato presso la residenza anagrafica dell'imputato, ma, in mancanza del destinatario e di altre persone idonee a ricevere l'atto, l'ufficiale notificatore ha proceduto a depositare il plico in ufficio, immettendo l'avviso di avvenuto deposito in cassetta ed inviando la prescritta raccomandata informativa.

Il plico, tuttavia, non è stato ritirato e la procedura si è perfezionata mediante "compiuta giacenza".

1.2. Il ricorrente deduce di aver conosciuto del giudizio solo con la citazione in appello e chiede, pertanto, che venga dichiarata la nullità della sentenza emessa dal Giudice di Pace, per omessa citazione dell'imputato.

1.3. La Corte di appello, nel ritenere infondata la relativa eccezione, ha valorizzato da un canto la circostanza che l'indirizzo ove si è perfezionata la notifica non è mai mutato, è quello dove è stato ricevuto il decreto di citazione in appello ed è quello indicato nella nomina del difensore di fiducia; dall'altro la considerazione che, ritenendo il contrario, si legittimerebbe un'abusiva elusione della disciplina delle notifiche.

1.4. Le argomentazioni offerte non sono condivisibili.

Come già ritenuto da questa Corte (Sez. 5, n. 31992 del 05/03/2018 - Rv. 273313), la notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio, eseguita presso la residenza anagrafica e perfezionata mediante restituzione del plico per "compiuta giacenza", non garantisce quella necessaria certezza di effettiva conoscenza della vocatio in iudicium da parte dell'imputato, viceversa richiesta per ritenere consapevole la sua assenza.

1.5. Il fondamento del nuovo sistema, introdotto con la riforma del 2014, è, infatti, l'esigenza che la parte sia personalmente informata del contenuto dell'accusa e del giorno e del luogo dell'udienza; cosicché potrà procedersi in sua assenza solo quando si sia raggiunta la certezza che l'imputato sia consapevole della sua vocatio in ius.

Certezza che, al di fuori delle ipotesi indicate nell'art. 420 bis cod. proc. pen., può essere raggiunta solo attraverso la notifica a mani proprie, rimanendo assolutamente irrilevante il profilo relativo alla ritualità del procedimento di notifica eseguito con modalità diverse.

1.6. L'unica ipotesi in cui si potrà procedere a prescindere dall'eventuale ignoranza della vocatio, è la volontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento.

Si tratta di "condotte positive, rispetto alle quali si rende necessario un accertamento in fatto, anche quanto al coefficiente psicologico della condotta.

L'art. 420-bis cod. proc. pen. non "tipizza" e non consente di tipizzare alcuna condotta particolare che possa ritenersi tale; quindi non possono farsi rientrare automaticamente in tale ambito le situazioni comuni quali la irreperibilità, il domicilio eletto etc.

Certamente la manifesta mancanza di diligenza informativa, l'indicazione di un domicilio falso, pur se apparentemente valido ed altro, potranno essere circostanze valutabili nei casi concreti, ma non possono essere di per sé determinanti, su di un piano solo astratto, per potere affermare la ricorrenza della "volontaria sottrazione": se si esaspera il concetto di "mancata diligenza" sino a trasformarla automaticamente in una conclamata volontà di evitare la conoscenza degli atti, ritenendola sufficiente per fare a meno della prova della consapevolezza della vocatio in ius per procedere in assenza, si farebbe una mera operazione di cambio nome e si tornerebbe alle vecchie presunzioni, il che ovviamente è un'operazione non consentita (cfr. Sez.

U - n. 23948 dei 28/11/2019 - Rv. 279420).

1.7. In concreto, per come detto, pur non sussistendo alcuna delle ipotesi indicate nell'art. 420 bis, la corte di appello ha ritenuto che l'imputato abbia avuto conoscenza della sua vocatio sulla base del solo dato documentale dell'esattezza dell'indirizzo e dalla sua costante identità nel corso del tempo.

Il solo dato documentale, tuttavia, rappresenta un elemento significativo ai soli fini della ritualità della notificazione, ma, alla luce di quanto ritenuto in precedenza, nulla dice in ordine all'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario.

Pertanto, non essendovi prova certa della conoscenza da parte dell'imputato della sua vocatio in ius, il giudizio deve essere rinnovato.

2. Accolto il primo motivo, il secondo deve ritenersi assorbito.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi la trasmissione degli atti al Giudice di pace di Avellino, per l'ulteriore corso.

Così deciso il 17 marzo 2022 Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del del 17/09/2020 del TRIBUNALE di AVELLINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]-0 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza — indicata in epigrafe — emessa dal Tribunale di Avellino il 17 settembre 2020, che ha confermato la condanna a lui inflitta dal Giudice di pace per il reato di lesioni personali commesse ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il ricorrente articola due autonomi motivi di impugnazione, deducendo, in particolare: 2.1. con il primo motivo, violazione della legge processuale, in relazione agli artt. 604, comma 5 bis, 420 ter e 420 quater cod. proc. pen., in quanto la corte di appello avrebbe omesso di rilevare la nullità della sentenza di primo grado per difetto di notifica del decreto citazione all'imputato, notificato presso la sua residenza anagrafica, ma restituito per "compiuta giacenza"; 2.2. con il secondo, violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, nella parte in cui la sentenza impugnata avrebbe valutato attendibili le dichiarazioni rese dalla persona offesa, prive di riscontro esterno e non confermate neanche dalle dichiarazioni dei testi esaminati in dibattimento. 3. Il 9 marzo 2022, la difesa dell'imputato ha depositato ulteriori memorie con le quali insiste per la dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è fondato. 1.1. Il decreto di citazione a giudizio, in primo grado, è stato notificato presso la residenza anagrafica dell'imputato, ma, in mancanza del destinatario e di altre persone idonee a ricevere l'atto, l'ufficiale notificatore ha proceduto a depositare il plico in ufficio, immettendo l'avviso di avvenuto deposito in cassetta ed inviando la prescritta raccomandata informativa. Il plico, tuttavia, non è stato ritirato e la procedura si è perfezionata mediante "compiuta giacenza". 1.2. Il ricorrente deduce di aver conosciuto del giudizio solo con la citazione in appello e chiede, pertanto, che venga dichiarata la nullità della sentenza emessa dal Giudice di Pace, per omessa citazione dell'imputato. 1.3. La Corte di appello, nel ritenere infondata la relativa eccezione, ha valorizzato da un canto la circostanza che l'indirizzo ove si è perfezionata la notifica non è mai mutato, è quello dove è stato ricevuto il decreto di citazione in appello ed è quello indicato nella nomina del difensore di fiducia; dall'altro la considerazione che, ritenendo il contrario, si legittimerebbe un'abusiva elusione della disciplina delle notifiche. 1.4. Le argomentazioni offerte non sono condivisibili. Come già ritenuto da questa Corte (Sez. 5, n. 31992 del 05/03/2018 - Rv. 273313), la notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio, eseguita presso la residenza anagrafica e perfezionata mediante restituzione del plico per "compiuta giacenza", non garantisce quella necessaria certezza di effettiva conoscenza della vocatio in iudicium da parte dell'imputato, viceversa richiesta per ritenere consapevole la sua assenza. 1.5. Il fondamento del nuovo sistema, introdotto con la riforma del 2014, è, infatti, l'esigenza che la parte sia personalmente informata del contenuto dell'accusa e del giorno e del luogo dell'udienza; cosicché potrà procedersi in sua assenza solo quando si sia raggiunta la certezza che l'imputato sia consapevole della sua vocatio in ius. Certezza che, al di fuori delle ipotesi indicate nell'art. 420 bis cod. proc. pen., può essere raggiunta solo attraverso la notifica a mani proprie, rimanendo assolutamente irrilevante il profilo relativo alla ritualità del procedimento di notifica eseguito con modalità diverse. 1.6. L'unica ipotesi in cui si potrà procedere a prescindere dall'eventuale ignoranza della vocatio, è la volontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento. Si tratta di "condotte positive, rispetto alle quali si rende necessario un accertamento in fatto, anche quanto al coefficiente psicologico della condotta. L'art. 420-bis cod. proc. pen. non "tipizza" e non consente di tipizzare alcuna condotta particolare che possa ritenersi tale; quindi non possono farsi rientrare automaticamente in tale ambito le situazioni comuni quali la irreperibilità, il domicilio eletto etc. Certamente la manifesta mancanza di diligenza informativa, l'indicazione di un domicilio falso, pur se apparentemente valido ed altro, potranno essere circostanze valutabili nei casi concreti, ma non possono essere di per sé determinanti, su di un piano solo astratto, per potere affermare la ricorrenza della "volontaria sottrazione": se si esaspera il concetto di "mancata diligenza" sino a trasformarla automaticamente in una conclamata volontà di evitare la conoscenza degli atti, ritenendola sufficiente per fare a meno della prova della consapevolezza della vocatio in ius per procedere in assenza, si farebbe una mera operazione di cambio nome e si tornerebbe alle vecchie presunzioni, il che ovviamente è un'operazione non consentita (cfr. Sez. U - n. 23948 dei 28/11/2019 - Rv. 279420). 1.7. In concreto, per come detto, pur non sussistendo alcuna delle ipotesi indicate nell'art. 420 bis, la corte di appello ha ritenuto che l'imputato abbia avuto conoscenza della sua vocatio sulla base del solo dato documentale dell'esattezza dell'indirizzo e dalla sua costante identità nel corso del tempo. Il solo dato documentale, tuttavia, rappresenta un elemento significativo ai soli fini della ritualità della notificazione, ma, alla luce di quanto ritenuto in precedenza, nulla dice in ordine all'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario. Pertanto, non essendovi prova certa della conoscenza da parte dell'imputato della sua vocatio in ius, il giudizio deve essere rinnovato. 2. Accolto il primo motivo, il secondo deve ritenersi assorbito. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi la trasmissione degli atti al Giudice di pace di Avellino, per l'ulteriore corso. Così deciso il 17 marzo 2022 Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
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