Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 44/2011
ECLI:EU:C:2011:375
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa C‑87/10
[OSCURATO:PERSONA] SA
contro
[OSCURATO:SOCIETA]
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Vicenza)
«Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Competenze speciali — Art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino — Tribunale del luogo di esecuzione dell’obbligazione contrattuale dedotta in giudizio — Compravendita di beni — Luogo di consegna — Contratto contenente la clausola “Resa: franco nostra sede”»
Massime della sentenza
Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e
commerciale — Regolamento n. 44/2011– Competenze speciali — Competenza in materia contrattuale ai sensi dell’art. 5, punto 1,
lett. b), primo trattino
[Regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino]
L’art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino, del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento
e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che, in caso di vendita
a distanza, il luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto deve essere determinato
sulla base delle disposizioni di tale contratto.
Al fine di verificare se il luogo di consegna sia determinato «in base al contratto», il giudice nazionale adito deve tenere
conto di tutti i termini e di tutte le clausole rilevanti di tale contratto che siano idonei a identificare con chiarezza
tale luogo, ivi compresi i termini e le clausole generalmente riconosciuti e sanciti dagli usi del commercio internazionale,
quali gli [OSCURATO:PERSONA] («[OSCURATO:PERSONA]»), elaborati dalla Camera di commercio internazionale, nella versione
pubblicata nel 2000.
Se non è possibile determinare il luogo di consegna su tale base, senza far riferimento al diritto sostanziale applicabile
al contratto, tale luogo è quello della consegna materiale dei beni mediante la quale l’acquirente ha conseguito o avrebbe
dovuto conseguire il potere di disporre effettivamente di tali beni alla destinazione finale dell’operazione di vendita.
(v. punto 26 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
9 giugno 2011 (
*
)
«Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Competenze speciali – Art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino – Tribunale del luogo di esecuzione dell’obbligazione contrattuale dedotta in giudizio – Compravendita di beni – Luogo di consegna – Contratto contenente la clausola “Resa: franco nostra sede”»
Nel procedimento C‑87/10,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dal Tribunale ordinario
di Vicenza con decisione 30 gennaio 2010, pervenuta in cancelleria il 15 febbraio 2010, nella causa
[OSCURATO:PERSONA] SA
contro
[OSCURATO:SOCIETA],
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dal sig. D. Šváby, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. E. Juhász
(relatore) e T. von Danwitz, giudici,
avvocato generale: sig.ra J. Kokott
cancelliere: sig. A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per la [OSCURATO:SOCIETA], dall’avv. R. Campese;
– per la Commissione europea, dai sigg. N. Bambara e M. Wilderspin, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 3 marzo 2011,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino, del regolamento
(CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione
delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento»).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia pendente tra la [OSCURATO:PERSONA] SA (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»),
con sede ad Arles (Francia), e la [OSCURATO:SOCIETA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:SOCIETA]»), con sede a [OSCURATO:PERSONA], in ordine
all’esecuzione di un contratto di compravendita di beni.
Contesto normativo
3
L’art. 2, n. 1, del regolamento, contenuto nel capo II, sezione 1, dello stesso, intitolata «Disposizioni generali», così
recita:
«Salve le disposizioni del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono
convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro».
4
L’art. 3, n. 1, del regolamento, compreso nella medesima sezione 1, dispone quanto segue:
«Le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti ai giudici di un altro Stato membro
solo in base alle norme enunciate nelle sezioni da 2 a 7 del presente capo».
5
Ai sensi dell’art. 5 del regolamento, collocato nel capo II, sezione 2, dello stesso, intitolata «Competenze speciali»:
«La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:
1) a) in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita;
b) [a]i fini dell’applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell’obbligazione
dedotta in giudizio è:
– nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere
consegnati in base al contratto,
– nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto
essere prestati in base al contratto;
c) la lettera a) si applica nei casi in cui non è applicabile la lettera b);
(...)».
6
L’art. 23, n. 1, del regolamento, contenuto nel capo II, sezione 7, dello stesso, intitolata «Proroga di competenza», è del
seguente tenore:
«Qualora le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio di uno Stato membro, abbiano attribuito la competenza di un
giudice o dei giudici di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto
giuridico, la competenza esclusiva spetta a questo giudice o ai giudici di questo Stato membro. Detta competenza è esclusiva
salvo diverso accordo tra le parti. La clausola attributiva di competenza deve essere conclusa:
a) per iscritto o oralmente con conferma scritta, o
b) in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro, o
c) nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che,
in tale campo, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel ramo commerciale
considerato».
7
L’art. 60, n. 1, del regolamento, contenuto nel capo V, intitolato «Disposizioni generali», dispone quanto segue:
«Ai fini dell’applicazione del presente regolamento una società o altra persona giuridica è domiciliata nel luogo in cui si
trova:
a) la sua sede statutaria, o
b) la sua amministrazione centrale, oppure
c) il suo centro d’attività principale».
Causa principale e questione pregiudiziale
8
Dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta che la [OSCURATO:SOCIETA], in qualità di venditore, e la [OSCURATO:PERSONA], in qualità di
acquirente, hanno concluso un contratto di compravendita di beni. A seguito di una controversia in ordine all’esecuzione di
tale contratto, il venditore ha depositato presso il Tribunale ordinario di Vicenza un ricorso per decreto ingiuntivo diretto
ad ottenere la condanna dell’acquirente al pagamento della somma di EUR 36 588,26 quale corrispettivo per l’acquisto dei beni.
9
Con atto di opposizione l’acquirente ha eccepito, in via preliminare, l’incompetenza del giudice italiano adito, ai sensi
delle disposizioni del regolamento. A sostegno di tale opposizione, l’acquirente ha affermato di avere la propria sede in
Francia e che, pertanto, avrebbe dovuto essere convenuto dinanzi al giudice di tale Stato membro.
10
[OSCURATO:PERSONA] afferma invece che il contratto, concluso presso la propria sede, in Italia, contiene la clausola «Resa: Franco
ns. [nostra] sede» riguardante il luogo di consegna della merce e che, di conseguenza, la competenza a conoscere la controversia
spetterebbe ai giudici italiani.
11
[OSCURATO:PERSONA] fa riferimento ai termini elaborati dalla Camera di commercio internazionale, con sede a Parigi, denominati
«[OSCURATO:PERSONA]» («[OSCURATO:PERSONA]»), nella versione pubblicata nel 2000 (in prosieguo: gli «[OSCURATO:PERSONA]»), redatti
in inglese, lingua ufficiale degli stessi, ed afferma che la clausola «Resa: Franco nostra sede» corrisponde all’Incoterm
«EXW» («[OSCURATO:PERSONA]»), punti A4 e B4 di quest’ultimo, i quali indicherebbero il luogo di consegna delle merci.
12
Tali punti dell’Incoterm «[OSCURATO:PERSONA]» sono formulati nel modo seguente:
«A4 [OSCURATO:PERSONA] seller must place the goods at the disposal of the buyer at the named place of delivery, not loaded on any collecting
vehicle, on the date or within the period agreed or, if no such time is agreed, at the usual time for delivery of such goods.
If no specific point has been agreed within the named place, and if there are several points available, the seller may select
the point at the place of delivery which best suits his purpose.
B4 Taking delivery
The buyer must take delivery of the goods when they have been delivered in accordance with A4 (…)».
13
Dagli atti risulta che la merce oggetto del contratto controverso è stata consegnata all’acquirente da un vettore che l’ha
presa in carico in Italia, presso la sede del venditore, e l’ha consegnata in Francia, presso la sede dell’acquirente.
14
Il giudice del rinvio osserva che la nozione di «luogo di consegna» quale «luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in
giudizio», ai sensi dell’art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino, del regolamento, ha dato luogo a interpretazioni divergenti
in Italia, tanto da parte dei giudici di merito, quanto da parte della Corte suprema di cassazione.
15
Alla luce di tali interpretazioni divergenti, il Tribunale ordinario di Vicenza ha deciso di sospendere il procedimento e
di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’art. 5, punto 1, lett. b), del regolamento (…) e, comunque, il diritto comunitario, laddove esso statuisce che il luogo
di esecuzione dell’obbligazione, nel caso di compravendita di beni, è il luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto
essere consegnati in base al contratto, vada interpretato nel senso che il luogo della consegna, rilevante ai fini dell’individuazione
del [g]iudice dotato di competenza giurisdizionale, sia quello di destinazione finale delle merci oggetto del contratto ovvero
quello in cui il venditore si libera dell’obbligazione di consegna, in base alla normativa sostanziale applicabile al singolo
caso, ovvero, ancora se sia prospettabile una diversa interpretazione della norma citata».
Sulla questione pregiudiziale
16
Occorre preliminarmente rilevare che la Corte, dopo la proposizione della presente domanda di pronuncia pregiudiziale da parte
del giudice del rinvio, ha pronunciato la sentenza 25 febbraio 2010, causa C‑381/08, [OSCURATO:PERSONA] (non ancora pubblicata nella
Raccolta), nella quale ha dichiarato, al punto 2 del dispositivo, che l’art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino, del regolamento
deve essere interpretato nel senso che, in caso di vendita a distanza, il luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto
essere consegnati in base al contratto deve essere determinato sulla base delle disposizioni di tale contratto. Essa ha aggiunto
che, se non è possibile determinare il luogo di consegna su tale base, senza far riferimento al diritto sostanziale applicabile
al contratto, tale luogo è quello della consegna materiale dei beni mediante la quale l’acquirente ha conseguito o avrebbe
dovuto conseguire il potere di disporre effettivamente di tali beni alla destinazione finale dell’operazione di vendita.
17
L’interpretazione di tale disposizione fornita dalla Corte nella citata sentenza [OSCURATO:PERSONA] può essere estesa alla causa principale
e offre una soluzione quasi completa alla questione sollevata dal Tribunale ordinario di Vicenza.
18
Non è tuttavia ancora chiaro come debba essere interpretata l’espressione «in base al contratto», contenuta nell’art. 5, punto 1,
lett. b), primo trattino, del regolamento; in particolare, resta da chiarire in che misura sia possibile prendere in considerazione
termini e clausole del contratto che non contengono un’indicazione diretta ed esplicita del luogo di consegna che determini
il tribunale competente a conoscere delle controversie tra le parti.
19
A tale proposito occorre ricordare che, in base all’art. 23 del regolamento, una clausola attributiva di competenza può essere
conclusa non solo per iscritto o oralmente con conferma scritta, ma anche in una forma ammessa dalle pratiche che le parti
hanno stabilito tra di loro o, nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero
dovuto conoscere e che, in tale campo, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso
tipo nel ramo commerciale considerato.
20
Non vi è motivo di ritenere che il legislatore dell’Unione abbia voluto escludere che si tenga conto di tali usi commerciali
per l’interpretazione di altre disposizioni del medesimo regolamento e, in particolare, per la determinazione del tribunale
competente ai sensi dell’art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino, di tale regolamento.
21
Gli usi, in particolare se sono consolidati, precisati e pubblicati dalle organizzazioni professionali riconosciute e sono
ampiamente seguiti nella prassi dagli operatori economici, svolgono un ruolo importante nella regolamentazione non statuale
del commercio internazionale. Essi agevolano i compiti di tali operatori nella redazione del contratto, poiché, mediante l’uso
di termini brevi e semplici, riescono a specificare gran parte delle loro relazioni commerciali. [OSCURATO:PERSONA] elaborati dalla
Camera di commercio internazionale, che definiscono e codificano il contenuto di determinate espressioni e di determinate
clausole abitualmente impiegate nel commercio internazionale, sono caratterizzati da un riconoscimento e da un impiego nella
pratica particolarmente ampi.
22
Pertanto, nel contesto dell’esame di un contratto, al fine di determinare il luogo di consegna ai sensi dell’art. 5, punto 1,
lett. b), primo trattino, del regolamento, il giudice nazionale deve tenere conto di tutti i termini e di tutte le clausole
rilevanti di tale contratto, ivi compresi, eventualmente, i termini e le clausole generalmente riconosciuti e sanciti dagli
usi del commercio internazionale, quali gli [OSCURATO:PERSONA], purché idonei a consentire l’identificazione, con chiarezza, di tale
luogo.
23
Se il contratto in questione contiene termini o clausole del genere, può risultare necessario esaminare se si tratti di pattuizioni
che fissano unicamente le condizioni relative alla ripartizione dei rischi legati al trasporto dei beni o alla ripartizione
dei costi tra le parti contraenti oppure se esse indichino anche il luogo di consegna dei beni. Per quanto riguarda l’Incoterm
«[OSCURATO:PERSONA]», invocato nell’ambito della causa principale, si deve constatare, come ha osservato l’avvocato generale al paragrafo
40 delle sue conclusioni, che tale clausola comprende, oltre alle disposizioni dei punti A5 e B5, intitolati «Transfer of
risks», relativi al trasferimento dei rischi, e quelle dei punti A6 e B6, intitolati «Division of costs», che riguardano la
ripartizione dei costi, anche le disposizioni dei punti A4 e B4, intitolati rispettivamente «[OSCURATO:PERSONA]» e «Taking delivery»,
che rinviano al medesimo luogo e consentono quindi di individuare il luogo di consegna dei beni.
24
Quando, invece, i beni oggetto del contratto si limitano a transitare nel territorio di uno Stato membro terzo rispetto tanto
al domicilio delle parti quanto al luogo di partenza o di destinazione delle merci, occorre verificare, in particolare, se
il luogo indicato nel contratto, situato nel territorio di tale Stato membro, serva solo a ripartire i costi e i rischi legati
al trasporto dei beni oppure se esso rappresenti anche il luogo di consegna degli stessi.
25
Spetta al giudice del rinvio valutare se la clausola «Resa: Franco [nostra] sede», ripresa nel contratto oggetto della causa
principale, corrisponda all’Incoterm «[OSCURATO:PERSONA]», punti A4 e B4, oppure a un’altra clausola o a un altro uso abitualmente impiegato
nel commercio, idoneo a identificare con chiarezza, senza necessità di ricorrere al diritto sostanziale applicabile al contratto,
il luogo di consegna dei beni conformemente a tale contratto.
26
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, si deve risolvere la questione sollevata dichiarando che l’art. 5, punto 1,
lett. b), primo trattino, del regolamento deve essere interpretato nel senso che, in caso di vendita a distanza, il luogo
in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto deve essere determinato sulla base delle
disposizioni di tale contratto. Al fine di verificare se il luogo di consegna sia determinato «in base al contratto», il giudice
nazionale adito deve tenere conto di tutti i termini e di tutte le clausole rilevanti di tale contratto che siano idonei a
identificare con chiarezza tale luogo, ivi compresi i termini e le clausole generalmente riconosciuti e sanciti dagli usi
del commercio internazionale, quali gli [OSCURATO:PERSONA] elaborati dalla Camera di commercio internazionale, nella versione pubblicata
nel 2000. Se non è possibile determinare il luogo di consegna su tale base, senza far riferimento al diritto sostanziale applicabile
al contratto, tale luogo è quello della consegna materiale dei beni mediante la quale l’acquirente ha conseguito o avrebbe
dovuto conseguire il potere di disporre effettivamente di tali beni alla destinazione finale dell’operazione di vendita.
Sulle spese
27
Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte
non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
L’art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente
la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere
interpretato nel senso che, in caso di vendita a distanza, il luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati
in base al contratto deve essere determinato sulla base delle disposizioni di tale contratto.
Al fine di verificare se il luogo di consegna sia determinato «in base al contratto», il giudice nazionale adito deve tenere
conto di tutti i termini e di tutte le clausole rilevanti di tale contratto che siano idonei a identificare con chiarezza
tale luogo, ivi compresi i termini e le clausole generalmente riconosciuti e sanciti dagli usi del commercio internazionale,
quali gli [OSCURATO:PERSONA] («[OSCURATO:PERSONA]»), elaborati dalla Camera di commercio internazionale, nella versione
pubblicata nel 2000.
Se non è possibile determinare il luogo di consegna su tale base, senza far riferimento al diritto sostanziale applicabile
al contratto, tale luogo è quello della consegna materiale dei beni mediante la quale l’acquirente ha conseguito o avrebbe
dovuto conseguire il potere di disporre effettivamente di tali beni alla destinazione finale dell’operazione di vendita.
Firme
*
Lingua processuale: l’italiano.