CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30457/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2026 del TRIB. SORVEGLIANZA di Perugiadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di sorveglianza di Perugia con ordinanza del 12 marzo 2026ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimentocon il quale il Magistrato di sorveglianza ha trattenuto una missiva provenienteda un ministro di culto della [OSCURATO:PERSONA].2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato per violazionedell’art. 18 ter Ord. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.L’art. 18 ter Ord. pen. stabilisce che le limitazioni, ovvero i controlli sullacorrispondenza possono essere disposte per ragioni attinenti alle indagini, oinvestigative, o di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza o diordine dell’istituto.Il provvedimento impugnato ha esplicitato con argomentazioni logiche e nonmanifestamente contradditorie le ragioni per le quali, fermo il diritto di culto, lamissiva contenente un richiamo ad un soggetto terzo, apparentemente fuoricontesto è stata trattenuta.Con tali argomentazioni il ricorrente non si confronta, attaccando ilprovvedimento sotto il profilo della sua illegittimità, senza confrontarsi con laragione del rigetto e, cioè, la possibilità che l’accenno riguardante il terzopotesse consentire un collegamento fra il detenuto in regime speciale ex art. 41bis Ord. pen. e il contesto criminale di appartenenza.All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla luce dellasentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza dielementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare incolpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidenteinammissibilità dei motivi di impugnazione.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 9 luglio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]