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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 luglio 2024

Cassazione n. 05298/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; o>r [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa in data 2 luglio 2024 il Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila ha respinto un reclamo in tema di modalità di esecuzione dei colloqui, introdotto da D'[OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge -D'[OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge .

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati.

Ed invero, la interpretazione fornita dal Tribunale di Sorveglianza corrisponde agli insegnamenti offerti da questa Corte di legittimità.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 14 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; o>r [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 2 luglio 2024 il Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila ha respinto un reclamo in tema di modalità di esecuzione dei colloqui, introdotto da D'[OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge -D'[OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge . 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati. Ed invero, la interpretazione fornita dal Tribunale di Sorveglianza corrisponde agli insegnamenti offerti da questa Corte di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 14 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 05298/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris