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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 10396/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla

I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito dall'art. 5-duodecies della I. 30.12.2022, n. 199, di conversione in legge del d.l. n. 162/2022), del P.G., in persona del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata sul punto della durata della libertà controllata, da ricalcolarsi. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], emessa all'esito di giudizio abbreviato, AN- [OSCURATO:PERSONA] veniva riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 624 c.p. (furto di una bicicletta in danno di [OSCURATO:PERSONA], commesso in Genova il [OSCURATO:DATA_NASCITA]) - così riqualificato il reato di cui all'art. 624 bis cod. pen. originariamente ascrittogli - e condannato dal Tribunale di Genova alla pena di mesi 6 di reclusione ed 140 di multa, con sostituzione della pena detentiva con la libertà controllata in misura doppia; veniva altresì condannato al risarcimento dei danni alla parte civile [OSCURATO:PERSONA], da liquidarsi in separato giudizio, asse- gnando in suo favore una provvisionale di 400 euro, al cui pagamento si subordi- nava la sospensione condizionale.

L'imputato ha proposto appello chiedendo la concessione delle circostanze at- tenuanti generiche, la riduzione della pena e l'eliminazione della condizione alla quale era stata subordinata la sospensione condizionale della pena e con sentenza del 5/4/2022 la Corte d'Appello di Genova, in parziale riforma della sentenza di primo grado, concesse all'imputato le circostanze attenuanti generiche, ha ridotto la pena a mesi 2 e giorni 10 di reclusione ed 70 di multa, determinando la durata della libertà controllata in mesi 5 e giorni

10. I giudici di appello, altresì, hanno eliminato la condizione alla quale il giudice di primo grado subordinata la sospensione condizionale della pena, concesso la non menzione e confermato nel resto.

2. Con unico motivo lamenta l'imputato, a mezzo del proprio difensore, er- ronea applicazione dell'art. 57 legge 789/1981, avendo la Corte territoriale deter- minato la pena da irrogare nella misura di due mesi dieci giorni di reclusione ed euro 70 di multa, sostituita ai sensi della norma citata con cinque mesi e dieci giorni di libertà controllata; erroneamente, atteso che la pena corrisponde a mesi quattro e giorni venti di libertà controllata.

3. Nei termini di legge ha rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale. -non essendo stata chiesta la trattazione in pub- blica udienza. - il P.G., che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impu- gnata e ricalcolarsi il quantum della libertà controllata.

4. Il ricorso è fondato, attesa l'erroneità del calcolo della pena sostituita, che alla luce dell'art. 57 1.689/1981 (nella sua formulazione antecedente alla riforma di cui all'art. 71, comma 1, lett. e), D.Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, operata solo a decorrere dal 30 dicembre 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 99-bis, comma 1, del medesimo D.Igs. n. 150/2022, aggiunto dall'art. 6, comma 1, D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199) prevedeva che un giorno di pena detentiva equivalesse a due giorni di libertà controllata.

5. Trattasi di errore che può essere emendato direttamente da questa Corte di legittimità ai seni dell'art. 620 lett.

I) cod. proc. pen. procedendo all'annulla- mento senza rinvio della sentenza impugnata in relazione alla durata della libertà controllata, che va rideterminata in mesi quattro e giorni venti.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione alla durata della libertà controllata, che ridetermina in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito dall'art. 5-duodecies della I. 30.12.2022, n. 199, di conversione in legge del d.l. n. 162/2022), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata sul punto della durata della libertà controllata, da ricalcolarsi. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], emessa all'esito di giudizio abbreviato, AN- [OSCURATO:PERSONA] veniva riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 624 c.p. (furto di una bicicletta in danno di [OSCURATO:PERSONA], commesso in Genova il [OSCURATO:DATA_NASCITA]) - così riqualificato il reato di cui all'art. 624 bis cod. pen. originariamente ascrittogli - e condannato dal Tribunale di Genova alla pena di mesi 6 di reclusione ed 140 di multa, con sostituzione della pena detentiva con la libertà controllata in misura doppia; veniva altresì condannato al risarcimento dei danni alla parte civile [OSCURATO:PERSONA], da liquidarsi in separato giudizio, asse- gnando in suo favore una provvisionale di 400 euro, al cui pagamento si subordi- nava la sospensione condizionale. L'imputato ha proposto appello chiedendo la concessione delle circostanze at- tenuanti generiche, la riduzione della pena e l'eliminazione della condizione alla quale era stata subordinata la sospensione condizionale della pena e con sentenza del 5/4/2022 la Corte d'Appello di Genova, in parziale riforma della sentenza di primo grado, concesse all'imputato le circostanze attenuanti generiche, ha ridotto la pena a mesi 2 e giorni 10 di reclusione ed 70 di multa, determinando la durata della libertà controllata in mesi 5 e giorni 10. I giudici di appello, altresì, hanno eliminato la condizione alla quale il giudice di primo grado subordinata la sospensione condizionale della pena, concesso la non menzione e confermato nel resto. 2. Con unico motivo lamenta l'imputato, a mezzo del proprio difensore, er- ronea applicazione dell'art. 57 legge 789/1981, avendo la Corte territoriale deter- minato la pena da irrogare nella misura di due mesi dieci giorni di reclusione ed euro 70 di multa, sostituita ai sensi della norma citata con cinque mesi e dieci giorni di libertà controllata; erroneamente, atteso che la pena corrisponde a mesi quattro e giorni venti di libertà controllata. 3. Nei termini di legge ha rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale. -non essendo stata chiesta la trattazione in pub- blica udienza. - il P.G., che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impu- gnata e ricalcolarsi il quantum della libertà controllata. 4. Il ricorso è fondato, attesa l'erroneità del calcolo della pena sostituita, che alla luce dell'art. 57 1.689/1981 (nella sua formulazione antecedente alla riforma di cui all'art. 71, comma 1, lett. e), D.Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, operata solo a decorrere dal 30 dicembre 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 99-bis, comma 1, del medesimo D.Igs. n. 150/2022, aggiunto dall'art. 6, comma 1, D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199) prevedeva che un giorno di pena detentiva equivalesse a due giorni di libertà controllata. 5. Trattasi di errore che può essere emendato direttamente da questa Corte di legittimità ai seni dell'art. 620 lett. I) cod. proc. pen. procedendo all'annulla- mento senza rinvio della sentenza impugnata in relazione alla durata della libertà controllata, che va rideterminata in mesi quattro e giorni venti. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione alla durata della libertà controllata, che ridetermina in
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