CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 10493/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 22773-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 72/04/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del VENETO, depositata il 29/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 22773 sez. MT - ud. 22-02-2022 -2- Rg 22773/2020 FATTO e DIRITTO Considerato che: La CTR del Veneto, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l'appello dell'Ufficio avverso la pronuncia della CTP di Treviso che aveva accolto il ricorso [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto l'avviso di accertamento con cui era stata contestata, all'esito di una verifica fiscale, la corresponsione di emolumenti fuori busta ai dipendenti ed amministratori della società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] giudice di appello rilevava che la pretesa fiscale traeva origine da un accertamento di carattere presuntivo promosso ai sensi dell'art 39 comma primo lett d) del dlgs 600/1973,fondato su di una indagine della Guardia di finanza. Affermava che il documento ritrovato presso la sede della società rappresentato da un documento riportante una tabella con i nomi dei dipendenti e amministratori, tra i quali figurava [OSCURATO:PERSONA] con le cifre indicate non aveva trovato riscontro nelle scritture contabili ed era stato definito extracontabile ritenendolo non idoned) a supportare la ricostruzione di compensi fuori busta. L'ufficio propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo cui non resiste il contribuente che rimane intimato. Si deduce la falsa applicazione degli art 2727 e 2729,dell'art 2709 c.c. dell'alt 39 ,comma I lett d) del dlgs nr 600/1973 ,nonché dell'ari 54 del d.p.r. 633/1972 in relazione all'ad 360 primo comma nr 3 c.p.c. per avere la CTR negato alla documentazione extracontabile la valenza di prova indiziaria idonea a giustificare l'emissione di un avviso di accertamento ponendosi in tal modo in contrasto con la giurisprudenza di Legittimità, secondo cui la "contabilità in nero", costituita da appunti personali, costituisce un elemento indiziario dotato dei requisiti di gravità e precisione, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 senza che l'Ufficio debba addurre ulteriori elementi. Il motivo è fondato. i La giurisprudenza consolidata di questa Corte è infatti nel senso che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la "contabilità in nero", costituita da appunti personali e da informazioni dell'imprenditore, rappresenta un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, prescritti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, perchè nella nozione di scritture contabili, disciplinate dagli artt. 2709 e ss. c.c., devono ricomprendersi tutti i documenti che registrino, in termini quantitativi o monetari, i singoli atti d'impresa, ovvero rappresentino la situazione patrimoniale dell'imprenditore ed il risultato economico dell'attività svolta (v. Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 27622 del 30/10/2018 Rv. 651078 - 02; Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 12680 del 23/05/2018 Rv. 648775 - 01). E' stato affermato che "contabilità in nero"costituisce , anche da sola, un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comporta l'inversione dell'onere della prova, incombendo al contribuente l'onere di fornire la prova contraria (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 4080 del 27/02/2015 Rv. 634980 - 01; Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 27622 del 30/10/2018 Rv. 651078 - 02; Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 12680 del 23/05/2018 Rv. 648775 - 01). La sentenza impugnata ha quindi fatto corretto uso della regola dell'onere della prova, con riguardo alla tipologia di accertamento basato sul rinvenimento di documentazione extracontabile dimostrativa di maggiori ricavi "in nero". (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 1280/2018 e n. 27622/2018), a mente della quale: "In tema di accertamento delle imposte sui redditi, il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. e), consente di procedere alla rettifica del reddito anche quando l'incompletezza della dichiarazione risulta "dai verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti", da cui derivino presunzioni semplici, desumibili anche da documentazione extracontabile ed in particolare da "contabilità in nero", costituita da appunti personali ed informazioni dell'imprenditore, dovendo ricomprendersi tra le scritture contabili disciplinate dagli artt. 2709 c.c. e s.s., tutti i documenti che registrino, in termini quantitativi o monetari, i singoli atti d'impresa, ovvero rappresentino la situazione patrimoniale dell'imprenditore ed il risultato economico dell'attività svolta. Deve perciò concludersi nel senso che - secondo il consolidato indirizzo di legittimità - "la "contabilità in nero" (sebbene rinvenuta preso terzi), costituita da appunti personali ed informazioni dell'imprenditore, rappresenta un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39 e - per il suo valore probatorio - legittima di per sè, ed a prescindere dalla sussistenza di qualsivoglia altro elemento, il ricorso all'accertamento induttivo di cui al citato art. 39, incombendo al contribuente l'onere di fornire la prova contraria, al fine di contestare l'atto impositivo notificatogli" (Cass. n. 12680/2018; N. 14150 del 2016; 4080 del 2015). Il decidente non si è dunque conformato ai principi enunciati ritenendo che il documento extracontabile riportante una tabella con i nomi dei dipendenti e amministratori non fosse idoneo a giustificare la pretesa fiscale . La pronuncia va cassata alla CTR del Veneto per un nuovo esame ed anche per la liquidazione delle spese di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso ; cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR del Veneto, in diversa composizione , anche per le spese di l