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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 19219/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2020 della CORTE di APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; Sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 56, 624, 625, comma primo, n. 7, cod. pen., consistito nel tentato furto di una piastra per capelli Imetec, prelevata dai banchi di un ipermercato.

2. Avverso il provvedimento ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod.proc. pen..

Il ricorrente denuncia: - con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta configurabilità del tentativo, a fronte di atti inidonei alla commissione del fatto: l'imputato avrebbe riposto l'oggetto sugli scaffali ritenendolo non confacente alle proprie esigenze; - con il secondo, violazione di legge e vizio di motivazione sul diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen; - con il terzo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen.; - con il quarto, violazione di legge e vizio di motivazione circa l'esclusione dell'ipotesi di cui all'art. 56, comma quarto, cod. pen. e della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. 3.

Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Tutti i motivi di ricorso costituiscono mera riproposizione delle censure coltivate in appello e trovano risposta già nella sentenza di primo grado.

2.1. Sulla scorta delle deposizioni degli addetti alla vigilanza - testimoni oculari del fatto - i giudici di merito hanno ricostruito la vicenda come segue: Viscuso ha prelevato dagli scaffali di vendita una piastra per capelli marca Imetec, ha rimosso la scatola che la conteneva, ha rotto le fascette di protezione che fungevano da dispositivo antitaccheggio, ha inserito l'oggetto nella borsa che aveva con sé e che, come poi si è accertato, era schermata; si è diretto verso l'uscita "senza acquisti" e solo a quel punto, quando si è accorto che una guardia giurata lo attendeva all'uscita, è tornato indietro e ha riposto la piastra nello scaffale più vicino.

2.2. A fronte di tanto è evidente come siano manifestamente infondati sia il primo motivo, che contesta la configurabilità del tentativo sulla base di una selettiva e improbabile lettura del materiale probatorio, sia il quarto motivo, che invoca il recesso attivo a fronte di una decisione dell'imputato di riporre la merce nella consapevolezza di essere stato scoperto.

2.3. Il secondo motivo è generico, poiché non tiene conto che, come risulta dalla sentenza di primo grado (pag. 8), l'ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen. è stata negata in ragione non solo della non particolare tenuità dell'offesa ma anche a causa dell'abitualità del comportamento alla luce dei numerosi e specifici precedenti penali dell'imputato.

2.4. Il terzo motivo è manifestamente infondato.

Secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, sussiste l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. - "sub specie" di esposizione della cosa per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede - nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi della merce sottratta dai banchi di un supermercato, considerato che nei supermercati - in cui la scelta delle merci avviene con il sistema del "self service" - la vigilanza praticata dagli addetti è priva di carattere continuativo e si connota come occasionale e/o a campione, mentre l'esclusione dell'aggravante in questione richiede che sulla cosa sia esercitata una custodia continua e diretta, non essendo sufficiente, a tal fine, una vigilanza generica, saltuaria ed eventuale (tra le altre Sez. 5, n. 6416 del 14/11/2014, dep. 2015, Garofalo, Rv. 262663).

I giudici di merito hanno fatto corretta applicazione del principio sopra delineato, fondando la decisione sul rilievo che l'azione dell'imputato era stata casualmente avvistata dall'addetto alla sorveglianza e che, pur essendo dotato il supermercato di un sistema di videosorveglianza, non vi era un operatore adibito al controllo costante e continuo dei monitor.

2.5. Il quarto motivo è manifestamente infondato anche nella parte in cui si duole del mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4, cod. pen..

Già il Tribunale aveva escluso l'attenuante in quanto: - non era stato accertato l'effettivo valore della piastra per capelli che l'imputato aveva cercato di sottrarre; - in ogni caso sia la natura dell'oggetto sia la marca della casa di produzione deponevano nel senso che non si trattasse di bene di valore irrisorio, di talché il danno prodotto non avrebbe potuto connotarsi in termini di particolare tenuità.

Il ricorrente sostiene che la piastra per capelli avrebbe avuto un costo di 50 euro, ma si tratta di affermazione, del tutto apodittica, relativa a una circostanza di fatto che avrebbe dovuto essere dimostrata in sede di merito e che, invece, non si correla né alle emergenze processuali né al fatto notorio.3.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro 3.000,00, a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20/04/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ria [OSCURATO:PERSONA] CORTE DI CASSAZIONE V SEZIO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2020 della CORTE di APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; Sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 56, 624, 625, comma primo, n. 7, cod. pen., consistito nel tentato furto di una piastra per capelli Imetec, prelevata dai banchi di un ipermercato. 2. Avverso il provvedimento ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod.proc. pen.. Il ricorrente denuncia: - con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta configurabilità del tentativo, a fronte di atti inidonei alla commissione del fatto: l'imputato avrebbe riposto l'oggetto sugli scaffali ritenendolo non confacente alle proprie esigenze; - con il secondo, violazione di legge e vizio di motivazione sul diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen; - con il terzo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen.; - con il quarto, violazione di legge e vizio di motivazione circa l'esclusione dell'ipotesi di cui all'art. 56, comma quarto, cod. pen. e della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. 3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Tutti i motivi di ricorso costituiscono mera riproposizione delle censure coltivate in appello e trovano risposta già nella sentenza di primo grado. 2.1. Sulla scorta delle deposizioni degli addetti alla vigilanza - testimoni oculari del fatto - i giudici di merito hanno ricostruito la vicenda come segue: Viscuso ha prelevato dagli scaffali di vendita una piastra per capelli marca Imetec, ha rimosso la scatola che la conteneva, ha rotto le fascette di protezione che fungevano da dispositivo antitaccheggio, ha inserito l'oggetto nella borsa che aveva con sé e che, come poi si è accertato, era schermata; si è diretto verso l'uscita "senza acquisti" e solo a quel punto, quando si è accorto che una guardia giurata lo attendeva all'uscita, è tornato indietro e ha riposto la piastra nello scaffale più vicino. 2.2. A fronte di tanto è evidente come siano manifestamente infondati sia il primo motivo, che contesta la configurabilità del tentativo sulla base di una selettiva e improbabile lettura del materiale probatorio, sia il quarto motivo, che invoca il recesso attivo a fronte di una decisione dell'imputato di riporre la merce nella consapevolezza di essere stato scoperto. 2.3. Il secondo motivo è generico, poiché non tiene conto che, come risulta dalla sentenza di primo grado (pag. 8), l'ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen. è stata negata in ragione non solo della non particolare tenuità dell'offesa ma anche a causa dell'abitualità del comportamento alla luce dei numerosi e specifici precedenti penali dell'imputato. 2.4. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, sussiste l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. - "sub specie" di esposizione della cosa per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede - nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi della merce sottratta dai banchi di un supermercato, considerato che nei supermercati - in cui la scelta delle merci avviene con il sistema del "self service" - la vigilanza praticata dagli addetti è priva di carattere continuativo e si connota come occasionale e/o a campione, mentre l'esclusione dell'aggravante in questione richiede che sulla cosa sia esercitata una custodia continua e diretta, non essendo sufficiente, a tal fine, una vigilanza generica, saltuaria ed eventuale (tra le altre Sez. 5, n. 6416 del 14/11/2014, dep. 2015, Garofalo, Rv. 262663). I giudici di merito hanno fatto corretta applicazione del principio sopra delineato, fondando la decisione sul rilievo che l'azione dell'imputato era stata casualmente avvistata dall'addetto alla sorveglianza e che, pur essendo dotato il supermercato di un sistema di videosorveglianza, non vi era un operatore adibito al controllo costante e continuo dei monitor. 2.5. Il quarto motivo è manifestamente infondato anche nella parte in cui si duole del mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4, cod. pen.. Già il Tribunale aveva escluso l'attenuante in quanto: - non era stato accertato l'effettivo valore della piastra per capelli che l'imputato aveva cercato di sottrarre; - in ogni caso sia la natura dell'oggetto sia la marca della casa di produzione deponevano nel senso che non si trattasse di bene di valore irrisorio, di talché il danno prodotto non avrebbe potuto connotarsi in termini di particolare tenuità. Il ricorrente sostiene che la piastra per capelli avrebbe avuto un costo di 50 euro, ma si tratta di affermazione, del tutto apodittica, relativa a una circostanza di fatto che avrebbe dovuto essere dimostrata in sede di merito e che, invece, non si correla né alle emergenze processuali né al fatto notorio.3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro 3.000,00, a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/04/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ria [OSCURATO:PERSONA] CORTE DI CASSAZIONE V SEZIO
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