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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 marzo 2026

Cassazione n. 07273/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 6104/2025 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocatoPietro d'[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso ex lege dall' Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado diBasilicata n. 6/2025 depositata il 21/01/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con ricorso depositato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primogrado di Matera la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] impugnaval'avviso di liquidazione notificato in data 21.01.2022, con il quale sichiedeva il pagamento dell'imposta principale di registro (€ 34.189,00oltre spese di notifica pari ad € 78.75) liquidata in relazione alla sentenzan. 484/2019 del Tribunale di Matera resa nel procedimento civile aventeNumero registro generale 6104/2025Numero sezionale 2175/2026Numero di raccolta generale 7273/2026Data pubblicazione 26/03/2026ad oggetto la lesione di legittima e divisione con conguagli, instauratodalla stessa ricorrente insieme ad altri nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] RaffaellaImmacolata Rita ed altri.Il giudizio di primo grado si concludeva con la dichiarazione di estinzionedel giudizio per cessazione della materia del contendere, con condannadella ricorrente al pagamento delle spese di lite.L’appello proposto dalla ricorrente veniva rigettato con compensazionedelle spese.I giudici di secondo grado, dopo aver preso atto della circostanza che ladeclaratoria di cessazione della materia del contendere statuita in primecure riposava sull’intervenuto pagamento dell’imposta da parte di uncoobbligato in solido, rilevavano l’infondatezza del ricorso in appello.Avverso la pronuncia n. 6/2025 emessa dalla Corte di Giustizia di II gradodella Basilicata in data 13 dicembre 2024, depositata il giorno 21 gennaio2025, non notificata, la contribuente proponeva ricorso per cassazione,affidato ad unico motivo di ricorso, illustrato con memoria.L’ Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio depositando controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente lamenta violazione ed erroneaapplicazione dell'art. 46, comma 1, d. lvo n. 546/1992 in relazione all'art.360, co.1, n.3) cod. proc. civ., poiché i giudici regionali non avevanotenuto conto del fatto che non si poteva dichiarare la cessazione dellamateria del contendere a fronte della insistita richiesta di parte ricorrentedi ottenere una pronuncia di illegittimità dell’avviso impugnato.2.

L’unico motivo di gravame insta per l’annullamento della decisone deigiudici regionali che non avrebbe tenuto conto che non si potevadichiarare cessata la materia del contendere, in ragione dell’interesse diparte ricorrente ad ottenere una pronuncia di illegittimità dell’avvisoimpugnato.Numero registro generale 6104/2025Numero sezionale 2175/2026Numero di raccolta generale 7273/2026Data pubblicazione 26/03/2026La Corte ha costantemente ribadito (tra le tante, Cass. n. 19845/2019)che si ha cessazione della materia del contendere allorché risulti acquisitoagli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti suldiritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più lanecessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto, il chericorre quando (cfr. Cass. n. 26299/2018) sopravvengano nel corso delgiudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto trale parti e, con ciò, dell'interesse al ricorso.Laddove invece l'allegazione di un fatto sopravvenuto sia assunto da unasola parte come idoneo a determinare la cessazione della materia delcontendere, ciò comporta la necessità della valutazione del giudice, a cuispetterà l'eventuale dichiarazione dell'avvenuto soddisfacimento del dirittoazionato ovvero la pronuncia sul merito dell'azione (Cass. n. 5188/2015).E', infatti, principio tradizionalmente affermato da questa Corte quellosecondo cui la cessazione della materia del contendere presuppone che leparti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento dellasituazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioniconformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solosulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo ilcriterio della cosiddetta soccombenza virtuale.Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assumesuscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, siaallegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, ilsuo apprezzamento, ove naturalmente esso sia dimostrato, non puòconcretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere,ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con ladomanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire, con laconseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronunciadichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto diaccoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse adNumero registro generale 6104/2025Numero sezionale 2175/2026Numero di raccolta generale 7273/2026Data pubblicazione 26/03/2026agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, inragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profiliulteriori rispetto alla tutela dichiarativa (cfr. ex multis Cass. n.13217/2013; Cass. n. 11962/2005; Cass. n. 27460/2006; Cass. n.16150/2010; Sentenza n. 21757 del 29/07/2021).Nel giudizio instaurato nei confronti di più debitori solidali, la sopravvenutatransazione della lite tra il creditore ed uno dei debitori, comporta che ilgiudice del merito, in sede di dichiarazione della cessazione della materiadel contendere, debba valutare se la situazione sopravvenuta sia idoneaad eliminare ogni contrasto sull'intero oggetto della lite, anche inriferimento al condebitore solidale rimasto estraneo alla transazione e,quindi, se sia intenzione di questi profittarne ex art. 1304 cod. civ. (Cass.10/11/2008, n. 26909).In tema di definizione agevolata, l’estensione degli effetti della definizioneagevolata a tutti i coobbligati solidali si fonda sul principio dell'unicità delrapporto tributario e sulla natura solidale dell'obbligazione, per cuil'estinzione del debito fiscale mediante definizione agevolata da parte diuno dei coobbligati determina l'estinzione dell'obbligazione anche neiconfronti degli altri debitori solidali, con conseguente cessazione dellamateria del contendere nell'eventuale giudizio pendente, ed invero questaCorte ha statuito anche di recente che il pagamento da parte delcoobbligato per mezzo della definizione di cui al comma 1 dell’art. 16,legge 289/2002 esplica efficacia a favore degli altri (inclusi quelli per iquali la lite non sia più pendente e fatte salve le disposizioni del comma5), e pertanto “deve ritenersi che la somma ingiunta all’odierno ricorrentenon sia più dovuta” (cfr. Cass. 27020/2024).Se questi sono i principali arresti di questa Corte in tema di declaratoria dicessazione della materia del contendere, tali approdi debbono esserecontestualizzati con specifico riferimento all’imposta di registro ed al suocarattere di solidarietà onde verificare gli esiti della controversia, laddoveNumero registro generale 6104/2025Numero sezionale 2175/2026Numero di raccolta generale 7273/2026Data pubblicazione 26/03/2026- nel corso del giudizio avente ad oggetto l’impugnazione del tributo -sopravvenga il fatto estintivo dell’adempimento dell’imposta da parte diuno dei coobbligati in solido.Ed invero, l'obbligazione per il pagamento dell'imposta di registro gravasulle parti con vincolo di solidarietà come stabilito dal primo commadell'articolo 57 d.P.R. n. 131/86.Secondo quanto dispone l'art. 1292 c.c., in caso di obbligazione solidale,"ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità el'adempimento da parte di uno libera gli altri" con la ulteriore conseguenzache il pagamento effettuato dai condebitori definisce il rapporto tributarionei confronti di tutti i coobbligati.Quindi, in forza del regime di solidarietà, l’Agenzia delle Entrate puònotificare l’atto a tutti o a parte dei condebitori e questi possono o menoproporre impugnazione: nel caso in cui un coobbligato impugni e l’altroversi il tributo sorge il problema se il processo instaurato debba ritenersiestinto per cessazione della materia del contendere.In tema di accertamento con adesione, l’orientamento della SupremaCorte non lascia adito a dubbi, concludendo in questi termini: “se dalpunto di vista processuale, un accertamento che risulta già definito anchea favore di quei coobbligati che non hanno sottoscritto l'adesione, non puòessere impugnato, non si ravvisa l'interesse ad agire, concreto ed attuale,da parte della società ricorrente, avverso un atto che ha perduto la propriaefficacia, non essendo stata dimostrata l'esistenza di un pregiudiziodell'art. 1292 c.c., l'adempimento di uno dei coobbligati libera gli altri”(cfr. Cass. n. 20305/2017; Cass.SU n.5889/26).Quindi ove intervenga l’adempimento del tributo da parte di uno deicoobbligati in solido, tale atto solutorio produce effetti estintividell’obbligazione tributaria con effetto liberatorio anche per gli altricoobbligati e ciò si riflette in ambito processuale facendo venir meno laNumero registro generale 6104/2025Numero sezionale 2175/2026Numero di raccolta generale 7273/2026Data pubblicazione 26/03/2026ragione del contendere, salvo il profilo del governo delle spese da regolarein base al principio di soccombenza virtuale.Pertanto, nella fattispecie in esame, l’estinzione del debito tributario, fattonon contestato, fa venir meno l’eadem res debita (cioè la prestazione percui tutti sono solidalmente obbligati) e ciò incide sull’interesse ad agirenella presente controversia, mentre il coobbligato "dissenziente" chesostiene la tesi dell’illegittimità della pretesa fiscale (e quindidell’annullamento del tributo) non potrà più far valere tali ragioni nelpresente giudizio, quanto – se mai – in sede di regresso o di rivalsa daparte del coobbligato adempiente (cfr. Cass. n. 19965/2019).Le spese seguono il principio di soccombenza.Numero registro generale 6104/2025Numero sezionale 2175/2026Numero di raccolta generale 7273/2026Data pubblicazione 26/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta da: Oggetto:IMPOSTA DIGiacomo [OSCURATO:PERSONA] PresidenteREGISTROAngelo [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:DATA_NASCITA] CCGianmarco [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereAntonella dell'[OSCURATO:PERSONA] ConsigliereAdriano [OSCURATO:PERSONA].ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 6104/2025 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocatoPietro d'[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso ex lege dall' Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado diBasilicata n. 6/2025 depositata il 21/01/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con ricorso depositato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primogrado di Matera la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] impugnaval'avviso di liquidazione notificato in data 21.01.2022, con il quale sichiedeva il pagamento dell'imposta principale di registro (€ 34.189,00oltre spese di notifica pari ad € 78.75) liquidata in relazione alla sentenzan. 484/2019 del Tribunale di Matera resa nel procedimento civile aventeNumero registro generale 6104/2025Numero sezionale 2175/2026Numero di raccolta generale 7273/2026Data pubblicazione 26/03/2026ad oggetto la lesione di legittima e divisione con conguagli, instauratodalla stessa ricorrente insieme ad altri nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] RaffaellaImmacolata Rita ed altri.Il giudizio di primo grado si concludeva con la dichiarazione di estinzionedel giudizio per cessazione della materia del contendere, con condannadella ricorrente al pagamento delle spese di lite.L’appello proposto dalla ricorrente veniva rigettato con compensazionedelle spese.I giudici di secondo grado, dopo aver preso atto della circostanza che ladeclaratoria di cessazione della materia del contendere statuita in primecure riposava sull’intervenuto pagamento dell’imposta da parte di uncoobbligato in solido, rilevavano l’infondatezza del ricorso in appello.Avverso la pronuncia n. 6/2025 emessa dalla Corte di Giustizia di II gradodella Basilicata in data 13 dicembre 2024, depositata il giorno 21 gennaio2025, non notificata, la contribuente proponeva ricorso per cassazione,affidato ad unico motivo di ricorso, illustrato con memoria.L’ Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio depositando controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente lamenta violazione ed erroneaapplicazione dell'art. 46, comma 1, d. lvo n. 546/1992 in relazione all'art.360, co.1, n.3) cod. proc. civ., poiché i giudici regionali non avevanotenuto conto del fatto che non si poteva dichiarare la cessazione dellamateria del contendere a fronte della insistita richiesta di parte ricorrentedi ottenere una pronuncia di illegittimità dell’avviso impugnato.2.

L’unico motivo di gravame insta per l’annullamento della decisone deigiudici regionali che non avrebbe tenuto conto che non si potevadichiarare cessata la materia del contendere, in ragione dell’interesse diparte ricorrente ad ottenere una pronuncia di illegittimità dell’avvisoimpugnato.Numero registro generale 6104/2025Numero sezionale 2175/2026Numero di raccolta generale 7273/2026Data pubblicazione 26/03/2026La Corte ha costantemente ribadito (tra le tante, Cass. n. 19845/2019)che si ha cessazione della materia del contendere allorché risulti acquisitoagli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti suldiritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più lanecessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto, il chericorre quando (cfr. Cass. n. 26299/2018) sopravvengano nel corso delgiudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto trale parti e, con ciò, dell'interesse al ricorso.Laddove invece l'allegazione di un fatto sopravvenuto sia assunto da unasola parte come idoneo a determinare la cessazione della materia delcontendere, ciò comporta la necessità della valutazione del giudice, a cuispetterà l'eventuale dichiarazione dell'avvenuto soddisfacimento del dirittoazionato ovvero la pronuncia sul merito dell'azione (Cass. n. 5188/2015).E', infatti, principio tradizionalmente affermato da questa Corte quellosecondo cui la cessazione della materia del contendere presuppone che leparti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento dellasituazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioniconformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solosulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo ilcriterio della cosiddetta soccombenza virtuale.Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assumesuscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, siaallegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, ilsuo apprezzamento, ove naturalmente esso sia dimostrato, non puòconcretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere,ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con ladomanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire, con laconseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronunciadichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto diaccoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse adNumero registro generale 6104/2025Numero sezionale 2175/2026Numero di raccolta generale 7273/2026Data pubblicazione 26/03/2026agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, inragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profiliulteriori rispetto alla tutela dichiarativa (cfr. ex multis Cass. n.13217/2013; Cass. n. 11962/2005; Cass. n. 27460/2006; Cass. n.16150/2010; Sentenza n. 21757 del 29/07/2021).Nel giudizio instaurato nei confronti di più debitori solidali, la sopravvenutatransazione della lite tra il creditore ed uno dei debitori, comporta che ilgiudice del merito, in sede di dichiarazione della cessazione della materiadel contendere, debba valutare se la situazione sopravvenuta sia idoneaad eliminare ogni contrasto sull'intero oggetto della lite, anche inriferimento al condebitore solidale rimasto estraneo alla transazione e,quindi, se sia intenzione di questi profittarne ex art. 1304 cod. civ. (Cass.10/11/2008, n. 26909).In tema di definizione agevolata, l’estensione degli effetti della definizioneagevolata a tutti i coobbligati solidali si fonda sul principio dell'unicità delrapporto tributario e sulla natura solidale dell'obbligazione, per cuil'estinzione del debito fiscale mediante definizione agevolata da parte diuno dei coobbligati determina l'estinzione dell'obbligazione anche neiconfronti degli altri debitori solidali, con conseguente cessazione dellamateria del contendere nell'eventuale giudizio pendente, ed invero questaCorte ha statuito anche di recente che il pagamento da parte delcoobbligato per mezzo della definizione di cui al comma 1 dell’art. 16,legge 289/2002 esplica efficacia a favore degli altri (inclusi quelli per iquali la lite non sia più pendente e fatte salve le disposizioni del comma5), e pertanto “deve ritenersi che la somma ingiunta all’odierno ricorrentenon sia più dovuta” (cfr. Cass. 27020/2024).Se questi sono i principali arresti di questa Corte in tema di declaratoria dicessazione della materia del contendere, tali approdi debbono esserecontestualizzati con specifico riferimento all’imposta di registro ed al suocarattere di solidarietà onde verificare gli esiti della controversia, laddoveNumero registro generale 6104/2025Numero sezionale 2175/2026Numero di raccolta generale 7273/2026Data pubblicazione 26/03/2026- nel corso del giudizio avente ad oggetto l’impugnazione del tributo -sopravvenga il fatto estintivo dell’adempimento dell’imposta da parte diuno dei coobbligati in solido.Ed invero, l'obbligazione per il pagamento dell'imposta di registro gravasulle parti con vincolo di solidarietà come stabilito dal primo commadell'articolo 57 d.P.R. n. 131/86.Secondo quanto dispone l'art. 1292 c.c., in caso di obbligazione solidale,"ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità el'adempimento da parte di uno libera gli altri" con la ulteriore conseguenzache il pagamento effettuato dai condebitori definisce il rapporto tributarionei confronti di tutti i coobbligati.Quindi, in forza del regime di solidarietà, l’Agenzia delle Entrate puònotificare l’atto a tutti o a parte dei condebitori e questi possono o menoproporre impugnazione: nel caso in cui un coobbligato impugni e l’altroversi il tributo sorge il problema se il processo instaurato debba ritenersiestinto per cessazione della materia del contendere.In tema di accertamento con adesione, l’orientamento della SupremaCorte non lascia adito a dubbi, concludendo in questi termini: “se dalpunto di vista processuale, un accertamento che risulta già definito anchea favore di quei coobbligati che non hanno sottoscritto l'adesione, non puòessere impugnato, non si ravvisa l'interesse ad agire, concreto ed attuale,da parte della società ricorrente, avverso un atto che ha perduto la propriaefficacia, non essendo stata dimostrata l'esistenza di un pregiudiziodell'art. 1292 c.c., l'adempimento di uno dei coobbligati libera gli altri”(cfr. Cass. n. 20305/2017; Cass.SU n.5889/26).Quindi ove intervenga l’adempimento del tributo da parte di uno deicoobbligati in solido, tale atto solutorio produce effetti estintividell’obbligazione tributaria con effetto liberatorio anche per gli altricoobbligati e ciò si riflette in ambito processuale facendo venir meno laNumero registro generale 6104/2025Numero sezionale 2175/2026Numero di raccolta generale 7273/2026Data pubblicazione 26/03/2026ragione del contendere, salvo il profilo del governo delle spese da regolarein base al principio di soccombenza virtuale.Pertanto, nella fattispecie in esame, l’estinzione del debito tributario, fattonon contestato, fa venir meno l’eadem res debita (cioè la prestazione percui tutti sono solidalmente obbligati) e ciò incide sull’interesse ad agirenella presente controversia, mentre il coobbligato "dissenziente" chesostiene la tesi dell’illegittimità della pretesa fiscale (e quindidell’annullamento del tributo) non potrà più far valere tali ragioni nelpresente giudizio, quanto – se mai – in sede di regresso o di rivalsa daparte del coobbligato adempiente (cfr. Cass. n. 19965/2019).Le spese seguono il principio di soccombenza.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento dellespese di lite che si liquidano in € 3500,00 oltre spese prenotate a debito;ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrentedell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 bis, d.p.r. n.115/2002 .Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/03/2026 .Il PresidenteGiacomo Maria StallaP.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento dellespese di lite che si liquidano in € 3500,00 oltre spese prenotate a debito;ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrentedell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 bis, d.p.r. n.115/2002 .Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/03/2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 6104/2025 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocatoPietro d'[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso ex lege dall' Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado diBasilicata n. 6/2025 depositata il 21/01/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con ricorso depositato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primogrado di Matera la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] impugnaval'avviso di liquidazione notificato in data 21.01.2022, con il quale sichiedeva il pagamento dell'imposta principale di registro (€ 34.189,00oltre spese di notifica pari ad € 78.75) liquidata in relazione alla sentenzan. 484/2019 del Tribunale di Matera resa nel procedimento civile aventeNumero registro generale 6104/2025Numero sezionale 2175/2026Numero di raccolta generale 7273/2026Data pubblicazione 26/03/2026ad oggetto la lesione di legittima e divisione con conguagli, instauratodalla stessa ricorrente insieme ad altri nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] RaffaellaImmacolata Rita ed altri.Il giudizio di primo grado si concludeva con la dichiarazione di estinzionedel giudizio per cessazione della materia del contendere, con condannadella ricorrente al pagamento delle spese di lite.L’appello proposto dalla ricorrente veniva rigettato con compensazionedelle spese.I giudici di secondo grado, dopo aver preso atto della circostanza che ladeclaratoria di cessazione della materia del contendere statuita in primecure riposava sull’intervenuto pagamento dell’imposta da parte di uncoobbligato in solido, rilevavano l’infondatezza del ricorso in appello.Avverso la pronuncia n. 6/2025 emessa dalla Corte di Giustizia di II gradodella Basilicata in data 13 dicembre 2024, depositata il giorno 21 gennaio2025, non notificata, la contribuente proponeva ricorso per cassazione,affidato ad unico motivo di ricorso, illustrato con memoria.L’ Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio depositando controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente lamenta violazione ed erroneaapplicazione dell'art. 46, comma 1, d. lvo n. 546/1992 in relazione all'art.360, co.1, n.3) cod. proc. civ., poiché i giudici regionali non avevanotenuto conto del fatto che non si poteva dichiarare la cessazione dellamateria del contendere a fronte della insistita richiesta di parte ricorrentedi ottenere una pronuncia di illegittimità dell’avviso impugnato.2. L’unico motivo di gravame insta per l’annullamento della decisone deigiudici regionali che non avrebbe tenuto conto che non si potevadichiarare cessata la materia del contendere, in ragione dell’interesse diparte ricorrente ad ottenere una pronuncia di illegittimità dell’avvisoimpugnato.Numero registro generale 6104/2025Numero sezionale 2175/2026Numero di raccolta generale 7273/2026Data pubblicazione 26/03/2026La Corte ha costantemente ribadito (tra le tante, Cass. n. 19845/2019)che si ha cessazione della materia del contendere allorché risulti acquisitoagli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti suldiritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più lanecessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto, il chericorre quando (cfr. Cass. n. 26299/2018) sopravvengano nel corso delgiudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto trale parti e, con ciò, dell'interesse al ricorso.Laddove invece l'allegazione di un fatto sopravvenuto sia assunto da unasola parte come idoneo a determinare la cessazione della materia delcontendere, ciò comporta la necessità della valutazione del giudice, a cuispetterà l'eventuale dichiarazione dell'avvenuto soddisfacimento del dirittoazionato ovvero la pronuncia sul merito dell'azione (Cass. n. 5188/2015).E', infatti, principio tradizionalmente affermato da questa Corte quellosecondo cui la cessazione della materia del contendere presuppone che leparti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento dellasituazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioniconformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solosulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo ilcriterio della cosiddetta soccombenza virtuale.Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assumesuscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, siaallegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, ilsuo apprezzamento, ove naturalmente esso sia dimostrato, non puòconcretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere,ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con ladomanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire, con laconseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronunciadichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto diaccoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse adNumero registro generale 6104/2025Numero sezionale 2175/2026Numero di raccolta generale 7273/2026Data pubblicazione 26/03/2026agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, inragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profiliulteriori rispetto alla tutela dichiarativa (cfr. ex multis Cass. n.13217/2013; Cass. n. 11962/2005; Cass. n. 27460/2006; Cass. n.16150/2010; Sentenza n. 21757 del 29/07/2021).Nel giudizio instaurato nei confronti di più debitori solidali, la sopravvenutatransazione della lite tra il creditore ed uno dei debitori, comporta che ilgiudice del merito, in sede di dichiarazione della cessazione della materiadel contendere, debba valutare se la situazione sopravvenuta sia idoneaad eliminare ogni contrasto sull'intero oggetto della lite, anche inriferimento al condebitore solidale rimasto estraneo alla transazione e,quindi, se sia intenzione di questi profittarne ex art. 1304 cod. civ. (Cass.10/11/2008, n. 26909).In tema di definizione agevolata, l’estensione degli effetti della definizioneagevolata a tutti i coobbligati solidali si fonda sul principio dell'unicità delrapporto tributario e sulla natura solidale dell'obbligazione, per cuil'estinzione del debito fiscale mediante definizione agevolata da parte diuno dei coobbligati determina l'estinzione dell'obbligazione anche neiconfronti degli altri debitori solidali, con conseguente cessazione dellamateria del contendere nell'eventuale giudizio pendente, ed invero questaCorte ha statuito anche di recente che il pagamento da parte delcoobbligato per mezzo della definizione di cui al comma 1 dell’art. 16,legge 289/2002 esplica efficacia a favore degli altri (inclusi quelli per iquali la lite non sia più pendente e fatte salve le disposizioni del comma5), e pertanto “deve ritenersi che la somma ingiunta all’odierno ricorrentenon sia più dovuta” (cfr. Cass. 27020/2024).Se questi sono i principali arresti di questa Corte in tema di declaratoria dicessazione della materia del contendere, tali approdi debbono esserecontestualizzati con specifico riferimento all’imposta di registro ed al suocarattere di solidarietà onde verificare gli esiti della controversia, laddoveNumero registro generale 6104/2025Numero sezionale 2175/2026Numero di raccolta generale 7273/2026Data pubblicazione 26/03/2026- nel corso del giudizio avente ad oggetto l’impugnazione del tributo -sopravvenga il fatto estintivo dell’adempimento dell’imposta da parte diuno dei coobbligati in solido.Ed invero, l'obbligazione per il pagamento dell'imposta di registro gravasulle parti con vincolo di solidarietà come stabilito dal primo commadell'articolo 57 d.P.R. n. 131/86.Secondo quanto dispone l'art. 1292 c.c., in caso di obbligazione solidale,"ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità el'adempimento da parte di uno libera gli altri" con la ulteriore conseguenzache il pagamento effettuato dai condebitori definisce il rapporto tributarionei confronti di tutti i coobbligati.Quindi, in forza del regime di solidarietà, l’Agenzia delle Entrate puònotificare l’atto a tutti o a parte dei condebitori e questi possono o menoproporre impugnazione: nel caso in cui un coobbligato impugni e l’altroversi il tributo sorge il problema se il processo instaurato debba ritenersiestinto per cessazione della materia del contendere.In tema di accertamento con adesione, l’orientamento della SupremaCorte non lascia adito a dubbi, concludendo in questi termini: “se dalpunto di vista processuale, un accertamento che risulta già definito anchea favore di quei coobbligati che non hanno sottoscritto l'adesione, non puòessere impugnato, non si ravvisa l'interesse ad agire, concreto ed attuale,da parte della società ricorrente, avverso un atto che ha perduto la propriaefficacia, non essendo stata dimostrata l'esistenza di un pregiudiziodell'art. 1292 c.c., l'adempimento di uno dei coobbligati libera gli altri”(cfr. Cass. n. 20305/2017; Cass.SU n.5889/26).Quindi ove intervenga l’adempimento del tributo da parte di uno deicoobbligati in solido, tale atto solutorio produce effetti estintividell’obbligazione tributaria con effetto liberatorio anche per gli altricoobbligati e ciò si riflette in ambito processuale facendo venir meno laNumero registro generale 6104/2025Numero sezionale 2175/2026Numero di raccolta generale 7273/2026Data pubblicazione 26/03/2026ragione del contendere, salvo il profilo del governo delle spese da regolarein base al principio di soccombenza virtuale.Pertanto, nella fattispecie in esame, l’estinzione del debito tributario, fattonon contestato, fa venir meno l’eadem res debita (cioè la prestazione percui tutti sono solidalmente obbligati) e ciò incide sull’interesse ad agirenella presente controversia, mentre il coobbligato "dissenziente" chesostiene la tesi dell’illegittimità della pretesa fiscale (e quindidell’annullamento del tributo) non potrà più far valere tali ragioni nelpresente giudizio, quanto – se mai – in sede di regresso o di rivalsa daparte del coobbligato adempiente (cfr. Cass. n. 19965/2019).Le spese seguono il principio di soccombenza.Numero registro generale 6104/2025Numero sezionale 2175/2026Numero di raccolta generale 7273/2026Data pubblicazione 26/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta da: Oggetto:IMPOSTA DIGiacomo [OSCURATO:PERSONA] PresidenteREGISTROAngelo [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:DATA_NASCITA] CCGianmarco [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereAntonella dell'[OSCURATO:PERSONA] ConsigliereAdriano [OSCURATO:PERSONA].ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 6104/2025 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocatoPietro d'[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso ex lege dall' Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado diBasilicata n. 6/2025 depositata il 21/01/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con ricorso depositato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primogrado di Matera la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] impugnaval'avviso di liquidazione notificato in data 21.01.2022, con il quale sichiedeva il pagamento dell'imposta principale di registro (€ 34.189,00oltre spese di notifica pari ad € 78.75) liquidata in relazione alla sentenzan. 484/2019 del Tribunale di Matera resa nel procedimento civile aventeNumero registro generale 6104/2025Numero sezionale 2175/2026Numero di raccolta generale 7273/2026Data pubblicazione 26/03/2026ad oggetto la lesione di legittima e divisione con conguagli, instauratodalla stessa ricorrente insieme ad altri nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] RaffaellaImmacolata Rita ed altri.Il giudizio di primo grado si concludeva con la dichiarazione di estinzionedel giudizio per cessazione della materia del contendere, con condannadella ricorrente al pagamento delle spese di lite.L’appello proposto dalla ricorrente veniva rigettato con compensazionedelle spese.I giudici di secondo grado, dopo aver preso atto della circostanza che ladeclaratoria di cessazione della materia del contendere statuita in primecure riposava sull’intervenuto pagamento dell’imposta da parte di uncoobbligato in solido, rilevavano l’infondatezza del ricorso in appello.Avverso la pronuncia n. 6/2025 emessa dalla Corte di Giustizia di II gradodella Basilicata in data 13 dicembre 2024, depositata il giorno 21 gennaio2025, non notificata, la contribuente proponeva ricorso per cassazione,affidato ad unico motivo di ricorso, illustrato con memoria.L’ Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio depositando controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente lamenta violazione ed erroneaapplicazione dell'art. 46, comma 1, d. lvo n. 546/1992 in relazione all'art.360, co.1, n.3) cod. proc. civ., poiché i giudici regionali non avevanotenuto conto del fatto che non si poteva dichiarare la cessazione dellamateria del contendere a fronte della insistita richiesta di parte ricorrentedi ottenere una pronuncia di illegittimità dell’avviso impugnato.2. L’unico motivo di gravame insta per l’annullamento della decisone deigiudici regionali che non avrebbe tenuto conto che non si potevadichiarare cessata la materia del contendere, in ragione dell’interesse diparte ricorrente ad ottenere una pronuncia di illegittimità dell’avvisoimpugnato.Numero registro generale 6104/2025Numero sezionale 2175/2026Numero di raccolta generale 7273/2026Data pubblicazione 26/03/2026La Corte ha costantemente ribadito (tra le tante, Cass. n. 19845/2019)che si ha cessazione della materia del contendere allorché risulti acquisitoagli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti suldiritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più lanecessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto, il chericorre quando (cfr. Cass. n. 26299/2018) sopravvengano nel corso delgiudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto trale parti e, con ciò, dell'interesse al ricorso.Laddove invece l'allegazione di un fatto sopravvenuto sia assunto da unasola parte come idoneo a determinare la cessazione della materia delcontendere, ciò comporta la necessità della valutazione del giudice, a cuispetterà l'eventuale dichiarazione dell'avvenuto soddisfacimento del dirittoazionato ovvero la pronuncia sul merito dell'azione (Cass. n. 5188/2015).E', infatti, principio tradizionalmente affermato da questa Corte quellosecondo cui la cessazione della materia del contendere presuppone che leparti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento dellasituazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioniconformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solosulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo ilcriterio della cosiddetta soccombenza virtuale.Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assumesuscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, siaallegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, ilsuo apprezzamento, ove naturalmente esso sia dimostrato, non puòconcretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere,ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con ladomanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire, con laconseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronunciadichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto diaccoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse adNumero registro generale 6104/2025Numero sezionale 2175/2026Numero di raccolta generale 7273/2026Data pubblicazione 26/03/2026agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, inragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profiliulteriori rispetto alla tutela dichiarativa (cfr. ex multis Cass. n.13217/2013; Cass. n. 11962/2005; Cass. n. 27460/2006; Cass. n.16150/2010; Sentenza n. 21757 del 29/07/2021).Nel giudizio instaurato nei confronti di più debitori solidali, la sopravvenutatransazione della lite tra il creditore ed uno dei debitori, comporta che ilgiudice del merito, in sede di dichiarazione della cessazione della materiadel contendere, debba valutare se la situazione sopravvenuta sia idoneaad eliminare ogni contrasto sull'intero oggetto della lite, anche inriferimento al condebitore solidale rimasto estraneo alla transazione e,quindi, se sia intenzione di questi profittarne ex art. 1304 cod. civ. (Cass.10/11/2008, n. 26909).In tema di definizione agevolata, l’estensione degli effetti della definizioneagevolata a tutti i coobbligati solidali si fonda sul principio dell'unicità delrapporto tributario e sulla natura solidale dell'obbligazione, per cuil'estinzione del debito fiscale mediante definizione agevolata da parte diuno dei coobbligati determina l'estinzione dell'obbligazione anche neiconfronti degli altri debitori solidali, con conseguente cessazione dellamateria del contendere nell'eventuale giudizio pendente, ed invero questaCorte ha statuito anche di recente che il pagamento da parte delcoobbligato per mezzo della definizione di cui al comma 1 dell’art. 16,legge 289/2002 esplica efficacia a favore degli altri (inclusi quelli per iquali la lite non sia più pendente e fatte salve le disposizioni del comma5), e pertanto “deve ritenersi che la somma ingiunta all’odierno ricorrentenon sia più dovuta” (cfr. Cass. 27020/2024).Se questi sono i principali arresti di questa Corte in tema di declaratoria dicessazione della materia del contendere, tali approdi debbono esserecontestualizzati con specifico riferimento all’imposta di registro ed al suocarattere di solidarietà onde verificare gli esiti della controversia, laddoveNumero registro generale 6104/2025Numero sezionale 2175/2026Numero di raccolta generale 7273/2026Data pubblicazione 26/03/2026- nel corso del giudizio avente ad oggetto l’impugnazione del tributo -sopravvenga il fatto estintivo dell’adempimento dell’imposta da parte diuno dei coobbligati in solido.Ed invero, l'obbligazione per il pagamento dell'imposta di registro gravasulle parti con vincolo di solidarietà come stabilito dal primo commadell'articolo 57 d.P.R. n. 131/86.Secondo quanto dispone l'art. 1292 c.c., in caso di obbligazione solidale,"ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità el'adempimento da parte di uno libera gli altri" con la ulteriore conseguenzache il pagamento effettuato dai condebitori definisce il rapporto tributarionei confronti di tutti i coobbligati.Quindi, in forza del regime di solidarietà, l’Agenzia delle Entrate puònotificare l’atto a tutti o a parte dei condebitori e questi possono o menoproporre impugnazione: nel caso in cui un coobbligato impugni e l’altroversi il tributo sorge il problema se il processo instaurato debba ritenersiestinto per cessazione della materia del contendere.In tema di accertamento con adesione, l’orientamento della SupremaCorte non lascia adito a dubbi, concludendo in questi termini: “se dalpunto di vista processuale, un accertamento che risulta già definito anchea favore di quei coobbligati che non hanno sottoscritto l'adesione, non puòessere impugnato, non si ravvisa l'interesse ad agire, concreto ed attuale,da parte della società ricorrente, avverso un atto che ha perduto la propriaefficacia, non essendo stata dimostrata l'esistenza di un pregiudiziodell'art. 1292 c.c., l'adempimento di uno dei coobbligati libera gli altri”(cfr. Cass. n. 20305/2017; Cass.SU n.5889/26).Quindi ove intervenga l’adempimento del tributo da parte di uno deicoobbligati in solido, tale atto solutorio produce effetti estintividell’obbligazione tributaria con effetto liberatorio anche per gli altricoobbligati e ciò si riflette in ambito processuale facendo venir meno laNumero registro generale 6104/2025Numero sezionale 2175/2026Numero di raccolta generale 7273/2026Data pubblicazione 26/03/2026ragione del contendere, salvo il profilo del governo delle spese da regolarein base al principio di soccombenza virtuale.Pertanto, nella fattispecie in esame, l’estinzione del debito tributario, fattonon contestato, fa venir meno l’eadem res debita (cioè la prestazione percui tutti sono solidalmente obbligati) e ciò incide sull’interesse ad agirenella presente controversia, mentre il coobbligato "dissenziente" chesostiene la tesi dell’illegittimità della pretesa fiscale (e quindidell’annullamento del tributo) non potrà più far valere tali ragioni nelpresente giudizio, quanto – se mai – in sede di regresso o di rivalsa daparte del coobbligato adempiente (cfr. Cass. n. 19965/2019).Le spese seguono il principio di soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento dellespese di lite che si liquidano in € 3500,00 oltre spese prenotate a debito;ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrentedell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 bis, d.p.r. n.115/2002 .Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/03/2026 .Il PresidenteGiacomo Maria StallaP.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento dellespese di lite che si liquidano in € 3500,00 oltre spese prenotate a debito;ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrentedell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 bis, d.p.r. n.115/2002 .Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/03/2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 07273/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris