CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22810/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 20 maggio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Roma nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 81, secondo comma, 48-479 e 640-bis cod. pen. Rilevato che la doglianza inerente alla nullità dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. è stata correttamente disattesa dalla Corte di appello, in assenza di vizi specificamente dedotti, e che la presunta genericità del capo d'imputazione è stata qui denunciata tardivamente, trattandosi di nullità relativa che deve essere eccepita in primo grado, a pena di decadenza, entro il termine previsto dall'art. 491 cod. proc. pen. (tra le altre v. Sez. 3, n. 19649 del 27/02/2019, S. Rv. 275749); osservato che in punto di responsabilità (secondo e terzo motivo) la difesa ha reiterato i motivi di appello, confrontandosi in minima parte con le ampie argomentazioni della sentenza impugnata (pagg. 8-12) e nel contempo di fatto lamentando una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata del materiale probatorio: a questa Corte, però, è preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099); rilevato che anche l'ultimo motivo in tema di trattamento sanzionatorio è estremamente generico, oltre che manifestamente infondato, in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e che dunque è inammissibile la censura che nel giudizio di cassazione miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che nel caso di specie non ricorre, avendo la Corte territoriale valorizzato "la pervicace condotta" tenuta dall'imputata, che per molti anni percepì pensione e indennità non dovute per importi considerevoli, condotta ostativa anche al riconoscimento delle attenuanti generiche: ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.