CassazionedecretoSezione 5Decisione del 21 luglio 2026
Cassazione n. 23736/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gliere [OSCURATO:PERSONA] SICILIADott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A d. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCDott. [OSCURATO:PERSONA] relatore R.G. N. 1011/2024Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 1011/2024 R.G., proposto“Consorzio di Bonifica 6 Enna”, con sede in Enna, in personadel [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, nominato in virtùdi decreto reso dall’[OSCURATO:PERSONA] dell’Agricoltura, delloSviluppo Rurale e della [OSCURATO:PERSONA] della Regione Siciliail 9 gennaio 2023, n. 4/GAB., autorizzato ad instaurare ilpresente procedimento in virtù di deliberazione adottata dalmedesimo [OSCURATO:PERSONA] il 30 ottobre 2023, n. 48,rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio inRagusa, ove elettivamente domiciliata (indirizzo pec pernotifiche e comunicazioni: [OSCURATO:EMAIL]), giusta procura in calce al ricorso introduttivo delpresente procedimento;RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA]ssennato Alessandro, rappresentato e difeso dall’Avv.elettivamente domiciliato (indirizzo pec per notifiche eNumero registro generale 1011/2024Numero sezionale 5455/2026Numero di raccolta generale 23736/2026Data pubblicazione 21/07/2026comunicazioni: [OSCURATO:EMAIL]),giusta procura in allegato al controricorso di costituzione nelpresente procedimento;CONTRORICORRENTEavverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributariadi secondo grado della Sicilia il 21 luglio 2023, n. 6296/7/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglionon partecipata dell’8 luglio 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA].1. Il “Consorzio di Bonifica 6 Enna” ha proposto ricorso per lacassazione della sentenza depositata dalla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Sicilia il 21 luglio 2023, n.6296/7/2023, che, in controversia su impugnazione dell’avvisodi pagamento n. 120170002251200 nei confronti di AlessandroAssennato per l’importo di € 1.755,66, a titolo di “Tributo 0648– contributo opere irrigue” per gli anni 2015, 2016 e 2017, haaccolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] neiconfronti del “Consorzio di Bonifica 6 Enna” avverso la sentenzadepositata dalla Commissione tributaria provinciale di Enna il14 luglio 2020, n. 177/2/2020, con condanna alla rifusionedelle spese giudiziali.2. Il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure– che aveva respinto il ricorso originario del contribuente - sullaconclusione che «il Consorzio di Bonifica 6 di Enna non esistepiù in quanto è stato accorpato, assieme ai consorzi diCaltagirone, Ragusa, Catania, Siracusa, Messina, al [OSCURATO:PERSONA]», per cui, «a seguito della suddettaunificazione operata dal Legislatore siciliano l’unico soggettogiuridicamente esistente è il nuovo Consorzio della SiciliaOrientale». Da qui l’annullamento dell’atto impositivo.Numero registro generale 1011/2024Numero sezionale 5455/2026Numero di raccolta generale 23736/2026Data pubblicazione 21/07/20263. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, ove sieccepisce l’inammissibilità del ricorso per cassazione, notificatoa mezzo pec, per difetto di valida e tempestiva procuraspeciale. A suo dire, dall’esame della relata di notifica allegataal messaggio di pec, con il quale, il 29 dicembre 2023, è statonotificato il ricorso per cassazione introduttivo del presentegiudizio di legittimità non emerge alcuna attestazione diconformità all’originale cartaceo (detenuto dal difensore) dellaprocura speciale alla lite spesa.Inoltre, secondo il controricorrente, il ricorso per cassazione è,altresì, inammissibile per difetto di legitimatio ad causam,essendo «stato proposto da un soggetto – il Consorzio diBonifica 6 di Enna – non più esistente in quanto soppressodall’art. 13 della Legge 28 gennaio 2014 n. 5 della RegioneSiciliana che lo ha accorpato al Consorzio di Bonifica SiciliaOrientale».4. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa (conl’annessa produzione di nota spese).RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente, si deve disattendere l’eccezione diinammissibilità del ricorso per cassazione, che ilcontroricorrente ha sollevato in relazione all’attestazione diconformità della procura speciale all’originale cartaceo.1.1 Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in casodi notifica di un atto giudiziario a mezzo pec,la procura rilasciata su supporto analogico dalla parte aldifensore, ai sensi dell'art. 16-undecies del d.l. 18 ottobre2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17dicembre 2012, n. 212, deve essere da questi sottoscritta confirma autografa e, successivamente, trasformata in copiainformatica di documento analogico, la cui conformitàNumero registro generale 1011/2024Numero sezionale 5455/2026Numero di raccolta generale 23736/2026Data pubblicazione 21/07/2026all'originale deve essere attestata dal difensore nella relatadi notifica (in termini: Cass., Sez. 1^, 2 marzo 2023, n. 6318).1.2 Nella specie, il difensore ha espressamente attestato chedalla procura speciale in formato analogico su foglio separato«è stata estratta copia informatica, sottoscritta anchedigitalmente, in conformità a quanto previsto dall’art. 18 n. 5del D.M. 44/2011 così come modificato dal D.M. 48/2013»,(secondo cui: «La procura alle liti si considera apposta in calceall’atto cui si riferisce quando è rilasciata su documentoinformatico separato allegato al messaggio di posta elettronicacertificata mediante il quale l’atto è notificato. La disposizionedi cui al periodo precedente si applica anche quando la procuraalle liti è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copiainformatica, anche per immagine»). E tanto è sufficiente perescludere l’irritualità dell’attestazione di conformità da partedel difensore.1.3 Peraltro, nella vicenda in disamina, non è stata posta indiscussione la conformità della procura allegata al ricorsonotificato tramite pec all’originale copia cartacea, non essendostato eccepito nulla sul punto dal controricorrente, limitatosi,invece, solo a rilevare l’assenza dell’asseverazione diconformità della copia informatica della procura al suo originaleanalogico. In tali termini ed in applicazione del suindicatoprincipio di strumentalità delle forme, l’assenza di ognidisconoscimento circa la conformità della copia semplicedepositata dal ricorrente, esclude la radicale sanzionedell’improcedibilità del ricorso, ricorrendo solo una merairregolarità per essere venuta meno, per effetto di dettaomissione, a mente dell’art. 196-novies disp. att. cod. proc.civ., solo la legale equivalenza dell’atto al suo originale,legittimando con essa la facoltà della controparte diNumero registro generale 1011/2024Numero sezionale 5455/2026Numero di raccolta generale 23736/2026Data pubblicazione 21/07/2026disconoscerlo, con la conseguenza che, in assenza di talecontestazione, la predetta irritualità non sortisce effettipregiudizievoli per l’istante (si vedano, in motivazione: Cass.,Sez. Trib., 15 luglio 2026, nn. 23312 e 23315).Soluzione questa che si pone in linea con la giurisprudenzadella Corte Europea dei diritti dell’uomo, nella parte contenenteun richiamo specifico ad un arresto delle Sezioni Unite di questaCorte (Cass., Sez. Un., 25 marzo 2019, n. 8312), con cui, remelius perpensa, era stato chiarito che il mancato depositodell’attestazione di conformità delle copie cartacee agli originaliinformatici entro il termine fissato dall’art. 369 cod. proc. civ.non doveva comportare l’improcedibilità del ricorso qualora lacontroparte non avesse affermato la difformità delle copiecartacee dagli originali o qualora il ricorrente avesse depositatol’attestazione mancante in un momento qualsiasi precedenteallo svolgimento dell’udienza della causa (CEDU, Sez. 1^, 23maggio 2024, causa Patricolo ed altri vs. Italia – ric. nn.37943/2017 ed altri 2).1.4 Va, invece, rinviata allo scrutinio del terzo motivo ladelibazione dell’eccezione di inammissibilità che ilcontroricorrente ha sollevato in relazione all’antecedenzadell’estinzione ex lege del ricorrente rispetto alla proposizionedel ricorso per cassazione.2. Ciò posto, il ricorso è affidato a quattro motivi.3. Con il primo motivo, si denuncia violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.,per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appelloche l’avviso di pagamento fosse suscettibile di autonomaimpugnazione, laddove «col proposto ricorso il contribuente haprincipalmente contestato la legittimità formale dell’atto,Numero registro generale 1011/2024Numero sezionale 5455/2026Numero di raccolta generale 23736/2026Data pubblicazione 21/07/2026punto di “inesistenza dell’avviso di pagamento perché adottatoda un soggetto inesistente ” (motivo trattato ed accolto dallacorte di secondo grado) che quelli relativi al difetto dimotivazione e di sottoscrizione»; per cui, «non riguardando lecontestazioni mosse da parte del contribuenti in punto di“inesistenza dell’avviso di pagamento perché adottato da unsoggetto inesistente” (motivo trattato ed accolto dalla corte disecondo grado) così come quella relativa al difetto dimotivazione (motivo trattato ed accolto dalla corte di primogrado) aspetti sostanziali l’obbligazione tributaria, le stessenon avrebbero potuto costituire oggetto di trattazione e menche meno d’accoglimento da parte delle Corti di merito»,essendo «meritevole d’annullamento la sentenza impugnata,con correlativa dichiarazione d’inammissibilità del motivo n. 1d’appello col quale parte contribuente ha di fatto riproposto ilmotivo n. 1 del ricorso di primo grado».3.1 Il predetto motivo è infondato.3.2 La stessa difesa del consorzio ha richiamato la costantegiurisprudenza di questa Corte, secondo cui l'elencazione degli1992, n. 546, ha natura tassativa, ma, in ragione dei principicostituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) edi buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97Cost.), ogni atto adottato dall'ente impositore che porti,comunque, a conoscenza del contribuente una specificapretesa tributaria, con esplicitazione delle concrete ragionifattuali e giuridiche, è impugnabile davanti al giudice tributario,senza necessità che si manifesti in forma autoritativa (tra letante, da ultime: Cass., Sez. Trib., 16 febbraio 2025, n. 3914;Numero registro generale 1011/2024Numero sezionale 5455/2026Numero di raccolta generale 23736/2026Data pubblicazione 21/07/2026Cass. Sez. Trib., 23 aprile 2025, n. 10667; Cass., Sez. Trib.,15 luglio 2026, nn. 23312 e 23315).3.3 La tesi del ricorrente si fonda sul rilievo secondo il qualel’avviso di pagamento in oggetto avrebbe potuto essereimpugnato solo per contestare aspetti sostanzialidell’obbligazione tributaria, per cui le ragioni poste afondamento della decisione impugnata, attinente alla giuridicainesistenza dell’ente che ha emesso l’atto, non poteva esserecondurre all’accoglimento del ricorso, postulando semmail’inammissibilità del motivo.3.4 Epperò, tale ordine di idee non ha fondamento, in quantoipotizza una limitazione del mezzo di tutela che non sussiste,ben potendo il contribuente, destinatario di un atto, nonricompreso nell’elenco degli atti tipicamente impugnabili di cuiall’art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ma che,comunque, manifesti una pretesa tributaria, esercitare, informa anticipata, il suo diritto di difesa al fine di contrastarlaper tutte le ragioni ad essa inerenti, sia di carattere formale,che sostanziale. Il riferimento alla tutela giurisdizionale al finedi controllare la «legittimità sostanziale della pretesaimpositiva», estrapolato dal ricorrente dal passaggiomotivazionale di talune pronunce di questa Corte (vedasi, tratutte: Cass., Sez. Trib., 7 giugno 2023, n. 16118 – nello stessosenso: Cass., Sez. Trib., 6 dicembre 2024, n. 31393; Cass.,Sez. Trib., 19 marzo 2026, n. 6611; Cass., Sez. Trib., 15 luglio2026, nn. 23290, 23312 e 23315), non pone un limite alleragioni difensive, facoltizzando piuttosto il più ampio eserciziodifensivo, volto far valere cioè vizi sostanziali e/o di merito e/o(perché no) anche (solo) formali dell’atto, la cui esclusione,non altrimenti giustificata, risulterebbe, invece, del tuttoirragionevole.Numero registro generale 1011/2024Numero sezionale 5455/2026Numero di raccolta generale 23736/2026Data pubblicazione 21/07/2026Tant’è che la giurisprudenza della Corte ammettel’impugnazione contro l’avviso di pagamento anche per il suodifetto di motivazione (tra le tante: Cass., Sez. Trib., 16febbraio 2025, n. 3914), ipotesi questa che emblematicamenteintegra un vizio di natura formale. L’istante ha ricordato chel’impugnazione aveva riguardato (ed è stata poi accolta per) ladedotta illegittimità dell’avviso di pagamento in quantoadottato da un soggetto inesistente, senza cioè potereimpositivo, con il che, quindi, era stata eccepita la sussistenzadi un vizio tombale della legittimità dell’atto, certamenteproponibile contro l’avviso impugnato.4. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3),cod. proc. civ., giacché «è del tutto mancata da parte dellaCorte di Giustizia di secondo grado, prima, e della CommissioneTributaria Provinciale, dopo, il necessario preliminare sindacatocirca la presenza della prova agli atti della tempestivaproposizione del ricorso [introduttivo]; il che si risolve in unainnegabile violazione degli artt. 21 d.lgs. 546/1992 e 2697 cod.civ. giacché la Corte tributaria ha, di fatto, esonerato la partecontribuente di detto onere»4.1 Il predetto motivo è inammissibile.4.2 Difatti, il mezzo lamenta una pretesa lacuna nell’attività delgiudice circa la verifica della regolarità processualedell’impugnazione sotto il profilo della sua tempestività, cosìveicolando la censura sul puro versante accademico, senzadedurre la sussistenza di alcun vizio, meno che mai quello dellatardività dell’impugnazione. Trascurando di considerare, poi,che la verifica è stata verosimilmente operata, senza darneNumero registro generale 1011/2024Numero sezionale 5455/2026Numero di raccolta generale 23736/2026Data pubblicazione 21/07/2026tutto fuori centro si presenta la contestata violazione dell’art.21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, non essendo nemmenorappresentato che l’impugnazione sia stata proposta dopo ildecorso di sessanta giorni dalla notifica dell’atto impositivo.5. Con il terzo motivo, si denuncia violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 13 della legge reg. Sicilia 28 gennaio2014, n. 5, e 19, commi 12 e 13, del regolamento diorganizzazione del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA](adottato con deliberazione adottata dal CommissarioStraordinario il 16 ottobre 2017, n. 2, secondo lo schema-tipoapprovato con decreto reso dal Presidente della Regione Siciliail 13 settembre 2017, n. 468), 24, 97, secondo comma e terzocomma, Cost., 111 Cost, 100 cod. proc. civ., 23 e 54 del d.lgs.31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato erroneamenteritenuto dal giudice di appello che, «a seguito dell’emanazionedell’art. 13 L.R. n. 5/2014, il Consorzio di Bonifica 6 di Enna“non esiste più”».5.1 Il predetto motivo è fondato, dovendo respingersil’eccezione di inammissibilità per difetto di legitimatio adcausam.5.2 Richiamando la motivazione di due recenti arresti di questaCorte (segnatamente: Cass., Sez. Trib., 19 marzo 2026, nn.6610 e 6611), si può ribadire che la predetta disposizioneregionale «[…] non ha stabilito l’estinzione dei Consorzi dibonifica territoriale, bensì, al fine […] precipuo di soddisfare lenuove esigenze della moderna imprenditoria agricola siciliana(creando opportune economie di scale ed interventiimprontanti all’efficienza ed efficacia), ha solamente istituitodue nuovi macro Consorzi di Bonifica (Consorzio di BonificaSicilia Orientale e [OSCURATO:PERSONA]) unificando – sul pianoNumero registro generale 1011/2024Numero sezionale 5455/2026Numero di raccolta generale 23736/2026Data pubblicazione 21/07/2026degli ambiti territoriali di operatività - i comprensori dei giàesistenti Consorzi territoriali» (vedasi alle pagine 3 e 30 delricorso). Ciò si desumerebbe dal fatto che non è stata previstal’apposita procedura di liquidazione di detti consorzi di bonificaterritoriali, essendo stati conferiti ai medesimi «[…] una nuovaconnotazione e missione, nell’ambito del complessivo impiantodelineato dalla legge di riforma», così creando«un’articolazione in uffici (centrali e periferici) fra il Consorziodi bonifica [OSCURATO:PERSONA] ed i singoli consorzi di Bonificaterritoriali accorpati (fra cui anche quello di Enna, n. 6)»(vedasi alle pagine 3, 31 e 38 del ricorso).5.3 Giova ricapitolare il quadro normativo ed amministrativo diriferimento.L’art. 13 della legge reg. Sicilia 28 gennaio 2014, n. 5(rubricato «Norme in materia di consorzi di bonifica emeccanizzazione agricola»), ha stabilito – per quanto orainteressa - che: «1. Al fine di adeguare i servizi di bonifica eirrigazione alle attuali esigenze dell'agricoltura e dirazionalizzare l'impiego delle risorse umane, strumentali efinanziarie del settore, sono ridefiniti gli ambiti territoriali dioperatività dei Consorzi di bonifica, attraverso l'unificazione deicomprensori consortili sulla base della unitarietà e omogeneitàidrografica e idraulica del territorio sia per la difesa del suolosia per la gestione delle acque. L'unificazione dei comprensoriconsortili avviene garantendo l'utilizzo delle medesime unità dipersonale di ruolo, precario ed a tempo determinato; 2. Sonoistituiti il Consorzio di bonifica Sicilia occidentale e il Consorziodi bonifica [OSCURATO:PERSONA]. […] [OSCURATO:PERSONA] di bonifica SiciliaOrientale accorpa i consorzi di bonifica: 6 Enna […] e i lororispettivi comprensori. 3. Entro il 31.12.2014 con decreto delPresidente della Regione, previa deliberazione della GiuntaNumero registro generale 1011/2024Numero sezionale 5455/2026Numero di raccolta generale 23736/2026Data pubblicazione 21/07/2026regionale, su proposta dell'Assessore regionale perl'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea esentita la Commissione legislativa permanente "Attivitàproduttive" dell'Assemblea regionale siciliana, si provvedeall'approvazione dello statuto e del regolamento diorganizzazione dei due istituendi consorzi nel rispetto deiprincipi stabiliti dall'intesa Stato-Regioni di cui art. 27 del d.l.31.12.2007 n. 248, convertito con modificazioni dalla L.28.02.2008 n. 31; 4. Entro sessanta giorni dall'approvazionedello statuto ai sensi del comma 3, l'Assessore regionale perl'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, condecreto, indice le elezioni per gli organi statutari».L’art. 19 del regolamento di organizzazione del Consorzio diBonifica [OSCURATO:PERSONA] (approvato nel suo schema tipico, aisensi dell’art. 13 della citata legge regionale, con decreto resodal Presidente della Regione Sicilia il 13 settembre 2017, n.468, sulla scorta delle deliberazioni adottate dalla GiuntaRegionale l’8 agosto 2017, n. 326, ed il 12 settembre 2017, n.385), ha stabilito – per quanto di interesse - che: - «1. Adecorrere dalla data di costituzione del Consorzio di BonificaSicilia Orientale sono accorpati […]»; - «2. Il nuovo Consorziosuccede, senza soluzione di continuità, ai preesistenti consorziin tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quellirelativi al patrimonio mobiliare e immobiliare e al personale,che mantiene il trattamento giuridico ed economico possedutonei consorzi accorpati alla data di costituzione dello stessoconsorzio»; - «3. Alla amministrazione del nuovo consorzio, infase di prima attuazione, provvede il Commissariostraordinario in carica alla data di cui al comma 1. […]»; - «4.[OSCURATO:PERSONA] straordinario esercita le funzioni di ordinariaamministrazione che, in base allo Statuto, al presenteNumero registro generale 1011/2024Numero sezionale 5455/2026Numero di raccolta generale 23736/2026Data pubblicazione 21/07/2026Regolamento e alla legislazione vigente, sono di competenzadel Presidente del Consorzio di Bonifica, del Consiglio diAmministrazione e del Direttore Generale»; - «6. Ad avvenutanomina, il Direttore Generale provvede all'amministrazione delConsorzio, avvalendosi delle strutture degli accorpati Consorzie del relativo personale»; - «7. Le funzioni e attività poste inessere dal Commissario straordinario e dai Direttori, nonchérapporti a qualsiasi titolo instaurati, sono oggettivamente esoggettivamente imputati al consorzio istituito dall'art. 13 della1.r. 5/2014 […]»; - «13. I piani, regolamenti, ruoli eaffidamenti dei consorzi accorpati restano vigenti e continuanoa trovare applicazione fino a diversa determinazione delCommissario Straordinario e del Direttore Generale, cuicompete l'adozione delle misure, anche transitorie, e degli attidi pianificazione, programmazione e regolamentazionenecessari per l'operatività del nuovo Consorzio, nei terminitemporali sopra indicati. In particolare: - i ruoli per ilpagamento dei contributi consortili sono emessi sulla base deipiani adottati e ogni altro atto, che disciplina il calcolo e lemodalità di riparto dei contributi a carico dei consorziati, vigentinei consorzi accorpati alla data di costituzione del nuovoconsorzio […]».Con deliberazione adottata il 16 ottobre 2017, n. 2, ilCommissario Straordinario dell’istituito Consorzio di BonificaSicilia Orientale ha approvato il regolamento di organizzazionedel consorzio nel testo sopra riepilogato.5.4 Come è stato accertato dal giudice regionale e come è statodocumentato in atti, in attuazione del suindicato punto 13 delregolamento consortile, con deliberazione adottata il 30ottobre 2017, n. 8, il [OSCURATO:PERSONA] ha istituito«un "periodo transitorio", per consentire l'efficace attuazioneNumero registro generale 1011/2024Numero sezionale 5455/2026Numero di raccolta generale 23736/2026Data pubblicazione 21/07/2026di quanto previsto dalla legge regionale 28 gennaio 2014 n. 5,articolo 13, e quindi di garantire lo svolgimento delle attivitàevitando soluzioni di continuità», stabilendo, «[…] ai sensi dellenorme transitorie di cui all'art 19, con riferimento particolareai punti 12 e 13 del Regolamento di Organizzazione delConsorzio di [OSCURATO:PERSONA] che nel periodo transitorio, gliaccorpati consorzi di bonifica 6 Enna […] agiscono quali"mandatari senza rappresentanza" del Consorzio di BonificaSicilia Orientale, conformemente a quanto disciplinatodall'articolo 1705 del codice civile».Tutto ciò, dando preliminarmente atto dell’approvazione delloStatuto del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] e ritenendo:- che «la soluzione di continuità, per la tipologia e numerositàdei rapporti giuridici da compiersi comporta l'indefettibileprevisione di un "periodo transitorio"»; - «di dovereobbligatoriamente garantire il compimento dell'attivitàgiuridica all'istituito nuovo ente nel rispetto del Regolamentosuddetto e, pertanto, anche, ai sensi dell'art. 19 punti 12 e 13,mantenendo attive le precedenti posizioni giuridiche degliaccorpati Consorzi di cui si potrà continuare ad utilizzare lapropria denominazione, ma che agiranno nella nuovaconfigurazione in nome proprio e per conto del Consorzio diBonifica [OSCURATO:PERSONA] continuando ad utilizzare tutti i propricodici identificativi fino alla formale loro cessazione che avverràuna volta che saranno definitivamente unificate tutte leposizioni giuridiche nei confronti dei terzi»; - «[…] le suddetteprevisioni regolamentari corrispondono formalmente esostanzialmente all'istituto giuridico del "mandato senzarappresentanza" normato dall'art. 1705 del Codice Civile chegarantisce il concreto compimento dell'attività e la pienaoperatività del nuovo ente nelle modalità anzidette, previsteNumero registro generale 1011/2024Numero sezionale 5455/2026Numero di raccolta generale 23736/2026Data pubblicazione 21/07/2026dalle norme transitorie del Regolamento di Organizzazione»(così nella citata delibera).5.5 Detto periodo transitorio è stato, poi, successivamenteprorogato con deliberazioni adottate dal CommissarioStraordinario il 18 dicembre 2018, n. 23, l’1 luglio 2019, n. 11,ed il 2 luglio 2020, n. 21.In seguito, la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, con deliberazioniadottate il 27 giugno 2019, nn. 241 e 242, ed il 13 dicembre2019, n. 452, ha prorogato sino al 30 giugno 2020 il citato«attuale ‘periodo transitorio’» (vedasi la deliberazione adottatail 13 dicembre 2019, n. 452) e - per quanto risulta agli atti, daultimo - con deliberazione adottata il 25 giugno 2020, n. 275,ha decretato che «[…] nelle more della definitiva approvazionelegislativa del disegno di legge: 'Riordino dei Consorzi dibonifica e di irrigazione della Regione Siciliana', di prorogare,senza soluzione di continuità, l'attuale 'periodo transitorio' peri Consorzi di bonifica della [OSCURATO:PERSONA] e Orientale, inscadenza al 30 giugno 2020, fino alla conclusione delleprocedure relative alla definitiva riforma degli stessi […]».5.6 Tanto ricapitolato, si osserva quanto segue.Questa Corte (Cass., Sez. Lav., 31 maggio 2023, n. 15351) haritenuto, sia pure in altro contesto (illegittimità del termineapposto ai contratti stipulati dal consorzio), che l’art. 13 dellapredetta legge regionale, nello stabilire l’accorpamento deiconsorzi ivi indicati, non ne ha espressamente previsto lasoppressione, osservando che l’assenza di una fase diliquidazione e l’esistenza di un periodo transitorio (ancora incorso alla data di proposizione del ricorso), legittimava iconsorzi accorpati ad operare quali mandatari senzarappresentanza del Consorzio di Bonifica della [OSCURATO:PERSONA] obbligo di provvedere allo svolgimento delle attivitàNumero registro generale 1011/2024Numero sezionale 5455/2026Numero di raccolta generale 23736/2026Data pubblicazione 21/07/2026gestionali in nome proprio, ma per conto del Consorzio diBonifica della [OSCURATO:PERSONA].La Corte ritiene che la perdurante legittimazione dei precedenticonsorzi vada riconosciuta sulla base delle seguenticonsiderazioni.Deve, in primo luogo, osservarsi che l’art. 19, comma 13, delcitato regolamento ha previsto – come sopra esposto - che «Ipiani, regolamenti, ruoli e affidamenti dei consorzi accorpatirestano vigenti e continuano a trovare applicazione fino adiversa determinazione del [OSCURATO:PERSONA] e delDirettore Generale, cui compete l'adozione delle misure, anchetransitorie, e degli atti di pianificazione, programmazione eregolamentazione necessari per l'operatività del nuovoConsorzio, nei termini temporali sopra indicati».Il riferimento alla vigenza degli affidamenti dei consorziaccorpati ha inteso garantire il nesso di continuità tra le attivitàconsortili dei precedenti enti con quello (per quanto quiinteressa) di nuova costituzione nel quadro della delineatasuccessione tra gli stessi.La previsione, da parte della deliberazione adottata dalCommissario Straordinario il 30 ottobre 2017, n. 8, delpredetto periodo transitorio, è stata, per tale via, funzionalealla menzionata modalità di successione. E si è trattato – giovasottolinearlo – di una decisione più volte ratificata, fatta propriae prorogata dalla [OSCURATO:PERSONA] sino – da quel che risultadagli atti – alla «[…] conclusione delle procedure relative alladefinitiva riforma degli stessi» (vedasi la deliberazione adottatadalla [OSCURATO:PERSONA] il 25 giugno 2020, n. 275).5.7 La tesi del giudice regionale poggia, nel suo nucleoconcettuale fondante, sul rilievo dell’equiparazione secca tral’istituzione dei nuovi consorzi, che accorpano, riunificano in séNumero registro generale 1011/2024Numero sezionale 5455/2026Numero di raccolta generale 23736/2026Data pubblicazione 21/07/2026le precedenti entità consortili, e l’abolizione di questi ultimi o,al più, la loro sostituzione.Si tratta, però, a giudizio della Corte, di interpretazioneassertiva, che non si concilia nemmeno con il senso letteraledella disposizione normativa. In effetti, la previsione dell’art.13 della legge regionale, nel ridefinire gli ambiti territoriali dioperatività dei consorzi tramite la loro unificazione, istituendo,quindi, i nuovi enti, ha indicato un obiettivo programmatico, hapianificato cioè, sul versante generale, il nuovo assettoorganizzativo dei consorzi, senza tuttavia estinguere, per datonormativo, le precedenti entità, concependo, in realtà, taleesito come momento conclusivo di un processo.La lettera della norma non contempla, infatti, un effettoestintivo dei precedenti consorzi consentaneo all’istituzione diun nuovo ente accorpante, né tale conseguenza la si puòindividuare nella semplice costituzione della nuova entità.La riunificazione, che costituisce l’imprescindibile datoprogrammatico e letterale del dato normativo, è operazioneche non postula, di per sé, l’immediata estinzione dell’enteaccorpato, non predica cioè un effetto istantaneodell’operazione. Ne è prova la circostanza secondo la quale èla stessa legge regionale ad aver contemplato termini (di certonon perentori) per l’approvazione dello statuto e delregolamento organizzativo dei nuovi enti, il che accredital’ordine di idee secondo cui la loro operatività è stataprefigurata come epilogo del procedimento di riorganizzazione,solo all’esito del quale poteva realizzarsi l’effetto dellariunificazione nella nuova entità dei precedenti consorzi, conconseguente loro permanenza “in vita” sino al completamentodi tale processo.Numero registro generale 1011/2024Numero sezionale 5455/2026Numero di raccolta generale 23736/2026Data pubblicazione 21/07/2026In tale contesto, risulta corrispondente ai riportati contenutilegislativi e comunque si presenta come soluzione nonincompatibile, né contraria con l’assetto programmaticonormativamente indicato, la previsione di un esercizio nonimmediato delle attività consortili da parte del nuovo ente e,dunque, di un “periodo transitorio” (per quanto prolungatosinel tempo) concepito dal commissario straordinario e più volteratificato e prorogato dalla [OSCURATO:PERSONA], in cui i precedenticonsorzi hanno continuato a svolgere le proprie attività(segnatamente, per quanto interessa, anche il servizioimpositivo e di esazione) nel segno della permanenza degli“affidamenti” in atto sino alla conclusione del processo dirazionalizzazione degli ambiti territoriali.Nella delineata prospettiva soccorre la pronuncia di questaCorte (Cass., Sez. 1^, 31 luglio 2025, n. 22104), che (conriferimento alla procedura di accorpamento dei consorzi disviluppo industriale della Regione Calabria) sulla questione(ritenuta dirimente) concernente l’individuazione del momentoin cui è intervenuta l’estinzione dei Consorzi provincialiaccorpati per effetto delle disposizioni contenute nella leggeregionale, vale a dire se l’estinzione sia intervenuta ex lege almomento della entrata in vigore della legge ovvero si siaverificata solo a seguito della conclusione della procedura diaccorpamento, ha reputato non intervenuta l’estinzione delConsorzio provinciale prima che la procedura di accorpamentosia stata portata a termine, perché non vi è nessuna norma chestatuisce in tal senso, dovendo, pertanto ritenersi chel’estinzione sia la conseguenza dell’esaurimento dellaprocedura di accorpamento, che si completa con ilconferimento all’ente accorpante dei beni e dei rapporti deglienti accorpati.Numero registro generale 1011/2024Numero sezionale 5455/2026Numero di raccolta generale 23736/2026Data pubblicazione 21/07/2026Nella fattispecie esaminata da detta pronuncia, la leggemedesima prevedeva un iter procedurale tramite – per quantopiù interessa - il conferimento nella nuova entità dei benimobili, immobili, strumentali, con le inerenti risorse umane,finanziarie e patrimoniali, compresi i relativi rapporti giuridiciprevisione manca nella legge reg. Sicilia 28 gennaio 2014, n.5, oggetto di esame in questa sede.Ciò nondimeno, la sussistenza di una procedura volta adassicurare il passaggio o se si vuole l’imputazione dei beni delprecedente consorzio al nuovo ente non è seriamentecontestabile, sol considerando che l’istituzione dell’enteaccorpante è una evenienza distinta rispetto all’accorpamentoad esso di altri enti (vedasi: Cass., Sez. 1^, 31 luglio 2025, n.22104), operazione questa che richiede l’esecuzione dimodalità organizzative per consentire la riunificazione deglienti.5.8 Si comprende, allora, come, non prevedendo la predettalegge regionale della Sicilia, alcuna espressa previsione diestinzione degli enti destinati all’accorpamento, solo una voltacompletato il processo di accorpamento possa considerarsichiusa la procedura, mentre la prosecuzione dell’attività e deirapporti, anche processuali, dei Consorzi accorpati, comprendetutti i rapporti e le attività anche precedenti alla data di entratain vigore della norma (vedasi: Cass., Sez. 1^, 31 luglio 2025,n. 22104) e quelle anteriori alla chiusura dell’operazione diaccorpamento.5.9 Così ricostruita la vicenda si è, dunque, al di fuori delladelega di funzioni o di poteri, esercitando il Consorzio diBonifica Enna 6, le attività già ad esso affidate in attesa delladefinizione del processo di riunificazione degli enti. E siNumero registro generale 1011/2024Numero sezionale 5455/2026Numero di raccolta generale 23736/2026Data pubblicazione 21/07/2026comprende, altresì, come sia stata del tutto superflual’iniziativa e la direttiva del commissario straordinario distabilire che l’accorpato Consorzio di Bonifica 6 Enna avrebbeagito come mandatario senza rappresentanza del Consorzio diBonifica [OSCURATO:PERSONA], come stabilito dall’art. 1705 cod. civ.Superflua perché l’affidamento, ancora in atto in capo alConsorzio di Bonifica 6 Enna dell’attività in precedenzaespletata, rendeva inutile ricorrere ad un incarico da parte delnuovo Consorzio per esercitare l’attività. Errata perché, a tacerd’altro, il mandato senza rappresentanza di cui all’art. 1705cod. civ. è fattispecie non esportabile in ambito pubblicistico,ove l’affidamento di funzioni è regolato dall’istituto della delegaintersoggettiva, che opera tra rami diversidell’amministrazione e che deve essere prevista dalla legge.Tantomeno il citato mandato può essere configurato – come èstato sostenuto dalla difesa dell’ente impositore – secondo ilmodello della delegazione interorganica, considerando ilrapporto tra i Consorzi in termini di relazione tra articolazionecentrale e periferica, stante l’alterità soggettiva tra i due enti,postulata dalla previsione di un mandato senza rappresentanzaconferito dal nuovo consorzio a quello precedente.5.10 Tanto precisato, deve, tuttavia, la Corte ulteriormenteosservare che la predetta indicazione (aver agito qualemandataria del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA]) non haminato la legittimità dell’atto proveniente dal Consorzio diBonifica 6 Enna. L’enunciazione di un non configurabilerapporto di mandato senza rappresentanza, infatti, non hainciso, né privato il Consorzio di Bonifica 6 Enna del persistentepotere di emanare l’atto, in ragione sia della sua sopravvivenzasino al compimento del processo di accorpamento, in virtù dellapermanenza degli affidamenti in atti.Numero registro generale 1011/2024Numero sezionale 5455/2026Numero di raccolta generale 23736/2026Data pubblicazione 21/07/2026Vero è, piuttosto, che la predetta enunciazione (mandato senzarappresentanza) ha posto il Consorzio di Bonifica 6 Enna qualesoggetto responsabile del proprio operato, in linea conl’esistenza di un perdurante affidamento del servizio comesopra esposto.Tale erronea enunciazione, infine, non ha avuto alcuna ricadutasul rapporto tributario con il contribuente, tantomeno sotto ilprofilo della titolarità del potere, in capo al ricorrente, diadottare l’atto impugnato, che, alla luce della considerazionisvolte, deve considerarsi sussistente al momento dell’attoimpugnato, essendo il Consorzio di Bonifica 6 Enna ancoraoperante sino alla conclusione del processo di riunificazione deiconsorzi siciliani e legittimato, pertanto, ad agire in presenzadel perdurante affidamento dell’attività.6. Con il quarto motivo, si denuncia violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 1705 cod. civ., 97, secondo comma eterzo comma, Cost., 21-septies della legge 7 agosto 1990, n.241, 13 della legge reg. Sicilia 28 gennaio 2014, n. 5, 19,commi 12 e 13, del regolamento di organizzazione delConsorzio di [OSCURATO:PERSONA] (adottato condeliberazione adottata dal [OSCURATO:PERSONA] il 16ottobre 2017, n. 2, secondo lo schema-tipo approvato condecreto reso dal Presidente della Regione Sicilia il 13 settembre2017, n. 468) e deliberazione adottata dal CommissarioStraordinario il 30 ottobre 2017, n. 8, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3), cod. proc. civ., giacché «la Corte diGiustizia Tributaria, muovendo dall’erronea premessa per cui ilConsorzio di Bonifica 6 di Enna “non esiste più”, discetta sullaprevisione del “mandato senza rappresentanza”, in forzaDeliberazione del [OSCURATO:PERSONA] n. 8 del[OSCURATO:DATA_NASCITA] (…), per cui il Consorzio di Bonifica n. 6 Enna haNumero registro generale 1011/2024Numero sezionale 5455/2026Numero di raccolta generale 23736/2026Data pubblicazione 21/07/2026agito nelle vesti di mandatario senza rappresentanza delConsorzio di Bonifica della [OSCURATO:PERSONA]».6.1 Il predetto motivo è assorbito dall’accoglimento del terzomotivo, risultandone superfluo ed ultroneo lo scrutinio.7. In conclusione, alla stregua delle suesposte argomentazioni,valutandosi la fondatezza del terzo motivo,l’inammissibilità/infondatezza del primo motivo e del secondomotivo, nonché l’assorbimento del quarto motivo, il ricorso puòtrovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnatadeve essere cassata in relazione al motivo accolto con rinviodella causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese delgiudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il terzo motivo, rigetta il primo motivo ed ilsecondo motivo, dichiara l’assorbimento del quarto motivo;cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto erinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese delgiudizio di legittimità.Così deciso a Roma nella camera di consiglio dell’8 luglio 2026.IL PRESIDENTELiberato Paolitto