Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35135/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

il 09/11/1991 avverso la sentenza del 12/03/2026 del GIP TRIBUNALE di BRESCIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A_4 [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Brescia, sezione GIP-GUP, con la sentenza di patteggiamento indicata in epigrafe, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], la pena complessiva di anni 4, mesi 11, giorni 20 di reclusione ed euro 20.800,00 di multa, tenuto conto della riduzione per il rito, in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cpv cod.pen e 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, contestati ai capi 1) e 2), ritenuta la continuazione interna ed esterna fra i suddetti reati e quelli già giudicati con la sentenza n. 67/23 del 17.01.23 del Tribunale di Brescia, Sezione Gip - Gup, irrevocabile il 20.09.23, individuata la violazione più grave nel delitto di cui al capo A) della sentenza citata.

2. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo, con unico motivo, la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla verifica dell'insussistenza delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., di cui il giudice deve dar conto ai sensi dell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen.

Lamenta, in particolare, che il Tribunale avrebbe omesso di esplicitare il percorso logico-giuridico posto a fondamento dell'esclusione delle cause di proscioglimento, così incorrendo in un vizio radicale di motivazione su un punto decisivo del controllo demandatogli.

3. Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5 bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.

Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successivi alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della I. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod.proc. pen.

"solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta- e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza" (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17).

Non rientra più, pertanto, tra i motivi di ricorribilità per cassazione quello - come dedotto nel caso di specie - attinente alla mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., ovvero al preteso difetto di motivazione sul relativo vaglio.

Il motivo, così come articolato, si colloca al di fuori del perimetro tassativo della impugnazione consentita.4.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ragioni di esonero per assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 13.6.2000), al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiar P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteFrancesco [OSCURATO:PERSONA] 0 i ITT 2026 L' [OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa Kat mente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
il 09/11/1991 avverso la sentenza del 12/03/2026 del GIP TRIBUNALE di BRESCIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A_4 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Brescia, sezione GIP-GUP, con la sentenza di patteggiamento indicata in epigrafe, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], la pena complessiva di anni 4, mesi 11, giorni 20 di reclusione ed euro 20.800,00 di multa, tenuto conto della riduzione per il rito, in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cpv cod.pen e 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, contestati ai capi 1) e 2), ritenuta la continuazione interna ed esterna fra i suddetti reati e quelli già giudicati con la sentenza n. 67/23 del 17.01.23 del Tribunale di Brescia, Sezione Gip - Gup, irrevocabile il 20.09.23, individuata la violazione più grave nel delitto di cui al capo A) della sentenza citata. 2. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo, con unico motivo, la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla verifica dell'insussistenza delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., di cui il giudice deve dar conto ai sensi dell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. Lamenta, in particolare, che il Tribunale avrebbe omesso di esplicitare il percorso logico-giuridico posto a fondamento dell'esclusione delle cause di proscioglimento, così incorrendo in un vizio radicale di motivazione su un punto decisivo del controllo demandatogli. 3. Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5 bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successivi alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della I. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod.proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta- e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza" (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17). Non rientra più, pertanto, tra i motivi di ricorribilità per cassazione quello - come dedotto nel caso di specie - attinente alla mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., ovvero al preteso difetto di motivazione sul relativo vaglio. Il motivo, così come articolato, si colloca al di fuori del perimetro tassativo della impugnazione consentita.4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ragioni di esonero per assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 13.6.2000), al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiar P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteFrancesco [OSCURATO:PERSONA] 0 i ITT 2026 L' [OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa Kat mente
Sentenza Cassazione n. 35135/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris