Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione LDecisione del 22 febbraio 2023

Cassazione n. 21564/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10579/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato come da pec registri di giustizia presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' RICERCA, [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA n. 82/2023 emessa dalla CORTE D'APPELLO di ANCONA il 22/02/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 750,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10579/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato come da pec registri di giustizia presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' RICERCA, [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA n. 82/2023 emessa dalla CORTE D'APPELLO di ANCONA il 22/02/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 750,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Decreto Cassazione n. 21564/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris