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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00109/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]° ([OSCURATO:PERSONA]) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2023 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale, in relazione agli artt. 62-bis, 133, 163 e 164 cod. pen., con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena è manifestamente infondato poiché: quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, la Corte d'appello ha motivato in modo adeguato al riguardo, esprimendo un giudizio di fatto non sindacabile in questa sede di legittimità (si veda, in particolare, la quinta pagina della sentenza impugnata); quanto al diniego della sospensione condizionale della pena, la stessa Corte d'appello, con un'argomentazione logica e coerente, incensurabile nel merito, ha ritenuto di non concedere il suddetto beneficio dopo avere valutato che la condotta processuale dell'imputato inducesse a una prognosi sfavorevole in ordine alla sua futura astensione dalla commissione di ulteriori reati (si veda, in particolare, la quinta pagina della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 21 novembre 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]° ([OSCURATO:PERSONA]) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2023 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale, in relazione agli artt. 62-bis, 133, 163 e 164 cod. pen., con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena è manifestamente infondato poiché: quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, la Corte d'appello ha motivato in modo adeguato al riguardo, esprimendo un giudizio di fatto non sindacabile in questa sede di legittimità (si veda, in particolare, la quinta pagina della sentenza impugnata); quanto al diniego della sospensione condizionale della pena, la stessa Corte d'appello, con un'argomentazione logica e coerente, incensurabile nel merito, ha ritenuto di non concedere il suddetto beneficio dopo avere valutato che la condotta processuale dell'imputato inducesse a una prognosi sfavorevole in ordine alla sua futura astensione dalla commissione di ulteriori reati (si veda, in particolare, la quinta pagina della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 novembre 2
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