Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 marzo 2025

Cassazione n. 36876/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: 3AYAWEERAGE [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti ; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].layaweerage; ritenuto che il primo, il secondo e il quinto motivo di ricorso non solo sono totalmente generici nella loro formulazione, ma anche non consentiti in quanto totalmente reiterativi delle complessive argomentazioni proposte con il primo motivo di appello (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) rilevato che: - nell'ambito del primo motivo, si è fatto riferimento al vizio di motivazione senza alcuna precisazione, richiamando una serie di elementi in fatto e definendo il ragionamento probatorio meramente congiunturale (senza alcun riferimento alla eventuale illogicità manifesta, alla contraddittorietà o assenza della motivazione), con ciò ricadendosi all'evidenza nella aspecificità delle allegazioni atteso che non è possibile attribuire al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dai motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio (Sez. 1, n. 39122 del 22/9/2015, Rugiano, Rv. 264535-01; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota ed altri, Rv. 263541-01; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011 dep. 2012, Bidognetti ed altri, Rv. 251528-01; Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, T., Rv. 248037-01); - che nel secondo motivo si è sostenuta la ricorrenza di un vizio di motivazione, non meglio specificato, richiamando una serie di elementi in fatto ampiamente vagliati e verificati dalla Corte di appello, con una motivazione logica e non censurabile in questa sede, con la quale il ricorrente non si confronta (ruolo del coimputato, modalità di carico, piena consapevolezza) ancora una volta richiamando l'erroneità della decisione perché basata su mere congetture, al fine evidente di introdurre una lettura alternativa del merito, in questa sede non consentita (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01) (si vedano in tal senso le pag. 4 e 5, dove sono state valorizzate le modalità di carico, i rapporti tra il ricorrente, lo spedizioniere e il fornitore, al quale il ricorrente aveva esplicitamente chiesto di introdurre il materiale nel container, oltre al richiamo della modalità di emersione della notizia di reato); - che con il quinto motivo di ricorso è stata nuovamente proposta, in termini assolutamente sovrapponibili, la censura in ordine alla necessità di riqualificare il fatto ai sensi dell'art. 379 cod. pen., asserendo che la Corte di appello avrebbe "completamente dimenticato di motivare sul punto, incorrendo quindi in un vizio logico", nonostante il tema della qualificazione giuridica sia stato esplicitamente affrontato a pag. 5, ricostruendo in modo articolato la condotta, l'esito del giudizio e la corretta qualificazione ai sensi dell'art. 648-bis cod. pen., con ciò all'evidenza escludendo la possibilità di una diversa connotazione della condotta ascritta, sicché ancora una volta il motivo, oltre che reiterativo, si appalesa nella sua genericità in assenza di confronto con la motivazione; rilevato che il terzo e quarto motivo di ricorso - con i quali il ricorrente evoca letteralmente "violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) e vizio di mancanza di moticazione ritenuta apparente e poco convincente in riferimento all'erronea qualificazione giuridica del fatto come 648 bis anziché 648 c.p.", nonché "Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), erronea applicazione dell'art. 648bis c.p. per mancata considerazione del diverso elemento soggettivo richiesto rispetto alla fattispecie di cui all'art. 648 bis c.p.- mancato confronto con la sentenza definitiva inerente il coimputato assolto, sul punto in questione" - sono da ritenere in parte generici ed aspecifici - quanto alla ricostruzione dell'elemento soggettivo del delitto ascritto in mancanza di confronto con la motivazione (si veda in tal senso pag. 5 dove la Corte di appello ha valorizzato anche le modalità di collocazione della merce rubata, le precedenti modalità di carico e la chiara volontà di creare un ostacolo alla loro identificazione, in assenza di qualsiasi elemento che potesse far ipotizzare un raggiro in danno del ricorrente da parte del connazionale) - ed in parte non proposti in appello (quanto alla diversa qualificazione giuridica ai sensi dell'art. 648 cod. pen.) con conseguente interruzione della catena devolutiva sul punto (Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018, dep. 18/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274346-01) come emerge dal riepilogo dei motivi di appello in alcun modo contestato dal ricorrente (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627- 01; Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, dep. 2014, n.m., in senso conforme di recente Sez. 2, n. 14405 del 06/03/2025, Geraci, n.m.; Sez. 3, n. 15882 del 20/02/2025, Salinaro, n.m.; Sez. 3, n. 11830 del 13/03/2024, Ciarella, n.m.; Sez. 3, n. 8657 del 15/0272024, Immobile, n.m.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: 3AYAWEERAGE [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti ; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].layaweerage; ritenuto che il primo, il secondo e il quinto motivo di ricorso non solo sono totalmente generici nella loro formulazione, ma anche non consentiti in quanto totalmente reiterativi delle complessive argomentazioni proposte con il primo motivo di appello (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) rilevato che: - nell'ambito del primo motivo, si è fatto riferimento al vizio di motivazione senza alcuna precisazione, richiamando una serie di elementi in fatto e definendo il ragionamento probatorio meramente congiunturale (senza alcun riferimento alla eventuale illogicità manifesta, alla contraddittorietà o assenza della motivazione), con ciò ricadendosi all'evidenza nella aspecificità delle allegazioni atteso che non è possibile attribuire al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dai motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio (Sez. 1, n. 39122 del 22/9/2015, Rugiano, Rv. 264535-01; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota ed altri, Rv. 263541-01; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011 dep. 2012, Bidognetti ed altri, Rv. 251528-01; Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, T., Rv. 248037-01); - che nel secondo motivo si è sostenuta la ricorrenza di un vizio di motivazione, non meglio specificato, richiamando una serie di elementi in fatto ampiamente vagliati e verificati dalla Corte di appello, con una motivazione logica e non censurabile in questa sede, con la quale il ricorrente non si confronta (ruolo del coimputato, modalità di carico, piena consapevolezza) ancora una volta richiamando l'erroneità della decisione perché basata su mere congetture, al fine evidente di introdurre una lettura alternativa del merito, in questa sede non consentita (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01) (si vedano in tal senso le pag. 4 e 5, dove sono state valorizzate le modalità di carico, i rapporti tra il ricorrente, lo spedizioniere e il fornitore, al quale il ricorrente aveva esplicitamente chiesto di introdurre il materiale nel container, oltre al richiamo della modalità di emersione della notizia di reato); - che con il quinto motivo di ricorso è stata nuovamente proposta, in termini assolutamente sovrapponibili, la censura in ordine alla necessità di riqualificare il fatto ai sensi dell'art. 379 cod. pen., asserendo che la Corte di appello avrebbe "completamente dimenticato di motivare sul punto, incorrendo quindi in un vizio logico", nonostante il tema della qualificazione giuridica sia stato esplicitamente affrontato a pag. 5, ricostruendo in modo articolato la condotta, l'esito del giudizio e la corretta qualificazione ai sensi dell'art. 648-bis cod. pen., con ciò all'evidenza escludendo la possibilità di una diversa connotazione della condotta ascritta, sicché ancora una volta il motivo, oltre che reiterativo, si appalesa nella sua genericità in assenza di confronto con la motivazione; rilevato che il terzo e quarto motivo di ricorso - con i quali il ricorrente evoca letteralmente "violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) e vizio di mancanza di moticazione ritenuta apparente e poco convincente in riferimento all'erronea qualificazione giuridica del fatto come 648 bis anziché 648 c.p.", nonché "Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), erronea applicazione dell'art. 648bis c.p. per mancata considerazione del diverso elemento soggettivo richiesto rispetto alla fattispecie di cui all'art. 648 bis c.p.- mancato confronto con la sentenza definitiva inerente il coimputato assolto, sul punto in questione" - sono da ritenere in parte generici ed aspecifici - quanto alla ricostruzione dell'elemento soggettivo del delitto ascritto in mancanza di confronto con la motivazione (si veda in tal senso pag. 5 dove la Corte di appello ha valorizzato anche le modalità di collocazione della merce rubata, le precedenti modalità di carico e la chiara volontà di creare un ostacolo alla loro identificazione, in assenza di qualsiasi elemento che potesse far ipotizzare un raggiro in danno del ricorrente da parte del connazionale) - ed in parte non proposti in appello (quanto alla diversa qualificazione giuridica ai sensi dell'art. 648 cod. pen.) con conseguente interruzione della catena devolutiva sul punto (Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018, dep. 18/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274346-01) come emerge dal riepilogo dei motivi di appello in alcun modo contestato dal ricorrente (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627- 01; Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, dep. 2014, n.m., in senso conforme di recente Sez. 2, n. 14405 del 06/03/2025, Geraci, n.m.; Sez. 3, n. 15882 del 20/02/2025, Salinaro, n.m.; Sez. 3, n. 11830 del 13/03/2024, Ciarella, n.m.; Sez. 3, n. 8657 del 15/0272024, Immobile, n.m.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend
Sentenza Cassazione n. 36876/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris