CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 35184/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 30733-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro CALI' SALVATORE; - intimato - avverso la sentenza n. 6174/13/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di CATANIA, depositata il 29/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 30733 sez. MT - ud. 12-10-2022 -2- Rg. 30733/2021 Agenzia delle Entrate c/[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]: In controversia avente ad oggetto il diniego tacito opposto dall'Amministrazione finanziaria al rimborso richiesto da [OSCURATO:PERSONA] ai sensi della legge n. 289 del 2002, art. 9 (della quota pari al 90% delle imposte versate dal contribuente, per Irpef da lavoro dipendente, in relazione agli anni 1990, 1991 e 1992), in quanto prestatore di lavoro presso la [OSCURATO:PERSONA] con sede in una delle province colpite degli eventi sismici in Sicilia del dicembre 1990, ancorchè residente nel Comune di Giarre, non compreso fra quelli per i quali era stato disposto il beneficio, con la sentenza impugnata la CTR rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate. La CTR riteneva dovuto il chiesto rimborso, preso atto della ricorrenza dei presupposti previsti dalla legge, posto che il diritto al rimborso sussiste per il contribuente lavoratore per le somme indebitamente ritenute alla fonte e versate dal datore di lavoro, e che il beneficio spettasse al contribuente che svolgeva la sua attività lavorativa presso uno dei comuni colpiti dal sisma, ancorchè [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] nell'elenco di cui al DPCM 15.1.1991 e all'ord. del Min. per il coord. della protezione civile 21.12.1990, che estendono il beneficio ai soggetti che svolgono nei Comuni elencati attività industriale, commerciale o agricola ancorchè residenti altrove. Il contribuente è rimasto intimato. Considerato che: 1. Con l'unico motivo l'Agenzia deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 2698 c.c., artt. 9 comma 17 I. 289/2002, art. 1, comma 665, legge 23 dicembre 2014 n. 190, come modificato dall'art. 16 octies del d.l. 20 giugno 2017 n. 91, convertito dalla legge di 3 agosto 2017, n. 123, ord. Min. Coord. Prot. Civ. 21 dicembre 1990 e CPCM 15 gennaio 1991 e art. 14 preleggi e art. 134 cost., nella quale sarebbe incorso il giudice di appello per non avere considerato la carenza del presupposto per il diritto al rimborso, tenuto conto della interpretazione restrittiva delle norme agevolative. 2. La censura è fondata. 3. La ragione fondante dei rilievi fiscali di che trattasi deriva dalla circostanza che il contribuente non rientrava fra i soggetti beneficiari, per il periodo 1990/1992 a causa deli eventi sismici in Sicilia, dell'esenzione dal pagamento delle imposte, o, come in questo caso, del rimborso delle imposte pagate per il suddetto periodo, in quanto non [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] dalla calamità. È ben vero che l'art. 3 dell'ordinanza ministeriale del dicastero per il coordinamento della protezione civile indica tra i soggetti beneficiari coloro che in tali comuni svolgono attività commerciale, industriale artigiana ed agricola sebbene non residenti, ma nella fattispecie il contribuente non svolgeva alcuna delle suddette attività, essendo lavoratore dipendente di "Gest. Com . Gov. [OSCURATO:PERSONA]". 4. Va peraltro aggiunto che per costante indirizzo giurisprudenziale (Cass nr 15407/2017 nr. 4333/2016 2925/2013, 5933 del 08/03/2013) in materia fiscale le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione ai sensi dell'art 14 preleggi sicchè non vi è spazio per ricorrere al criterio analogico o interpretazione estensiva della norma oltre i casi e le condizioni dalle stesse espressamente considerati. Da quanto detto consegue l'accoglimento del ricorso, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Sicilia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. Roma, 1