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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 marzo 2023

Cassazione n. 11560/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.32003/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] , N. 78, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentatae difesa da ll’ avvocat o [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 88/2018R.G.N. 223/2016 depositata l ’ 11/05/2018 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: con la sentenza impugnata, in riforma della pronunzia del Tribunale di Bologna, è stato accertato che la “[OSCURATO:SOCIETA].” si era resa inadempiente all’obbligo di procedere alla riassunzione di [OSCURATO:PERSONA] a far data dalla ricezione della raccomandata con cui la lavoratrice aveva chiesto la predetta riassunzione, e, per l’effetto, era stata dichiarata la costituzione tra le parti, dalla predetta data, di un rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato; per la cassazione della decisione ha proposto ricorso la “[OSCURATO:SOCIETA].”, affidato adue motivi ; [OSCURATO:PERSONA] rimasta intimata; la “[OSCURATO:SOCIETA].” ha depositato memoria; il P.G. non ha formulato richieste.

Considerato che: con il primo motivola ricorrente - denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 2932 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.- si duole che il giudice di appello abbia dichiarato costituito il rapporto di lavoro tra le parti con decorrenza dalla ricezione della raccomandata con cui la lavoratrice ha chiesto la riassunzione e non con effetto dal passaggio in giudicato della sentenza costitutiva; con il secondo (e subordinato) motivo- denunciando nullità del procedimento e della sentenza per violazione degli artt. 99 c.p.c. e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. - lamenta che ilpredetto giudice abbia dichiarato costituito il rapporto di lavoro tra le parti con decorrenza dalla ricezione della raccomandata con cui la lavoratrice ha chiesto la riassunzione e non con effetto dal passaggio in giudicato della sentenza, come richiesto dalla predetta lavoratrice.

Ritenuto che: in ragione del verbale di conciliazione prodotto- dal quale risulta che le parti hanno dichiarato di volere definire transattivamente e conciliare la presente causa a spese integralmente compensate e di ritenere cessata la materia del contendere -, sottoscritto in data 7 dicembre 20 18 in sede sindacale, ai sensi degli artt. 2113, comma 4, c.c., 411 e 412 ter c.p.c., deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendereanche in ordine alle spese del giudizio; va dato atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell ’ art. 13 , comma quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, dell ’ ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13; ed invero, secondo il prevalente orientamento di questa Corte, cond iviso dal Collegio, la “ratio” del citato art. 13, comma 1 - quater, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie opretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica per l ’ inammissibilità originaria del gravame ma non, come nella specie, per quella sopravvenuta (cfr., tra le altre, Cass. 23/02/2023, n. 5603).

PQM dichiara cessata la materia del contendere tra le parti anche in ordine alle spese del giudizio.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.32003/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] , N. 78, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentatae difesa da ll’ avvocat o [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 88/2018R.G.N. 223/2016 depositata l ’ 11/05/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: con la sentenza impugnata, in riforma della pronunzia del Tribunale di Bologna, è stato accertato che la “[OSCURATO:SOCIETA].” si era resa inadempiente all’obbligo di procedere alla riassunzione di [OSCURATO:PERSONA] a far data dalla ricezione della raccomandata con cui la lavoratrice aveva chiesto la predetta riassunzione, e, per l’effetto, era stata dichiarata la costituzione tra le parti, dalla predetta data, di un rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato; per la cassazione della decisione ha proposto ricorso la “[OSCURATO:SOCIETA].”, affidato adue motivi ; [OSCURATO:PERSONA] rimasta intimata; la “[OSCURATO:SOCIETA].” ha depositato memoria; il P.G. non ha formulato richieste. Considerato che: con il primo motivola ricorrente - denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 2932 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.- si duole che il giudice di appello abbia dichiarato costituito il rapporto di lavoro tra le parti con decorrenza dalla ricezione della raccomandata con cui la lavoratrice ha chiesto la riassunzione e non con effetto dal passaggio in giudicato della sentenza costitutiva; con il secondo (e subordinato) motivo- denunciando nullità del procedimento e della sentenza per violazione degli artt. 99 c.p.c. e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. - lamenta che ilpredetto giudice abbia dichiarato costituito il rapporto di lavoro tra le parti con decorrenza dalla ricezione della raccomandata con cui la lavoratrice ha chiesto la riassunzione e non con effetto dal passaggio in giudicato della sentenza, come richiesto dalla predetta lavoratrice. Ritenuto che: in ragione del verbale di conciliazione prodotto- dal quale risulta che le parti hanno dichiarato di volere definire transattivamente e conciliare la presente causa a spese integralmente compensate e di ritenere cessata la materia del contendere -, sottoscritto in data 7 dicembre 20 18 in sede sindacale, ai sensi degli artt. 2113, comma 4, c.c., 411 e 412 ter c.p.c., deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendereanche in ordine alle spese del giudizio; va dato atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell ’ art. 13 , comma quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, dell ’ ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13; ed invero, secondo il prevalente orientamento di questa Corte, cond iviso dal Collegio, la “ratio” del citato art. 13, comma 1 - quater, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie opretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica per l ’ inammissibilità originaria del gravame ma non, come nella specie, per quella sopravvenuta (cfr., tra le altre, Cass. 23/02/2023, n. 5603). PQM dichiara cessata la materia del contendere tra le parti anche in ordine alle spese del giudizio.
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