CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 dicembre 2023
Cassazione n. 36086/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] P. CONDELLO Consigliera dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 07 / 12/2023 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 24734 /20 16 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 24734del ruolo generale dell’anno 2016, proposto da [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 72M06 H501M) rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall’avvocatoMauro Longo (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66R01 H501X ) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante pro tem- pore -intimata- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 7952/2016, pubblicatain data 20 aprile 2016; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 7 dicembre 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha promosso una procedura di esecuzione for- zata, nelle forme del pignoramento presso terzi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (poi divenuta [OSCURATO:PERSONA] di Ri- scossione S.p.A.). La debitrice esecutata ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c.. Ric. n. 24734/2016 –Sez. 3 – A d. 7 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 9 L’opposizione è stata accolta dal Giudice di Pace di Roma, con condanna dell’opposto al pagamento, oltre che delle spese di lite, anche di una ulteriore somma, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.. Il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile l’appello del [OSCURATO:PERSONA]. Ricorre il [OSCURATO:PERSONA], sulla base di quattromotivi. Non hasvolto attività difensiva in questa sede la società inti- mata. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1. È pregiudiziale, rispetto all’esame del merito, il rilievo dell’inammissibilità del ricorso, per violazione dei requisiti di specificità e della sommaria esposizione del fatto, previsti dall’art. 366, comma 1, n. 3 e n. 6, c.p.c.. 1.1Si tratta di requisiti di contenuto - forma del ricorso , il quale deve consistere in una esposizione sufficiente a garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass.,Sez. U, Sentenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 –01; conf.: Sez. 3, Ordinanzan. 22385 del 19/10/2006 , Rv. 592918 – 01; Sez. 3, Sentenzan. 15478 del 08/07/2014 , Rv. 631745 – 01; Sez. 6- 3 , Sentenza n. 16103 del 02/08/2016 , Rv. 641493 - 01). La prescrizione di siffatti requisiti non risponde ad un’esi- genza di mero formalismo, ma a quella di consentire una cono- scenza chiara e completa deifatti di causa, sostanziali e/o pro- cessuali, che permetta di bene intendere il significato e la por- tata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass., Ric. n. 24734/2016 –Sez. 3 – A d. 7 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 9 Sez. U, Sentenza n. 2602 del 20/02/2003, Rv. 560622 – 01; Sez. L, Sentenzan. 12761 del 09/07/2004 , Rv. 575401 – 01; Cass., Sez. U, Sentenza n. 30754 del 28/11/2004). È, dunque, necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fattoe le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essen- ziali, in fattoe in diritto su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata. Il ricorso in esame, nell’esposizione del fatto, non presenta tale contenuto minimo. 1.2 In primo luogo, si osserva che l’esposizione dei fatti di causa contenuta nel paragrafo intitolato «Svolgimento del pro- cesso» (a pag. 4 e 5 del ricorso) è effettuata con un richiamo al contenuto della sentenza impugnata, che apparirebbe addi- rittura riportato testualmente (come conferma l’uso delle vir- golette e del corsivo): in realtà, però, il testo trascritto risulta difforme dal testo effettivo del provvedimento pubblicato e de- positato in atti. Già solo sulla base di tale rilievo, il ricorso deve ritenersi inam- missibile, per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., in quanto l’esposizione dei fatti di causa in esso contenuta non può neppureeffettivamente riferirsi alla presente controversia. In ogni caso, nella situazione di mancato riscontro tra l’esposi- zione dei fatti contenuta nel ricorso e quella di cui alla sentenza impugnata, deve escludersi che sussista sufficiente certezza in ordine alle ragioni poste a base dell’opposizione, al suo effettivo oggetto ed alla sua precisa portata, alle motivazioni poste a fondamento della decisione di primo grado ed alle censure Ric. n. 24734/2016 –Sez. 3 – A d. 7 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 9 avanzate avverso quest’ultima con l’atto di appello, il che de- termina l’inidoneità della suddetta esposizione ad integrare il requisito di ammissibilità del ricorso di cui all’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. 1.3Inoltre, quale ulteriore ed indipendente ragione di inam- missibilità può rilevarsi che,nel presente giudizio, il cui oggetto è costituito da una opposizione all’esecuzione proposta, ai sensi dell’art. 615, comma 2, c.p.c., nel corso di un processo esecu- tivo per espropriazione di crediti presso terzi, non solo non ri- sulta evocato il terzo pignorato (o i terzi pignorati), neanche in sede di legittimità, ma neanche è indicato chi sia il suddetto terzo pignorato (o i suddetti terzi pignorati), né se siano state rese una o più dichiarazioni di quantità, ed eventualmente in quali termini. Questa Corte ha sancito, con decisione applicabile a tutte le opposizioni esecutive, di espresso valore nomofilattico, emessa all’esito della pubblica udienza della Terza Sezione Civile, nell’ambito della particolare metodologia organizzativa adottata dalla suddetta sezione per la trattazione dei ricorsi su questioni di diritto di particolare rilevanzain materia di esecuzione for- zata (cd. “progetto esecuzioni”, sul quale v. già Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 26049 del 26/10/2018, nonché Sez. 6 - 3 , Ordi- nanza n. 4964 del 20/02/2019 ), il principio di diritto per cui «nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espropria- zione presso terzi ai sensi degli art. 543 e ss. c.p.c. il terzo pignorato è sempre litisconsortenecessario», superando ogni precedente incertezza in proposito e chiarendo, anzi, espressa- mente, in motivazione, che «è avviso del Collegio giudicante che il terzo pignorato sia un litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione all’esecuzione od agli atti esecutivi: e debba es- serlo sempre, senza distinzioni di sorta.Ciò per molteplici ra- gioni: di sistema, di semplicità e di coerenza» (per la più esau- stiva illustrazione, in dettaglio, delle suddette ragioni, si fa Ric. n. 24734/2016 –Sez. 3 – A d. 7 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 9 diretto rinvio alla motivazione del precedente in questione, e cioè Cass., Sez. 3 , Sentenza n. 13533 del 18/05/2021, Rv. 661412 –01, al quale successivamente risultano conformi, tra i molti altri: Cass., Sez. 3, Sentenzan. 26114 del 27/09/2021, Sez. 6– 3 ; Ordinanza n. 37929 del 02/12/2021; Sez. 3 , Ordi- nanza n. 39973 del 14/12/2021 , Rv. 663189 – 01; nel mede- simo senso, anche con riferimento alla riscossione coattiva di crediti a mezzo ruolo, ai sensi dell’art. 72 bisdel D.P.R. n. 602 del 1973, cfr.: Cass., Sez. 3 , Ordinanza n. 16236 del 19/05/2022, Rv. 665106 – 01; con riguardo al giudizio di re- clamo avverso la dichiarazione di estinzione del processo ese- cutivo: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 32445del 03/11/2022, Rv. 666112 -01). Ai principi di diritto sopra indicati va data piena continuità. La parte ricorrente, peraltro, non si è fatta carico– nemmeno nell’ampio intervallo di tempo trascorso dall’esplicito arrestoso- pra richiamato – di attivare gli strumenti processuali per farvi adeguatamente fronte. Orbene, se il giudizio di merito si è certamente svolto in man- canza di (almeno) un litisconsorte necessario, non è neanche possibile per questa Corte, a causa delle lacune espositive di cui al ricorso, valutare adeguatamente –sulla base dell’esposi- zione dei fatti in quest’ultimo contenuta – se vi siano e quali siano eventuali altri litisconsorti necessari pretermessi, nonché verificare la sussistenza di eventuali altre questioni di carattere processuale e/o sostanziale, rilevabili di ufficio anche ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c., che possano avere rilievo ai fini della decisione della presente controversia. 1.4 In definitiva, a causa del segnalato difetto di esposizione dei fatti di causa, non è possibile per la Corte accedere alla va- lutazione del merito dei motivi di ricorso, dovendo il ricorso stesso essere dichiarato inammissibile (cfr., in proposito, da ul- timo, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 26562 del 14/09/2023 , Rv. Ric. n. 24734/2016 –Sez. 3 – A d. 7 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 6 di 9 668669 –01: «in materia di opposizioni esecutive, il ricorso per cassazione carente dell’esatta indicazione dei litisconsorti ne- cessari è inammissibile, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.: non è possibile, nonostante la violazione dell’art. 102 c.p.c., rimettere l’intera causa al giudice di primo grado al fine di procedere a contraddittorio integro a causa dell’assoluta in- certezza dell’identità dei litisconsorti stessi, trattandosi di re- quisito di contenuto-forma che deve essere assolto necessaria- mente con il ricorso e non può essere ricavato “aliunde”; in ap- plicazione del principio la S.C. ha dichiarato inammissibile il ri- corso proposto dal creditore procedente avverso la sentenza di accoglimento dell’opposizione proposta dal debitore esecutato in un’esecuzione mobiliare presso terzi, in ragione della totale omissione di identificazione dei terzi pignorati, litisconsorti ne- cessari»; nel medesimo senso: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11268del 12/06/2020, Rv. 658143 – 01 ) . 2. A solo scopo di completezza espositiva, si osserva ulterior- mente che risulterebbero inammissibili, nei ristretti limiti in cui da esse possa comunque ricavarsi l’astratta tesi in diritto so- stenuta, per difetto di specificità, anche le singole censure di cui ai motivi di ricorso, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.. 2.1Con il primo motivo del ricorso si denunzia « V iolazione e falsa applicazionedell’art. 339 III co. c.p.c. ( art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.).Omesso esame circa un fatto decisivo per il giu- dizio(art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.)». Con il secondo motivo si denunzia « V iolazione e falsa applica- zionedel D.P.R. 600/1973: applicazione e quantificazione rite- nuta d’acconto. Poteri e doveri del sostituto. Diritti del sosti- tuito. (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.).Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio(art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.)». L’esame nel merito delle censure di cui ai motivi di ricorso in questione (con i quali si sostiene, nella sostanza,che in sede di Ric. n. 24734/2016 –Sez. 3 – A d. 7 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 7 di 9 gravame sarebbe stata denunciata la violazione di principi re- golatori della materia) avrebbe richiesto il puntuale richiamo delle ragioni che erano state poste alla base dell’opposizione, delle difese svolte dall’opposto (cioè l’attuale ricorrente) in re- lazione alle stesse, delle motivazioni per cui il giudice di pace aveva accolto l’opposizione e delle specifiche censure svolte in appello avverso tale decisione; tali indicazioni non risultano, però, effettuate con la necessaria chiarezza, nel ricorso (la cui esposizione dei fatti di causa, come già esposto, pare addirit- tura riferirsi ad altra controversia), né esse emergono dalla sen- tenza impugnata. In ogni caso, la precisa applicazione, in dettaglio, delle disposi- zioni normative in tema di ritenuta di acconto da parte del so- stituto di imposta non potrebbe considerarsi rientrare tra i “principi regolatori della materia”, né risulta sufficientemente precisato, nel ricorso, se ed in quali termini fosse stata posta, nel giudizio di primo grado, la questione dell’eventuale applica- zione della ritenuta d’acconto anche sugli importi dovuti a titolo di IVA e CPA. 2.2Con il terzo motivo si denunzia « V iolazione e falsa applica- zione dell’ art. 100 c.p.c. ( art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. ). Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio(art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.)». Si tratta di un motivo formulato in modo del tutto generico: i l ricorrente lamenta «la violazione del principio regolatore della materia dell’interesse ad agire, disciplinato dall’art. 100 c.p.c.», senza però chiarire in modo adeguato e sufficientemente com- prensibile se (ed eventualmente in quali termini) tale violazione sarebbe stata commessa dal giudice di primo grado e se (ed eventualmente in quali termini) essa erastata denunciata con l’atto di appello, ovvero se si tratta di una violazione che si im- puta direttamente alla sentenza impugnata. Ric. n. 24734/2016 –Sez. 3 – A d. 7 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 8 di 9 Anche in questo caso, la valutazione della fondatezza dellecen- sure formulate avrebbe richiesto il puntuale ed adeguato ri- chiamo all’esatto oggetto ed all’esatta portata dell’opposizione proposta dalla società debitrice, alle difese svolte nel giudizio di primo grado, alle motivazioni ed alla portata della decisione di accoglimento dell’opposizione stessa da parte del giudice di pace ed alle censure svolte in appello avverso quest’ultima, ri- chiami che nel ricorso mancano o sono insufficienti. 2.3Con il quarto motivo si denunzia « V iolazione e falsa appli- cazione degli art t . 92 e 96 c.p.c. ( art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.). O messo esame circa un fatto decisivo per il giudizio (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.)». Le censure di cui al motivo di ricorso in esame, che hanno ad oggetto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite, nonché di una ulteriore somma ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., operate dal giudice di primo grado, presupporrebbero, sul piano logico e giuridico, l’accoglimento dei precedenti motivi di ricorso, con i quali viene contestata la dichiarazione di radi- cale inammissibilità dell’appello: poiché tali ultimi motivi non hanno, invece, trovato accoglimento – per le ragioni fini qu i esposte –e, di conseguenza, resta confermata la radicale inam- missibilità dell’impugnazione avanzata contro la sentenza di primo grado, anche questo motivo di ricorso non potrebbeche seguireanaloga sorte. D’altra parte, si tratta di censure che sarebbero, ancora una volta, inammissibili per difetto di specificità, in quanto: a) la condanna al pagamento delle spese di lite è, di per sé, legittima e non sindacabile, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., in virtù dell’acco- glimento dell’opposizione e, quindi, dell’integrale soccombenza della parte opposta, e nel ricorso non è specificamente dedotta, invece, la sussistenza di una eventuale situazione di parziale reciproca soccombenza; b) la stessa contestazione della con- danna al pagamento di una ulteriore somma, ai sensi dell’art. Ric. n. 24734/2016 –Sez. 3 – A d. 7 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 9 di 9 96, comma 3, c.p.c. –che richiede semplicemente il rilievo da parte del giudice di un abuso dello strumento processuale – avrebbe richiesto una più puntuale illustrazione e una più spe- cifica censura delle ragioni poste dal giudice di pace a base della stessa. 3.Il ricorso è dichiarato inammissibile. Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo la società intimata svolto attività difensiva. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso . Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per