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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38326/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Ritenuto che i due motivi di ricorso proposti dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], condannato per alcune condotte di spendita di monete false in c:ontinuazione tra loro, sono inammissibili perchè genericamente formulati, capziosi nel confronto con gli argomenti della sentenza impugnata e composti secondo ragioni che esulano dal perimetro di quelle consentite dal legislatore al fine di ricorrere per cassazione.

2. Quanto al primo motivo, che denuncia la mancata considerazione della grossolanità del falso, che sarebbe stata percepibile perché il ricorrente aveva dato adito a qualche "sospetto" nelle titolari degli esercizi commerciali teatro dei fatti, deve rammentarsi che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965, nonché Sez.

U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944).

Il primo motivo di ricorso incorre in tutti i vizi suddetti, poiché tende a riproporre la valenza del quadro di prova a carico del ricorrente, in relazione al quale, invece, la Corte d'Appello ha reso ampia argomentazione, coerente con la giurisprudenza di legittimità: non sussiste alcun elemento di fatto per ritenere che la fattura delle banconote potesse far sorgere nell'uomo comune, vale a dire un uomo di media esperienza e competenza, il sospetto della falsità delle monete da 50 e 20 euro spese presso due diversi esercizi commerciali.

Ed infatti, questa Corte regolatrice ha affermato il principio, che il Collegio intende ribadire, secondo cui, in tema di falso nummario, la grossolanità idonea ad integrare gli estremi del reato impossibile (art. 49 cod. pen.) ricorre solo quando il falso sia percepibile "ictu oculi" dalla generalità dei consociati, espressa dall'uomo di comune esperienza, ed il relativo giudizio va riferito non solo alle caratteristiche oggettive della banconota, ma anche, in considerazione del normale uso delle stesse, alle modalità di scambio ed alle circostanze nelle quali esso avviene (Sez. 5, n. 1278 del 15/12/1993, dep. 1994, Bonzi, Rv. 197071, in una fattispecie riguardante il delitto di cui all'art. 455 cod. pen., come nel caso dell'odierno ricorrente).

3. Quanto all'obiezione relativa al trattamento sanzionatorio, anch'essa è inammissibile perchè formulata in modo del tutto generico, con richiamo aspecifico all'obbligo di motivazione e un'apodittica affermazione di insufficienza argomentativa in relazione alle ragioni spese, invece adeguatamente, dalla Corte d'Appello per confermarne l'entità nella misura di un anno di reclusione e 200 euro di multa: la pena, ritenuta benevola e coincidente con il minimo edittale, è stata diminuita per effetto delle circostanze attenuanti generiche e, quindi, aumentata in modo poco significativo per la continuazione criminosa.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Ritenuto che i due motivi di ricorso proposti dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], condannato per alcune condotte di spendita di monete false in c:ontinuazione tra loro, sono inammissibili perchè genericamente formulati, capziosi nel confronto con gli argomenti della sentenza impugnata e composti secondo ragioni che esulano dal perimetro di quelle consentite dal legislatore al fine di ricorrere per cassazione. 2. Quanto al primo motivo, che denuncia la mancata considerazione della grossolanità del falso, che sarebbe stata percepibile perché il ricorrente aveva dato adito a qualche "sospetto" nelle titolari degli esercizi commerciali teatro dei fatti, deve rammentarsi che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965, nonché Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944). Il primo motivo di ricorso incorre in tutti i vizi suddetti, poiché tende a riproporre la valenza del quadro di prova a carico del ricorrente, in relazione al quale, invece, la Corte d'Appello ha reso ampia argomentazione, coerente con la giurisprudenza di legittimità: non sussiste alcun elemento di fatto per ritenere che la fattura delle banconote potesse far sorgere nell'uomo comune, vale a dire un uomo di media esperienza e competenza, il sospetto della falsità delle monete da 50 e 20 euro spese presso due diversi esercizi commerciali. Ed infatti, questa Corte regolatrice ha affermato il principio, che il Collegio intende ribadire, secondo cui, in tema di falso nummario, la grossolanità idonea ad integrare gli estremi del reato impossibile (art. 49 cod. pen.) ricorre solo quando il falso sia percepibile "ictu oculi" dalla generalità dei consociati, espressa dall'uomo di comune esperienza, ed il relativo giudizio va riferito non solo alle caratteristiche oggettive della banconota, ma anche, in considerazione del normale uso delle stesse, alle modalità di scambio ed alle circostanze nelle quali esso avviene (Sez. 5, n. 1278 del 15/12/1993, dep. 1994, Bonzi, Rv. 197071, in una fattispecie riguardante il delitto di cui all'art. 455 cod. pen., come nel caso dell'odierno ricorrente). 3. Quanto all'obiezione relativa al trattamento sanzionatorio, anch'essa è inammissibile perchè formulata in modo del tutto generico, con richiamo aspecifico all'obbligo di motivazione e un'apodittica affermazione di insufficienza argomentativa in relazione alle ragioni spese, invece adeguatamente, dalla Corte d'Appello per confermarne l'entità nella misura di un anno di reclusione e 200 euro di multa: la pena, ritenuta benevola e coincidente con il minimo edittale, è stata diminuita per effetto delle circostanze attenuanti generiche e, quindi, aumentata in modo poco significativo per la continuazione criminosa. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
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