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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 aprile 2026

Cassazione n. 11865/2026

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in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA]Angelo eNumero registro generale 5427/2025CC 20.02.2026 Numero sezionale 717/2026Ric. n. 5427/2025 Numero di raccolta generale 11865/2026Pres L.A.

ScaranoData pubblicazione 29/04/2026Est.

I. AmbrosiPaolo Gatto, giusta procura in calce al controricorso, con domiciliodigitale ex lege;- controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA]Angelo ePaolo Gatto, giusta procura in calce al controricorso, con domiciliodigitale ex lege;- controricorrente, ricorrente incidentale -avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 3483/2024,pubblicata il 5 settembre 2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 febbraio2026 dalla Consigliera Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].1.

Con atto di citazione del novembre 2020, l’AssociazioneCodici - Centro per i Diritti del Cittadino propose azione di classe aisensi dell’art. 140-bis d.lgs. 6 settembre 2005 n. 206 (Codice delconsumo) con cui conveniva dinanzi al Tribunale di Napoli le societàMSC [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA] S.A., denunciando l’adozione dipratiche commerciali ingannevoli e scorrette rispetto ai viaggicrocieristici organizzati dalle convenute.In particolare, l’azione proposta era riferita a due distinte classidi crocieristi che avevano acquistato pacchetti turistici per l’itinerariosvolto dalla nave “MSC Armonia”, con riguardo, quanto al primogruppo, all’imbarco del 3 giugno 2019, e, quanto al secondo, agliimbarchi successivi alla data del 10 giugno 2019.Per i pacchetti di viaggio in oggetto era prevista una tappa didue giorni nell’isola di Cuba, con scalo nella capitale L’Avana.

Taletappa, tuttavia, era cancellata a seguito del blocco della navigazioneverso i porti dell’isola, imposto con provvedimento del DipartimentoNumero registro generale 5427/2025CC 20.02.2026 Numero sezionale 717/2026Ric. n. 5427/2025 Numero di raccolta generale 11865/2026Pres L.A.

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I. [OSCURATO:PERSONA] degli [OSCURATO:PERSONA] d’America, emesso in data 4.6.2019.

Perl’effetto, l’itinerario di viaggio inizialmente convenuto subiva rilevantimodifiche, con sostituzione della tappa a Cuba mediante tappealternate presso gli scali di [OSCURATO:PERSONA], in Florida, e [OSCURATO:PERSONA], inMessico.Esponeva l’Associazione che a seguito di tali eventi le societàconvenute avevano posto in essere pratiche commerciali ingannevolie omissive, non avvisando tempestivamente i viaggiatori dellamodifica dell’itinerario di viaggio e non informandoli adeguatamentecirca la possibilità di ottenere una riduzione del prezzo o di recederedal contratto senza il pagamento delle penali di cancellazione.

Alcontrario, le fuorvianti comunicazioni trasmesse dalla compagniaavevano indotto i consumatori in errore, condizionandone le scelte einducendoli ad avvalersi della crociera con il programma variato,senza poter esercitare il diritto di recesso previsto dall’art. 41 delCodice del Turismo.L’[OSCURATO:PERSONA] agiva, quindi, al fine di sentir condannarele convenute al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimonialida pratica commerciale scorretta.

In particolare, chiedevacondannarsi le società organizzatrici al rimborso della metà delprezzo versato per ciascun pacchetto turistico, domandando, altresì,la condanna delle convenute al pagamento della somma di €1.000,00 in favore di ciascun partecipante all’azione collettiva, qualeristoro del danno subito in conseguenza della violazione delle normeposte a tutela del consumatore.

Infine, l’Associazione domandava ilrisarcimento del “danno da vacanza rovinata”, stimato nella sommadi € 800,00 in favore di ciascun partecipante per il quale la crocieraaveva costituito il viaggio di nozze, e nella minor somma di € 500,00per ciascun altro partecipante.Numero registro generale 5427/2025CC 20.02.2026 Numero sezionale 717/2026Ric. n. 5427/2025 Numero di raccolta generale 11865/2026Pres L.A.

ScaranoData pubblicazione 29/04/2026Est.

I. AmbrosiSi costituirono entrambe le convenute, [OSCURATO:SOCIETA]. eMSC Cruises S.A., contestando in via preliminare l’ammissibilitàdell’azione per disomogeneità dei diritti dei chiamati alla classe.Ancora in via preliminare, [OSCURATO:SOCIETA]. eccepì il propriodifetto di legittimazione passiva, non avendo rivestito il ruolo diorganizzatore o di venditore delle crociere in questione; a supportodi tale asserzione, la società richiamava le [OSCURATO:PERSONA] divendita, ove era chiarito che i pacchetti turistici erano organizzati evenduti dalla società [OSCURATO:SOCIETA]; circostanza ricavabile, altresì, daidocumenti di conferma delle prenotazioni e dalle ricevute dipagamento prodotte dalla stessa Associazione attrice.La società [OSCURATO:SOCIETA] S.A., premettendo di avere la propriasede legale in Svizzera, eccepì, invece, il difetto di giurisdizione delgiudice italiano rispetto all’azione di classe proposta.

A tal fine,evidenziò che la tutela collettiva invocata dall’Associazione, daazionarsi nelle forme previste dall’art. 140-bis del Codice delconsumo, non costituisse uno strumento esperibile nei confronti diuna società avente la propria sede in uno Stato estero, trattandosidi un’eventualità estranea ai criteri di individuazione del forocompetente previsti dalla norma speciale.Nel merito, entrambe le società resistettero agli avversiaddebiti, sottolineando sia l’impossibilità sopravvenuta dellaprestazione come originariamente pattuita, dipendente dacircostanze non imputabili all’organizzatore del viaggio, sia lacorrettezza del proprio comportamento, avendo tempestivamenteinformato i viaggiatori dell’annullamento della tappa a Cuba,offrendo una adeguata riduzione del prezzo e la possibilità di optareper un diverso itinerario senza pagamento di penali.L’atto di citazione venne notificato anche al Pubblico Ministeropresso il Tribunale di Napoli ai sensi dell’art. 140-bis del d.l.vo[OSCURATO:DATA_NASCITA] n.206.Numero registro generale 5427/2025CC 20.02.2026 Numero sezionale 717/2026Ric. n. 5427/2025 Numero di raccolta generale 11865/2026Pres L.A.

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I. AmbrosiIl Tribunale di Napoli, con sentenza n. 2224/2022, ritenutal’ammissibilità dell’azione proposta, rigettò la domanda proposta neiconfronti della società [OSCURATO:SOCIETA]. per difetto dilegittimazione passiva e dichiarò il difetto di giurisdizione del GiudiceItaliano rispetto alla domanda proposta nei confronti della societàMSC Cruises S.A., compensando per intero tra le parti le spese dilite.Per quanto ancora di rilievo, il Tribunale aderì alle deduzionidella società [OSCURATO:SOCIETA]., ritenendola estranea al rapportocontrattuale intercorso tra i consumatori e la società svizzera MSCCruises s.a..

In proposito, il primo giudice evidenziò la diversa naturadelle attività svolte dalle due società, riferendo alla consociata MSCCrociere la sola fornitura di servizi di consulenza e di supporto allecome le conferme di prenotazione e le fatture emesse ai viaggiatoricontenessero il solo riferimento alla società [OSCURATO:SOCIETA],contestualmente escludendo la natura decettiva della stampigliatura“MSC-[OSCURATO:SOCIETA]” presente su tali documenti, trattandosi di unacomponente grafica del logo ufficiale riferibile all’intero Grupposocietario.Quanto alla società [OSCURATO:SOCIETA] s.a., il primo giudice ritenneche, eliso il collegamento con la società italiana [OSCURATO:SOCIETA], ladomanda proposta - azionata nelle forme della tutela collettivaratione temporis applicabile - non potesse essere indirizzata neiconfronti di un’impresa avente la propria sede al di fuori del territoriodello Stato italiano.2.

Avverso tale pronuncia propose appello l’AssociazioneCodici, deducendone l’erroneità in punto di qualificazione delledoglianze promosse nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA], nonchéin ordine al ritenuto difetto di giurisdizione rispetto alla posizionedella capogruppo [OSCURATO:SOCIETA].

Chiese, pertanto, rimettersi ex art.Numero registro generale 5427/2025CC 20.02.2026 Numero sezionale 717/2026Ric. n. 5427/2025 Numero di raccolta generale 11865/2026Pres L.A.

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I. Ambrosi353 c.p.c. la causa al primo giudice per l’adozione dei provvedimentidi cui all’art. 140 bis, comma 9 del Codice del consumo.Si costituirono in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]. e MSC Cruisess.a., con distinti atti, resistendo all’appello e chiedendone il rigetto.La Corte d’appello di Napoli, con la sentenza qui impugnata, inparziale accoglimento dell’appello ed in parziale riforma dellasentenza appellata, dichiarò ammissibile l’azione di classe propostanei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA] S.A. e sussistente lalegittimazione passiva della società [OSCURATO:SOCIETA]., rigettò ledomande attoree nel merito, con integrale compensazione dellespese del doppio grado di giudizio.3.

Avverso la sentenza della Corte d’appello qui impugnata,l’[OSCURATO:PERSONA] - Centro per i Diritti del Cittadino ha propostoricorso per cassazione fondato sulla base di tre motivid'impugnazione; hanno resistito con distinti atti di controricorso MSCCrociere e [OSCURATO:SOCIETA] e quest’ultima, a sua volta, ha propostoricorso incidentale sorretto da un unico motivo di impugnazione; atale ricorso incidentale ha resistito la ricorrente principale.4. la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanzacamerale ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c.;La ricorrente e le controricorrenti hanno depositato rispettivememorie.Ragioni della decisione1. con il ricorso principale, l’[OSCURATO:PERSONA] - Centro per iDiritti del Cittadino denuncia:1.1. con il primo motivo, la “violazione e/o falsa applicazioneart. 353 c.p.c. (vigente ratione temporis), in relazione all’art. 360 c.1 n. 3) c.p.c.”; in particolare, lamenta l’errore commesso dal Giudiced'appello che, pur avendo ritenuto sussistente il vizio dedotto dallaassociazione allora appellante, odierna ricorrente, per aver il giudicedi primo grado erroneamente dichiarato il proprio difetto digiurisdizione, non ha ritenuto applicabile la disciplina di cui all'art.CC [OSCURATO:DATA_NASCITA] Numero registro generale 5427/2025Ric. n. 5427/2025 Numero sezionale 717/2026Pres L.A.

ScaranoNumero di raccolta generale 11865/2026Est.

I. AmbrosiData pubblicazione 29/04/2026353 c.p.c., per come vigente al momento di proposizione delladomanda.1.2. con il secondo motivo di ricorso principale, la “nullità dellasentenza per violazione o falsa applicazione dell'art. 140 bis nn. 9 e11 cod. del consumo in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 en. 4” in quanto il Giudice d’appello avrebbe errato nel non censurare,adeguatamente, il pur rilevato omesso svolgimento nel giudizio diprime cure dell’attività istruttoria.1.3. con il terzo motivo, in via subordinata, la “violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 354 u.c. c.p.c. (vigente ratione temporis)in combinato disposto con l’art. 140-bis, c. 9, cod.

Cons. (vigenteratione temporis), in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3) c.p.c. nonché inrelazione all’art. 360 c. 1 n. 5) c.p.c.”; l’Associazione ricorrenteevidenzia l'erroneità della decisione del Giudice dell'appello per averritenuto preclusa la possibilità di adottare i provvedimenti di cuiall'art. 140-bis, comma 9, Codice del consumo, ciò costituendo, alcontrario, un suo preciso onere.2.

Con l’unico motivo di ricorso incidentale, la società MSCCruises S.A. censura la “Violazione e falsa applicazione dell’art.17par. 2 Regolamento (Ue) n. 1215/2012 del [OSCURATO:PERSONA] edel Consiglio del 12 dicembre 2012 concernente la competenzagiurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni inmateria civile e commerciale e degli artt. 15 par. 1 e 16 par. 1 dellaConvenzione di Lugano concernente la competenza giurisdizionale, ilriconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile ecommerciali sottoscritta il 30 ottobre 2007 ratificata dall’UnioneEuropea con decisione del Consiglio del 27 ottobre 2008 -Impugnazione ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 3 cod. proc. civ.”; inparticolare, contesta la motivazione della Corte d’appello che, afronte del domicilio svizzero di [OSCURATO:SOCIETA] S.A., invece di applicarealla controversia la Convenzione di Lugano del 2007, ha applicato ilRegolamento UE n.1215/2012.Numero registro generale 5427/2025CC 20.02.2026 Numero sezionale 717/2026Ric. n. 5427/2025 Numero di raccolta generale 11865/2026Pres L.A.

ScaranoData pubblicazione 29/04/2026Est.

I. AmbrosiEvidenzia la ricorrente incidentale che l’applicazione dellaConvenzione “avrebbe correttamente comportato l’inutilizzabilitànella fattispecie dell’art. 140-bis Codice del Consumo, in quantol’azione avrebbe dovuto proporsi, alternativamente, o in Svizzera opresso il domicilio di parte attrice; in tale ultima ipotesi, tuttavia,solo i consumatori con il proprio domicilio a Napoli avrebbero potutovalidamente agire anche ex art. 140-bis Codice del Consumo difronte al Tribunale di Napoli, mentre gli altri consumatori avrebberopotuto eleggere domicilio a Roma presso la sede di AssociazioneCodici e ivi proporre l’azione in questione, ovvero rivolgersi aiTribunali dei rispettivi domicili; il gruppo di consumatori in questioneera, infatti, piuttosto eterogeneo comprendendo al suo internoconsumatori, oltre che residenti in Campania, anche di Genova,Milano, Bergamo, Trento, Lucca, Vicenza, Roma, [OSCURATO:PERSONA](oltre che spagnoli)” (cfr. in controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. pagg.27 e 28).Contesta altresì che la Corte d’appello per ritenere applicabileil sopra citato Reg.

UE avrebbe qualificato impropriamente MSCCrociere, prima, come “consociata italiana” e, poi, come “unasuccursale, un’agenzia o qualsiasi altra sede d’attività” di MSCCruises quale asserita “impresa capogruppo”, al fine di giustificarel’esperibilità dell’azione ex art. 140-bis Codice del Consumo neiconfronti di quest’ultima.2.1.

In via pregiudiziale, va esaminato l’unico motivo di ricorsoincidentale (tardivo) con cui la controricorrente società MSC Cruisess.a. ha sollevato una questione di giurisdizione che induce questoCollegio a disporre la trasmissione degli atti al [OSCURATO:PERSONA] Presidente dellaCorte di cassazione, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unitedi questa Corte.La questione trova origine nella decisione del giudice d’appelloche, in riforma della sentenza di primo grado, ha ritenuto applicabileal caso di specie la disposizione di cui all’art. 17, par. 2, delCC [OSCURATO:DATA_NASCITA] Numero registro generale 5427/2025Ric. n. 5427/2025 Numero sezionale 717/2026Pres L.A.

ScaranoNumero di raccolta generale 11865/2026Est.

I. AmbrosiData pubblicazione 29/04/2026Regolamento (UE) n. 1215/2012 del [OSCURATO:PERSONA] e delConsiglio del 12 dicembre 2012 concernente la competenzagiurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni inmateria civile e commerciale.

Secondo la prospettazione dellasocietà ricorrente incidentale, viceversa, avrebbe dovuto applicarealla controversia l’art. 16 della Convenzione di Lugano del 2007, par.1 , con la conseguenza che l’azione di classe ex art. 140-bis delCodice del consumo avrebbe potuto essere esperita innanzi alTribunale di Napoli solamente dai consumatori ivi domicialiti, mentreper gli altri, sarebbe stato necessario eleggere domicilio a Romapresso la sede della [OSCURATO:PERSONA] e ivi proporre l’azione inquestione ovvero rivolgersi ai Tribunali dei rispettivi domicili.2.2.

Giova ripercorrere l’iter decisionale tracciato dallapronuncia impugnata.

Nello specifico, la Corte d’appello ha anzituttopremesso il contesto normativo di riferimento: «Nel caso di specie,vertendosi in ipotesi di società avente sede in Svizzera, va richiamatala Convenzione concernente la competenza giurisdizionale el’esecuzione delle decisioni in materia civile e commercialesottoscritta a Lugano il 30 ottobre 2007, ratificata dall’UnioneEuropea con decisione del Consiglio del 27.11.2008 ed entrata invigore, nei rapporti tra Unione Europea e Confederazione elvetica, indata 1.1.2011.In particolare, la fattispecie oggetto del presente giudizio devereputarsi regolata dai primi paragrafi degli artt. 15 e 16 dellaConvenzione di Lugano.Difatti, ai sensi dell’art. 15, “salve le disposizioni dell’articolo 4e dell’articolo 5, paragrafo 5, la competenza in materia di contratticonclusi da una persona, il consumatore, per un uso che possaessere considerato estraneo alla sua attività professionale è regolatadalla presente sezione: a) qualora si tratti di una vendita a rate dibeni mobili materiali; o b) qualora si tratti di un prestito con rimborsorateizzato o di un’altra operazione di credito, connessi con ilCC 20.02.2026 Numero registro generale 5427/2025Ric. n. 5427/2025 Numero sezionale 717/2026Pres L.A.

ScaranoNumero di raccolta generale 11865/2026Est.

I. AmbrosiData pubblicazione 29/04/2026finanziamento di una vendita di tali beni; o c) in tutti gli altri casi,qualora il contratto sia stato concluso con una persona le cui attivitàcommerciali o professionali si svolgono nello Stato vincolato dallapresente convenzione in cui è domiciliato il consumatore o sonodirette, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato o verso una pluralitàdi Stati comprendente tale Stato, purché il contratto rientrinell’ambito di dette attività”.Il successivo art. 16 sancisce invece che “l’azione delconsumatore avverso la controparte contrattuale può essereproposta o davanti al giudice dello Stato vincolato dalla presenteconvenzione nel cui territorio è domiciliata tale parte, o davanti algiudice del luogo in cui è domiciliato il consumatore”.Le norme appena richiamate sono di tenore identico a quelledi cui ai primi paragrafi degli artt. 15 e 16 del Regolamento CE n.44/2001 del Consiglio, concernente la competenza giurisdizionale, ilriconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile ecommerciale, successivamente rifuso nel Regolamento n.1215/2012, il cui art. 18, a sua volta, dispone che “l’azione delconsumatore contro l’altra parte del contratto può essere propostadavanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui èdomiciliata tale parte o, indipendentemente dal domicilio dell’altraparte, davanti alle autorità giurisdizionali del luogo in cui èdomiciliato il consumatore”» (così test.

Nelle pag. 8 e 9 dellasentenza impugnata).Tracciato il quadro del contesto normativo di riferimento, laCorte partenopea ha ritenuto, per un verso, non contestata la qualitàdi “consumatori” dei soggetti promotori dell’azione di classeoriginaria e per l’altro, la sussistenza della giurisdizione italianarispetto alle posizioni giuridiche soggettive a tale qualitàpresupposte.Al riguardo, ha testualmente affermato «Sussiste, infatti,l’ulteriore presupposto richiesto dalla normativa comunitaria, e cioèNumero registro generale 5427/2025CC 20.02.2026 Numero sezionale 717/2026Ric. n. 5427/2025 Numero di raccolta generale 11865/2026Pres L.A.

ScaranoData pubblicazione 29/04/2026Est.

I. Ambrosiquello per cui le attività commerciali o professionali della persona (oimpresa) con cui il consumatore conclude il contratto devonosvolgersi nello Stato del domicilio del consumatore o esserecomunque dirette, «con qualsiasi mezzo», verso tale Stato o versouna pluralità di Stati comprendente tale Stato.

Tale requisito, inparticolare, risulta integrato ogni qualvolta le attività in oggettosiano offerte alla potenziale clientela di quello Stato (Cass. Sez.

Un.n. 9782/2023, Cass. Sez.

Un. n. 6001/2021, Cass. Sez.

Un. n.6280/2019, Cass. Sez.

Un. n. 11532/2009)» (pag. 9 della sentenzaimpugnata).La Corte d’appello ha poi aggiunto che «Nella specie, l’attivitàdella convenuta [OSCURATO:SOCIETA] integra, nel tenore delle norme soprariportate, un’attività indubbiamente diretta verso lo Stato italiano,essendo volta alla commercializzazione di pacchetti di viaggio pressola clientela italiana.

Tale attività è inoltre svolta avvalendosi deiservizi di consulenza e supporto affidati alla consociata italiana MSCCrociere, che, spendendo una ragione sociale in parte coincidentecon quella della impresa capogruppo, ha contribuito a indurre nelpubblico un affidamento sull’unitarietà del centro di interessi diriferimento (sul punto, si veda Cass. Sez.

Un. n. 6280/2019)» (pag.9 della sentenza impugnata).Ha affermato, in proposito, di non condividere «l’assuntosecondo cui, nel dettare i criteri utili ai fini dell’individuazione del forocompetente rispetto alle azioni di classe, l’art. 140-bis limiti la tutelacollettiva ivi disciplinata alle sole domande proposte contro impreseaventi la propria sede nel territorio dello Stato italiano» (pag. 9 dellasentenza impugnata).Ha poi concluso con l’affermare «Ad ogni modo, la competenzadel giudice italiano risulta correttamente incardinata, nella specie,anche alla stregua dei criteri di cui all’art. 140-bis del Codice delConsumo.Numero registro generale 5427/2025CC 20.02.2026 Numero sezionale 717/2026Ric. n. 5427/2025 Numero di raccolta generale 11865/2026Pres L.A.

ScaranoData pubblicazione 29/04/2026Est.

I. AmbrosiPremessa la compartecipazione della società [OSCURATO:SOCIETA] alleapplicazione, come evidenziato dall’appellante, la regola di cui all’art.17, comma 2, del Regolamento CE n. 1215/2012, secondo cui“qualora la controparte del consumatore non abbia il propriodomicilio in uno Stato membro ma possieda una succursale,un’agenzia o qualsiasi altra sede d’attività in uno Stato membro,essa è considerata, per le controversie relative al loro esercizio,come avente domicilio in quest’ultimo Stato membro”.L’azione collettiva proposta può quindi ritenersi validamenteincardinata anche nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA], dovendoin tal senso riformarsi la sentenza di primo grado» (pag. 10 dellasentenza impugnata).2.3.

L’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dallasocietà ricorrente incidentale ritiene dirimente stabilire sel’equiparazione della società [OSCURATO:SOCIETA]. ad una “agenzia”,“succursale”, “stabile organizzazione” e “sede di attività” ovvero“consociata” di [OSCURATO:SOCIETA] s.a., qualificata, a sua volta, come“capogruppo” sia corretta o meno, stante la natura delle due societàMSC [OSCURATO:SOCIETA]. (società di diritto italiano) e [OSCURATO:SOCIETA] SA(società di diritto svizzero) quali soggetti giuridici distinti, dotati dipartite IVA, sedi legali e organizzazioni di mezzi distinte, ovvero seil ruolo svolto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. nella vicenda inesame di «fornitore di servizi di consulenza e di supporto alle attivitàdi vendita svolte in Italia dalla [OSCURATO:SOCIETA] SA» sia circostanzasufficiente, secondo il diritto eurounitario, a radicare la competenzadel giudice adito, come verificatosi nella fattispecie in esame,17 Regolamento CE 1215/2012.2.4.

Non si rinvengono precedenti specifici di questa Corte, aSezioni Unite, idonei a consentire a questo Collegio di decidere aiNumero registro generale 5427/2025CC 20.02.2026 Numero sezionale 717/2026Ric. n. 5427/2025 Numero di raccolta generale 11865/2026Pres L.A.

ScaranoData pubblicazione 29/04/2026Est.

I. Ambrosisensi dell’art. 374, primo comma, c.p.c., la questione digiurisdizione.Viceversa, questa Corte ha già ravvisato la sussistenza dellagiurisdizione del giudice italiano in relazione agli artt. 15, paragrafo1, e 16, paragrafo 1, della Convenzione di Lugano del 30 ottobre2007 in diverse fattispecie di tutela dei consumatori italiani:- sulla domanda risarcitoria per responsabilità contrattualeformulata dal consumatore nei confronti di un istituto di credito didiritto svizzero, che abbia svolto o svolga o abbia diretto o diriga inItalia, anche per il tramite di mandatari o di società strettamentecollegate, attività professionali cui sia riconducibile il contratto percui è causa (Cass. Sez.

U, 4/03/2019 n. 6280; fattispecie peraltrorichiamata dalla stessa Corte d’appello con la sentenza quiimpugnata; nello stesso senso, cfr. Cass. Sez.

U, 12/04/2023 n.9782; nella specie, si trattava della dedotta nullità di un contratto diconto corrente personale, concluso in Italia in violazione dell'art. 132T.U.B. - per svolgimento di attività bancaria non autorizzata dallaBanca d'Italia - e collegato ad un rapporto bancario costituito intrust, mediante l'intervento di una società estera, avente il ruolo digestore patrimoniale, che aveva promosso l'operazione e,comunque, collaborato alla sua conclusione nell'interesse della bancasvizzera convenuta);- ancora, applicando il criterio del foro del consumatore di cuialla citata Convenzione, ai rapporti tra avvocato e cliente conriguardo ad un’azione contrattuale proposta dal primo nei confrontidel secondo (Cass. Sez.

U, 4/03/2021 n. 6001);- più di recente, affermando la giurisdizione italiana anche inordine all’azione di responsabilità contrattuale intentata da unconsumatore domiciliato in Italia nei confronti di un istituto di creditodi diritto svizzero in virtù del criterio della "direzione dell'attività", dicui all'art. 15, par. 1, lett. c, della Convenzione di Lugano,allorquando il detto istituto abbia svolto attività di sollecitazione alNumero registro generale 5427/2025CC 20.02.2026 Numero sezionale 717/2026Ric. n. 5427/2025 Numero di raccolta generale 11865/2026Pres L.A.

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I. Ambrosipubblico attraverso soggetti che si presentino quali suoi agenti omediatori o che, appartenendo allo stesso gruppo o essendo in altromodo ad esso legati, abbiano comunque indotto un pubblicoaffidamento circa la riferibilità del proprio operato all'unitario centrodi interessi facente capo alla medesima banca (Nella specie - relativaalla domanda risarcitoria proposta da una consumatrice italiana neiconfronti di due istituti di credito elvetici per l'inadempimento di duecontratti di investimento finanziario, formalmente conclusi inSvizzera, ma all'esito dell'attività di intermediazione svolta in Italia,da due soggetti successivamente imputati per truffa -, la S.C. hadichiarato la giurisdizione del giudice italiano, cassando con rinvio lasentenza di secondo grado che aveva affermato, invece, lagiurisdizione svizzera, sebbene l'appellante avesse prospettato losvolgimento, da parte delle banche convenute, di un'attività direttaverso l'Italia, estrinsecatasi nella sollecitazione all'investimento adopera dei due intermediari coinvolti, uno dei quali aveva financoraccolto la proposta della cliente, in virtù di specifica delega, pressola sede italiana di una banca appartenente allo stesso gruppodell'omologa svizzera, Cass. Sez.

U, 8/07/2024 n. 18636).- sulla domanda proposta dal consumatore [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], la giurisdizione spetta al giudiceitaliano, se l'attività del professionista risulta "diretta, con qualsiasimezzo, verso" lo Stato di residenza del consumatore; rilevano a talfine - con valutazione da compiersi caso per caso e con esame ditutti gli elementi disponibili - il fatto che il professionista abbia odichiari di avere un numero elevato di clienti nello stato di residenzadel consumatore e la circostanza che attività promuova lasollecitazione al pubblico, pur se su aspetti serventi o strumentali,anche ricorrendo ad agenti o mediatori, mentre è irrilevante che ilcontratto sia stato concluso all'estero; nella fattispecie, unaconsumatrice italiana, residente in Italia, aveva concluso in Svizzeraun mandato fiduciario ad investire in fondi esteri la liquidità ottenutaNumero registro generale 5427/2025CC 20.02.2026 Numero sezionale 717/2026Ric. n. 5427/2025 Numero di raccolta generale 11865/2026Pres L.A.

ScaranoData pubblicazione 29/04/2026Est.

I. Ambrosia seguito di successione ereditaria, v.

Cass. Sez.

U, 18/02/2025 n.4124).3.

Attesa la sollevata questione di giurisdizione va disposta larimessione della causa alle Sezioni Unite di questa Corte ex art. 374,1° comma c.p.c., con rinvio della causa a nuovo ruolo.

P.Q.MLa Corte rimette la causa alle Sezioni Unite della Corte, e rinviaa nuovo ruolo.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della SezioneTerza Civile, il 20 febbraio 2026Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA]Angelo eNumero registro generale 5427/2025CC 20.02.2026 Numero sezionale 717/2026Ric. n. 5427/2025 Numero di raccolta generale 11865/2026Pres L.A. ScaranoData pubblicazione 29/04/2026Est. I. AmbrosiPaolo Gatto, giusta procura in calce al controricorso, con domiciliodigitale ex lege;- controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA]Angelo ePaolo Gatto, giusta procura in calce al controricorso, con domiciliodigitale ex lege;- controricorrente, ricorrente incidentale -avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 3483/2024,pubblicata il 5 settembre 2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 febbraio2026 dalla Consigliera Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].1. Con atto di citazione del novembre 2020, l’AssociazioneCodici - Centro per i Diritti del Cittadino propose azione di classe aisensi dell’art. 140-bis d.lgs. 6 settembre 2005 n. 206 (Codice delconsumo) con cui conveniva dinanzi al Tribunale di Napoli le societàMSC [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA] S.A., denunciando l’adozione dipratiche commerciali ingannevoli e scorrette rispetto ai viaggicrocieristici organizzati dalle convenute.In particolare, l’azione proposta era riferita a due distinte classidi crocieristi che avevano acquistato pacchetti turistici per l’itinerariosvolto dalla nave “MSC Armonia”, con riguardo, quanto al primogruppo, all’imbarco del 3 giugno 2019, e, quanto al secondo, agliimbarchi successivi alla data del 10 giugno 2019.Per i pacchetti di viaggio in oggetto era prevista una tappa didue giorni nell’isola di Cuba, con scalo nella capitale L’Avana. Taletappa, tuttavia, era cancellata a seguito del blocco della navigazioneverso i porti dell’isola, imposto con provvedimento del DipartimentoNumero registro generale 5427/2025CC 20.02.2026 Numero sezionale 717/2026Ric. n. 5427/2025 Numero di raccolta generale 11865/2026Pres L.A. ScaranoData pubblicazione 29/04/2026Est. I. [OSCURATO:PERSONA] degli [OSCURATO:PERSONA] d’America, emesso in data 4.6.2019. Perl’effetto, l’itinerario di viaggio inizialmente convenuto subiva rilevantimodifiche, con sostituzione della tappa a Cuba mediante tappealternate presso gli scali di [OSCURATO:PERSONA], in Florida, e [OSCURATO:PERSONA], inMessico.Esponeva l’Associazione che a seguito di tali eventi le societàconvenute avevano posto in essere pratiche commerciali ingannevolie omissive, non avvisando tempestivamente i viaggiatori dellamodifica dell’itinerario di viaggio e non informandoli adeguatamentecirca la possibilità di ottenere una riduzione del prezzo o di recederedal contratto senza il pagamento delle penali di cancellazione. Alcontrario, le fuorvianti comunicazioni trasmesse dalla compagniaavevano indotto i consumatori in errore, condizionandone le scelte einducendoli ad avvalersi della crociera con il programma variato,senza poter esercitare il diritto di recesso previsto dall’art. 41 delCodice del Turismo.L’[OSCURATO:PERSONA] agiva, quindi, al fine di sentir condannarele convenute al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimonialida pratica commerciale scorretta. In particolare, chiedevacondannarsi le società organizzatrici al rimborso della metà delprezzo versato per ciascun pacchetto turistico, domandando, altresì,la condanna delle convenute al pagamento della somma di €1.000,00 in favore di ciascun partecipante all’azione collettiva, qualeristoro del danno subito in conseguenza della violazione delle normeposte a tutela del consumatore. Infine, l’Associazione domandava ilrisarcimento del “danno da vacanza rovinata”, stimato nella sommadi € 800,00 in favore di ciascun partecipante per il quale la crocieraaveva costituito il viaggio di nozze, e nella minor somma di € 500,00per ciascun altro partecipante.Numero registro generale 5427/2025CC 20.02.2026 Numero sezionale 717/2026Ric. n. 5427/2025 Numero di raccolta generale 11865/2026Pres L.A. ScaranoData pubblicazione 29/04/2026Est. I. AmbrosiSi costituirono entrambe le convenute, [OSCURATO:SOCIETA]. eMSC Cruises S.A., contestando in via preliminare l’ammissibilitàdell’azione per disomogeneità dei diritti dei chiamati alla classe.Ancora in via preliminare, [OSCURATO:SOCIETA]. eccepì il propriodifetto di legittimazione passiva, non avendo rivestito il ruolo diorganizzatore o di venditore delle crociere in questione; a supportodi tale asserzione, la società richiamava le [OSCURATO:PERSONA] divendita, ove era chiarito che i pacchetti turistici erano organizzati evenduti dalla società [OSCURATO:SOCIETA]; circostanza ricavabile, altresì, daidocumenti di conferma delle prenotazioni e dalle ricevute dipagamento prodotte dalla stessa Associazione attrice.La società [OSCURATO:SOCIETA] S.A., premettendo di avere la propriasede legale in Svizzera, eccepì, invece, il difetto di giurisdizione delgiudice italiano rispetto all’azione di classe proposta. A tal fine,evidenziò che la tutela collettiva invocata dall’Associazione, daazionarsi nelle forme previste dall’art. 140-bis del Codice delconsumo, non costituisse uno strumento esperibile nei confronti diuna società avente la propria sede in uno Stato estero, trattandosidi un’eventualità estranea ai criteri di individuazione del forocompetente previsti dalla norma speciale.Nel merito, entrambe le società resistettero agli avversiaddebiti, sottolineando sia l’impossibilità sopravvenuta dellaprestazione come originariamente pattuita, dipendente dacircostanze non imputabili all’organizzatore del viaggio, sia lacorrettezza del proprio comportamento, avendo tempestivamenteinformato i viaggiatori dell’annullamento della tappa a Cuba,offrendo una adeguata riduzione del prezzo e la possibilità di optareper un diverso itinerario senza pagamento di penali.L’atto di citazione venne notificato anche al Pubblico Ministeropresso il Tribunale di Napoli ai sensi dell’art. 140-bis del d.l.vo[OSCURATO:DATA_NASCITA] n.206.Numero registro generale 5427/2025CC 20.02.2026 Numero sezionale 717/2026Ric. n. 5427/2025 Numero di raccolta generale 11865/2026Pres L.A. ScaranoData pubblicazione 29/04/2026Est. I. AmbrosiIl Tribunale di Napoli, con sentenza n. 2224/2022, ritenutal’ammissibilità dell’azione proposta, rigettò la domanda proposta neiconfronti della società [OSCURATO:SOCIETA]. per difetto dilegittimazione passiva e dichiarò il difetto di giurisdizione del GiudiceItaliano rispetto alla domanda proposta nei confronti della societàMSC Cruises S.A., compensando per intero tra le parti le spese dilite.Per quanto ancora di rilievo, il Tribunale aderì alle deduzionidella società [OSCURATO:SOCIETA]., ritenendola estranea al rapportocontrattuale intercorso tra i consumatori e la società svizzera MSCCruises s.a.. In proposito, il primo giudice evidenziò la diversa naturadelle attività svolte dalle due società, riferendo alla consociata MSCCrociere la sola fornitura di servizi di consulenza e di supporto allecome le conferme di prenotazione e le fatture emesse ai viaggiatoricontenessero il solo riferimento alla società [OSCURATO:SOCIETA],contestualmente escludendo la natura decettiva della stampigliatura“MSC-[OSCURATO:SOCIETA]” presente su tali documenti, trattandosi di unacomponente grafica del logo ufficiale riferibile all’intero Grupposocietario.Quanto alla società [OSCURATO:SOCIETA] s.a., il primo giudice ritenneche, eliso il collegamento con la società italiana [OSCURATO:SOCIETA], ladomanda proposta - azionata nelle forme della tutela collettivaratione temporis applicabile - non potesse essere indirizzata neiconfronti di un’impresa avente la propria sede al di fuori del territoriodello Stato italiano.2. Avverso tale pronuncia propose appello l’AssociazioneCodici, deducendone l’erroneità in punto di qualificazione delledoglianze promosse nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA], nonchéin ordine al ritenuto difetto di giurisdizione rispetto alla posizionedella capogruppo [OSCURATO:SOCIETA]. Chiese, pertanto, rimettersi ex art.Numero registro generale 5427/2025CC 20.02.2026 Numero sezionale 717/2026Ric. n. 5427/2025 Numero di raccolta generale 11865/2026Pres L.A. ScaranoData pubblicazione 29/04/2026Est. I. Ambrosi353 c.p.c. la causa al primo giudice per l’adozione dei provvedimentidi cui all’art. 140 bis, comma 9 del Codice del consumo.Si costituirono in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]. e MSC Cruisess.a., con distinti atti, resistendo all’appello e chiedendone il rigetto.La Corte d’appello di Napoli, con la sentenza qui impugnata, inparziale accoglimento dell’appello ed in parziale riforma dellasentenza appellata, dichiarò ammissibile l’azione di classe propostanei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA] S.A. e sussistente lalegittimazione passiva della società [OSCURATO:SOCIETA]., rigettò ledomande attoree nel merito, con integrale compensazione dellespese del doppio grado di giudizio.3. Avverso la sentenza della Corte d’appello qui impugnata,l’[OSCURATO:PERSONA] - Centro per i Diritti del Cittadino ha propostoricorso per cassazione fondato sulla base di tre motivid'impugnazione; hanno resistito con distinti atti di controricorso MSCCrociere e [OSCURATO:SOCIETA] e quest’ultima, a sua volta, ha propostoricorso incidentale sorretto da un unico motivo di impugnazione; atale ricorso incidentale ha resistito la ricorrente principale.4. la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanzacamerale ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c.;La ricorrente e le controricorrenti hanno depositato rispettivememorie.Ragioni della decisione1. con il ricorso principale, l’[OSCURATO:PERSONA] - Centro per iDiritti del Cittadino denuncia:1.1. con il primo motivo, la “violazione e/o falsa applicazioneart. 353 c.p.c. (vigente ratione temporis), in relazione all’art. 360 c.1 n. 3) c.p.c.”; in particolare, lamenta l’errore commesso dal Giudiced'appello che, pur avendo ritenuto sussistente il vizio dedotto dallaassociazione allora appellante, odierna ricorrente, per aver il giudicedi primo grado erroneamente dichiarato il proprio difetto digiurisdizione, non ha ritenuto applicabile la disciplina di cui all'art.CC [OSCURATO:DATA_NASCITA] Numero registro generale 5427/2025Ric. n. 5427/2025 Numero sezionale 717/2026Pres L.A. ScaranoNumero di raccolta generale 11865/2026Est. I. AmbrosiData pubblicazione 29/04/2026353 c.p.c., per come vigente al momento di proposizione delladomanda.1.2. con il secondo motivo di ricorso principale, la “nullità dellasentenza per violazione o falsa applicazione dell'art. 140 bis nn. 9 e11 cod. del consumo in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 en. 4” in quanto il Giudice d’appello avrebbe errato nel non censurare,adeguatamente, il pur rilevato omesso svolgimento nel giudizio diprime cure dell’attività istruttoria.1.3. con il terzo motivo, in via subordinata, la “violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 354 u.c. c.p.c. (vigente ratione temporis)in combinato disposto con l’art. 140-bis, c. 9, cod. Cons. (vigenteratione temporis), in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3) c.p.c. nonché inrelazione all’art. 360 c. 1 n. 5) c.p.c.”; l’Associazione ricorrenteevidenzia l'erroneità della decisione del Giudice dell'appello per averritenuto preclusa la possibilità di adottare i provvedimenti di cuiall'art. 140-bis, comma 9, Codice del consumo, ciò costituendo, alcontrario, un suo preciso onere.2. Con l’unico motivo di ricorso incidentale, la società MSCCruises S.A. censura la “Violazione e falsa applicazione dell’art.17par. 2 Regolamento (Ue) n. 1215/2012 del [OSCURATO:PERSONA] edel Consiglio del 12 dicembre 2012 concernente la competenzagiurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni inmateria civile e commerciale e degli artt. 15 par. 1 e 16 par. 1 dellaConvenzione di Lugano concernente la competenza giurisdizionale, ilriconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile ecommerciali sottoscritta il 30 ottobre 2007 ratificata dall’UnioneEuropea con decisione del Consiglio del 27 ottobre 2008 -Impugnazione ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 3 cod. proc. civ.”; inparticolare, contesta la motivazione della Corte d’appello che, afronte del domicilio svizzero di [OSCURATO:SOCIETA] S.A., invece di applicarealla controversia la Convenzione di Lugano del 2007, ha applicato ilRegolamento UE n.1215/2012.Numero registro generale 5427/2025CC 20.02.2026 Numero sezionale 717/2026Ric. n. 5427/2025 Numero di raccolta generale 11865/2026Pres L.A. ScaranoData pubblicazione 29/04/2026Est. I. AmbrosiEvidenzia la ricorrente incidentale che l’applicazione dellaConvenzione “avrebbe correttamente comportato l’inutilizzabilitànella fattispecie dell’art. 140-bis Codice del Consumo, in quantol’azione avrebbe dovuto proporsi, alternativamente, o in Svizzera opresso il domicilio di parte attrice; in tale ultima ipotesi, tuttavia,solo i consumatori con il proprio domicilio a Napoli avrebbero potutovalidamente agire anche ex art. 140-bis Codice del Consumo difronte al Tribunale di Napoli, mentre gli altri consumatori avrebberopotuto eleggere domicilio a Roma presso la sede di AssociazioneCodici e ivi proporre l’azione in questione, ovvero rivolgersi aiTribunali dei rispettivi domicili; il gruppo di consumatori in questioneera, infatti, piuttosto eterogeneo comprendendo al suo internoconsumatori, oltre che residenti in Campania, anche di Genova,Milano, Bergamo, Trento, Lucca, Vicenza, Roma, [OSCURATO:PERSONA](oltre che spagnoli)” (cfr. in controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. pagg.27 e 28).Contesta altresì che la Corte d’appello per ritenere applicabileil sopra citato Reg. UE avrebbe qualificato impropriamente MSCCrociere, prima, come “consociata italiana” e, poi, come “unasuccursale, un’agenzia o qualsiasi altra sede d’attività” di MSCCruises quale asserita “impresa capogruppo”, al fine di giustificarel’esperibilità dell’azione ex art. 140-bis Codice del Consumo neiconfronti di quest’ultima.2.1. In via pregiudiziale, va esaminato l’unico motivo di ricorsoincidentale (tardivo) con cui la controricorrente società MSC Cruisess.a. ha sollevato una questione di giurisdizione che induce questoCollegio a disporre la trasmissione degli atti al [OSCURATO:PERSONA] Presidente dellaCorte di cassazione, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unitedi questa Corte.La questione trova origine nella decisione del giudice d’appelloche, in riforma della sentenza di primo grado, ha ritenuto applicabileal caso di specie la disposizione di cui all’art. 17, par. 2, delCC [OSCURATO:DATA_NASCITA] Numero registro generale 5427/2025Ric. n. 5427/2025 Numero sezionale 717/2026Pres L.A. ScaranoNumero di raccolta generale 11865/2026Est. I. AmbrosiData pubblicazione 29/04/2026Regolamento (UE) n. 1215/2012 del [OSCURATO:PERSONA] e delConsiglio del 12 dicembre 2012 concernente la competenzagiurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni inmateria civile e commerciale. Secondo la prospettazione dellasocietà ricorrente incidentale, viceversa, avrebbe dovuto applicarealla controversia l’art. 16 della Convenzione di Lugano del 2007, par.1 , con la conseguenza che l’azione di classe ex art. 140-bis delCodice del consumo avrebbe potuto essere esperita innanzi alTribunale di Napoli solamente dai consumatori ivi domicialiti, mentreper gli altri, sarebbe stato necessario eleggere domicilio a Romapresso la sede della [OSCURATO:PERSONA] e ivi proporre l’azione inquestione ovvero rivolgersi ai Tribunali dei rispettivi domicili.2.2. Giova ripercorrere l’iter decisionale tracciato dallapronuncia impugnata. Nello specifico, la Corte d’appello ha anzituttopremesso il contesto normativo di riferimento: «Nel caso di specie,vertendosi in ipotesi di società avente sede in Svizzera, va richiamatala Convenzione concernente la competenza giurisdizionale el’esecuzione delle decisioni in materia civile e commercialesottoscritta a Lugano il 30 ottobre 2007, ratificata dall’UnioneEuropea con decisione del Consiglio del 27.11.2008 ed entrata invigore, nei rapporti tra Unione Europea e Confederazione elvetica, indata 1.1.2011.In particolare, la fattispecie oggetto del presente giudizio devereputarsi regolata dai primi paragrafi degli artt. 15 e 16 dellaConvenzione di Lugano.Difatti, ai sensi dell’art. 15, “salve le disposizioni dell’articolo 4e dell’articolo 5, paragrafo 5, la competenza in materia di contratticonclusi da una persona, il consumatore, per un uso che possaessere considerato estraneo alla sua attività professionale è regolatadalla presente sezione: a) qualora si tratti di una vendita a rate dibeni mobili materiali; o b) qualora si tratti di un prestito con rimborsorateizzato o di un’altra operazione di credito, connessi con ilCC 20.02.2026 Numero registro generale 5427/2025Ric. n. 5427/2025 Numero sezionale 717/2026Pres L.A. ScaranoNumero di raccolta generale 11865/2026Est. I. AmbrosiData pubblicazione 29/04/2026finanziamento di una vendita di tali beni; o c) in tutti gli altri casi,qualora il contratto sia stato concluso con una persona le cui attivitàcommerciali o professionali si svolgono nello Stato vincolato dallapresente convenzione in cui è domiciliato il consumatore o sonodirette, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato o verso una pluralitàdi Stati comprendente tale Stato, purché il contratto rientrinell’ambito di dette attività”.Il successivo art. 16 sancisce invece che “l’azione delconsumatore avverso la controparte contrattuale può essereproposta o davanti al giudice dello Stato vincolato dalla presenteconvenzione nel cui territorio è domiciliata tale parte, o davanti algiudice del luogo in cui è domiciliato il consumatore”.Le norme appena richiamate sono di tenore identico a quelledi cui ai primi paragrafi degli artt. 15 e 16 del Regolamento CE n.44/2001 del Consiglio, concernente la competenza giurisdizionale, ilriconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile ecommerciale, successivamente rifuso nel Regolamento n.1215/2012, il cui art. 18, a sua volta, dispone che “l’azione delconsumatore contro l’altra parte del contratto può essere propostadavanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui èdomiciliata tale parte o, indipendentemente dal domicilio dell’altraparte, davanti alle autorità giurisdizionali del luogo in cui èdomiciliato il consumatore”» (così test. Nelle pag. 8 e 9 dellasentenza impugnata).Tracciato il quadro del contesto normativo di riferimento, laCorte partenopea ha ritenuto, per un verso, non contestata la qualitàdi “consumatori” dei soggetti promotori dell’azione di classeoriginaria e per l’altro, la sussistenza della giurisdizione italianarispetto alle posizioni giuridiche soggettive a tale qualitàpresupposte.Al riguardo, ha testualmente affermato «Sussiste, infatti,l’ulteriore presupposto richiesto dalla normativa comunitaria, e cioèNumero registro generale 5427/2025CC 20.02.2026 Numero sezionale 717/2026Ric. n. 5427/2025 Numero di raccolta generale 11865/2026Pres L.A. ScaranoData pubblicazione 29/04/2026Est. I. Ambrosiquello per cui le attività commerciali o professionali della persona (oimpresa) con cui il consumatore conclude il contratto devonosvolgersi nello Stato del domicilio del consumatore o esserecomunque dirette, «con qualsiasi mezzo», verso tale Stato o versouna pluralità di Stati comprendente tale Stato. Tale requisito, inparticolare, risulta integrato ogni qualvolta le attività in oggettosiano offerte alla potenziale clientela di quello Stato (Cass. Sez. Un.n. 9782/2023, Cass. Sez. Un. n. 6001/2021, Cass. Sez. Un. n.6280/2019, Cass. Sez. Un. n. 11532/2009)» (pag. 9 della sentenzaimpugnata).La Corte d’appello ha poi aggiunto che «Nella specie, l’attivitàdella convenuta [OSCURATO:SOCIETA] integra, nel tenore delle norme soprariportate, un’attività indubbiamente diretta verso lo Stato italiano,essendo volta alla commercializzazione di pacchetti di viaggio pressola clientela italiana. Tale attività è inoltre svolta avvalendosi deiservizi di consulenza e supporto affidati alla consociata italiana MSCCrociere, che, spendendo una ragione sociale in parte coincidentecon quella della impresa capogruppo, ha contribuito a indurre nelpubblico un affidamento sull’unitarietà del centro di interessi diriferimento (sul punto, si veda Cass. Sez. Un. n. 6280/2019)» (pag.9 della sentenza impugnata).Ha affermato, in proposito, di non condividere «l’assuntosecondo cui, nel dettare i criteri utili ai fini dell’individuazione del forocompetente rispetto alle azioni di classe, l’art. 140-bis limiti la tutelacollettiva ivi disciplinata alle sole domande proposte contro impreseaventi la propria sede nel territorio dello Stato italiano» (pag. 9 dellasentenza impugnata).Ha poi concluso con l’affermare «Ad ogni modo, la competenzadel giudice italiano risulta correttamente incardinata, nella specie,anche alla stregua dei criteri di cui all’art. 140-bis del Codice delConsumo.Numero registro generale 5427/2025CC 20.02.2026 Numero sezionale 717/2026Ric. n. 5427/2025 Numero di raccolta generale 11865/2026Pres L.A. ScaranoData pubblicazione 29/04/2026Est. I. AmbrosiPremessa la compartecipazione della società [OSCURATO:SOCIETA] alleapplicazione, come evidenziato dall’appellante, la regola di cui all’art.17, comma 2, del Regolamento CE n. 1215/2012, secondo cui“qualora la controparte del consumatore non abbia il propriodomicilio in uno Stato membro ma possieda una succursale,un’agenzia o qualsiasi altra sede d’attività in uno Stato membro,essa è considerata, per le controversie relative al loro esercizio,come avente domicilio in quest’ultimo Stato membro”.L’azione collettiva proposta può quindi ritenersi validamenteincardinata anche nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA], dovendoin tal senso riformarsi la sentenza di primo grado» (pag. 10 dellasentenza impugnata).2.3. L’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dallasocietà ricorrente incidentale ritiene dirimente stabilire sel’equiparazione della società [OSCURATO:SOCIETA]. ad una “agenzia”,“succursale”, “stabile organizzazione” e “sede di attività” ovvero“consociata” di [OSCURATO:SOCIETA] s.a., qualificata, a sua volta, come“capogruppo” sia corretta o meno, stante la natura delle due societàMSC [OSCURATO:SOCIETA]. (società di diritto italiano) e [OSCURATO:SOCIETA] SA(società di diritto svizzero) quali soggetti giuridici distinti, dotati dipartite IVA, sedi legali e organizzazioni di mezzi distinte, ovvero seil ruolo svolto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. nella vicenda inesame di «fornitore di servizi di consulenza e di supporto alle attivitàdi vendita svolte in Italia dalla [OSCURATO:SOCIETA] SA» sia circostanzasufficiente, secondo il diritto eurounitario, a radicare la competenzadel giudice adito, come verificatosi nella fattispecie in esame,17 Regolamento CE 1215/2012.2.4. Non si rinvengono precedenti specifici di questa Corte, aSezioni Unite, idonei a consentire a questo Collegio di decidere aiNumero registro generale 5427/2025CC 20.02.2026 Numero sezionale 717/2026Ric. n. 5427/2025 Numero di raccolta generale 11865/2026Pres L.A. ScaranoData pubblicazione 29/04/2026Est. I. Ambrosisensi dell’art. 374, primo comma, c.p.c., la questione digiurisdizione.Viceversa, questa Corte ha già ravvisato la sussistenza dellagiurisdizione del giudice italiano in relazione agli artt. 15, paragrafo1, e 16, paragrafo 1, della Convenzione di Lugano del 30 ottobre2007 in diverse fattispecie di tutela dei consumatori italiani:- sulla domanda risarcitoria per responsabilità contrattualeformulata dal consumatore nei confronti di un istituto di credito didiritto svizzero, che abbia svolto o svolga o abbia diretto o diriga inItalia, anche per il tramite di mandatari o di società strettamentecollegate, attività professionali cui sia riconducibile il contratto percui è causa (Cass. Sez. U, 4/03/2019 n. 6280; fattispecie peraltrorichiamata dalla stessa Corte d’appello con la sentenza quiimpugnata; nello stesso senso, cfr. Cass. Sez. U, 12/04/2023 n.9782; nella specie, si trattava della dedotta nullità di un contratto diconto corrente personale, concluso in Italia in violazione dell'art. 132T.U.B. - per svolgimento di attività bancaria non autorizzata dallaBanca d'Italia - e collegato ad un rapporto bancario costituito intrust, mediante l'intervento di una società estera, avente il ruolo digestore patrimoniale, che aveva promosso l'operazione e,comunque, collaborato alla sua conclusione nell'interesse della bancasvizzera convenuta);- ancora, applicando il criterio del foro del consumatore di cuialla citata Convenzione, ai rapporti tra avvocato e cliente conriguardo ad un’azione contrattuale proposta dal primo nei confrontidel secondo (Cass. Sez. U, 4/03/2021 n. 6001);- più di recente, affermando la giurisdizione italiana anche inordine all’azione di responsabilità contrattuale intentata da unconsumatore domiciliato in Italia nei confronti di un istituto di creditodi diritto svizzero in virtù del criterio della "direzione dell'attività", dicui all'art. 15, par. 1, lett. c, della Convenzione di Lugano,allorquando il detto istituto abbia svolto attività di sollecitazione alNumero registro generale 5427/2025CC 20.02.2026 Numero sezionale 717/2026Ric. n. 5427/2025 Numero di raccolta generale 11865/2026Pres L.A. ScaranoData pubblicazione 29/04/2026Est. I. Ambrosipubblico attraverso soggetti che si presentino quali suoi agenti omediatori o che, appartenendo allo stesso gruppo o essendo in altromodo ad esso legati, abbiano comunque indotto un pubblicoaffidamento circa la riferibilità del proprio operato all'unitario centrodi interessi facente capo alla medesima banca (Nella specie - relativaalla domanda risarcitoria proposta da una consumatrice italiana neiconfronti di due istituti di credito elvetici per l'inadempimento di duecontratti di investimento finanziario, formalmente conclusi inSvizzera, ma all'esito dell'attività di intermediazione svolta in Italia,da due soggetti successivamente imputati per truffa -, la S.C. hadichiarato la giurisdizione del giudice italiano, cassando con rinvio lasentenza di secondo grado che aveva affermato, invece, lagiurisdizione svizzera, sebbene l'appellante avesse prospettato losvolgimento, da parte delle banche convenute, di un'attività direttaverso l'Italia, estrinsecatasi nella sollecitazione all'investimento adopera dei due intermediari coinvolti, uno dei quali aveva financoraccolto la proposta della cliente, in virtù di specifica delega, pressola sede italiana di una banca appartenente allo stesso gruppodell'omologa svizzera, Cass. Sez. U, 8/07/2024 n. 18636).- sulla domanda proposta dal consumatore [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], la giurisdizione spetta al giudiceitaliano, se l'attività del professionista risulta "diretta, con qualsiasimezzo, verso" lo Stato di residenza del consumatore; rilevano a talfine - con valutazione da compiersi caso per caso e con esame ditutti gli elementi disponibili - il fatto che il professionista abbia odichiari di avere un numero elevato di clienti nello stato di residenzadel consumatore e la circostanza che attività promuova lasollecitazione al pubblico, pur se su aspetti serventi o strumentali,anche ricorrendo ad agenti o mediatori, mentre è irrilevante che ilcontratto sia stato concluso all'estero; nella fattispecie, unaconsumatrice italiana, residente in Italia, aveva concluso in Svizzeraun mandato fiduciario ad investire in fondi esteri la liquidità ottenutaNumero registro generale 5427/2025CC 20.02.2026 Numero sezionale 717/2026Ric. n. 5427/2025 Numero di raccolta generale 11865/2026Pres L.A. ScaranoData pubblicazione 29/04/2026Est. I. Ambrosia seguito di successione ereditaria, v. Cass. Sez. U, 18/02/2025 n.4124).3. Attesa la sollevata questione di giurisdizione va disposta larimessione della causa alle Sezioni Unite di questa Corte ex art. 374,1° comma c.p.c., con rinvio della causa a nuovo ruolo. P.Q.MLa Corte rimette la causa alle Sezioni Unite della Corte, e rinviaa nuovo ruolo.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della SezioneTerza Civile, il 20 febbraio 2026Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 11865/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris