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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 maggio 2026

Cassazione n. 12826/2026

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aolo Mereu, rappresentata e difesa dall'avv.con indicazione degli indirizzi pec;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA],in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamentedomiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 33, presso lo studiodell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] pec;- controricorrente –Numero registro generale 36556/2019Numero sezionale 1839/2025Numero di raccolta generale 12826/2026Data pubblicazione 05/05/2026e contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GUANA’ SALVATORE,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- intimati -avverso la sentenza n.1165/2019 della CORTE D'APPELLO di GENOVA,pubblicata il 5/8/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del18/6/2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le memorie della ricorrente e dei controricorrenti.1.

Con atto di citazione notificato il 12.06.2006, GiuseppeRubaudo convenne in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Imperia, JolandaDodero, al fine di sentirla condannare alla riduzione in pristino dellocale terrapieno condominiale da lei asseritamente inglobato nel suoappartamento mediante escavazione e creazione di nuovi vani poicollegati soltanto alla sua proprietà esclusiva.L’attore rappresentò, in particolare, che era comproprietario al50% pro indiviso degli immobili-magazzini siti in Imperia, PortoMaurizio, piazza Consoli 1, facenti parte dello stesso edificiocondominiale ove si trovava l’appartamento della convenuta,proprietaria esclusiva dell’unità immobiliare con accesso dalla viaParasio 33, piano 1; tra le parti comuni del condominio, era daricomprendersi anche il locale terrapieno immediatamente sottostanteil pavimento del locale cucina dell’appartamento della convenuta, postosullo stesso piano e in adiacenza agli immobili-magazzini di suaproprietà; durante l’anno 2004, la convenuta aveva illegittimamenteintrapreso alcuni lavori edili, demolendo il piano di calpestio del propriolocale cucina, scavando la zona sottostante (il c.d. terrapieno),eliminando e trasportando altrove la terra e i materiali posti aRic. 2019 n. 36556 sez. 2 - ad. 18-6-2025 -2-Numero registro generale 36556/2019Numero sezionale 1839/2025Numero di raccolta generale 12826/2026Data pubblicazione 05/05/2026riempimento e inglobando il nuovo locale creato, di altezza di circa 2,65ml, nell’appartamento di sua esclusiva proprietà, realizzando ex novoun accesso privato mediante la costruzione di una scala interna e unulteriore accesso direttamente dalla antistante via pubblica; a seguitodi variazione catastale richiesta per «ampliamento-diversadistribuzione degli spazi interni-ristrutturazione», la suddetta unità erastata accatastata al medesimo foglio 7 quale part. 602 sub 14 inImperia via Parasio 57 piano S1-T, ricomprendendo, nella suaconsistenza, anche il vano ricavato dalla escavazione del terrapieno diproprietà comune, in evidente violazione dell’art. 1117, 840 e 1102cod. civ.; già in sede di primo accatastamento dell’edificio nel 1940,effettuato dall’originario unico proprietario, invece, il terrapienorisultava quale confine delle singole unità, da loro evidentementedistinto.1.1.

La convenuta contestò che il terrapieno fosse da considerarsicondominiale e rappresentò che, in ogni caso, costituiva comunquebene sfruttabile unicamente da parte sua.2.

Integrato il contraddittorio nei confronti di tutti i condomini,con sentenza n. 314/2014, il Tribunale di Imperia respinse ladomanda.3.

Con sentenza n. 1165 del 26.06.2019, la Corte d’Appello diGenova, in accoglimento dell’appello di [OSCURATO:PERSONA], affermò lanatura condominiale del terrapieno e ritenne, in conseguenza,illegittimo il comportamento di [OSCURATO:PERSONA], condannandola aripristinare lo stato dei luoghi.4.

Avverso questa sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoper cassazione, affidato a tre motivi, a cui [OSCURATO:PERSONA], GiacomoRubaudo e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali eredi di GiuseppeRubaudo, deceduto nelle more del giudizio, hanno resistito concontroricorso.

I restanti condomini non hanno svolto difese.Ric. 2019 n. 36556 sez. 2 - ad. 18-6-2025 -3-Numero registro generale 36556/2019Numero sezionale 1839/2025Numero di raccolta generale 12826/2026Data pubblicazione 05/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo, articolato, per un primo profilo, inriferimento al n. 5 del comma primo dell’art. 360 cod. proc. civ.,[OSCURATO:PERSONA] ha denunciato l’omesso esame della descrizione ecollocazione del vano, effettuata dal consulente, delle provetestimoniali e delle fotografie prodotte che escluderebbero che il localecollegato all’appartamento sia parte del suolo o del sottosuolo comuneo che su di esso poggi l’edificio; per altro profilo, in riferimento al n. 4,ha lamentato la violazione o falsa applicazione dell’art. 132, comma IIn. 4 cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., per averereso una motivazione meramente apparente sulla natura condominialedel bene; con un terzo profilo di censura, ha prospettato la violazionee falsa applicazione degli art. 2697 e 1117 cod. civ. e 116 cod. proc.civ. per avere la Corte territoriale trascurato le risultanze istruttorie dacui risulterebbe che, in origine, il locale non era un terrapieno, ma unvano autonomo, situato sopra il terreno di fondazione, fruibile soltantose collegato alla sua proprietà individuale e che non svolgeva alcunafunzione di sostegno dell’edificio in quanto non ricavato «nellamuratura perimetrale», con lo scavo delle strutture portanti.Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.La Corte d’appello ha ricostruito la situazione dei luoghi propriosulla base della c.t.u. (v. secondo, terzo e quarto capoverso di pag. 5)e rimarcato che, dalla planimetria originaria, risulta che la strutturaportante dell’edificio condominiale poggiava sul terrapieno posto aconfine sin dal 1940.In particolare, la Corte territoriale ha rilevato che nelleplanimetrie catastali di tale anno, che il consulente nominato haesaminato e elaborato, risulta un terrapieno, così denominato, aconfine dei magazzini; confrontando la mappa catastale della zona e leplanimetrie, egli ha verificato una sostanziale coincidenza delleRic. 2019 n. 36556 sez. 2 - ad. 18-6-2025 -4-Numero registro generale 36556/2019Numero sezionale 1839/2025Numero di raccolta generale 12826/2026Data pubblicazione 05/05/2026dimensioni esterne tra quanto deducibile dai documenti catastali equanto oggi esistente e ha affermato che, in conseguenza, si puòverosimilmente ritenere che la struttura attuale del fabbricato, proprioin quanto portante, sia rimasta immutata; la denominazione di«terrapieno» usata nelle planimetrie catastali fa logicamentepresumere che il materiale presente all'epoca della predisposizionedelle planimetrie del 1940 fosse lo stesso rinvenuto in loco nel corsodei lavori di ristrutturazione della convenuta, come visibile nelle fotoprodotte agli atti; dai documenti catastali risalenti al 1940, emergesenza particolare dubbio che all'epoca il locale terrapieno costituiva ilconfine delle unità poste sia al piano terra (i magazzini sub 1 e 3dell'attore), sia al piano primo (l'alloggio della convenuta): la zonacontroversa, pertanto, proprio in quanto compresa nel perimetrodell'edificio condominiale deve intendersi facente parte del suolocomune perché su di esso vi poggia (e vi poggiava) proprio lo stessoedificio.Così costruita, questa motivazione non è affatto apparente, macompiutamente fondata in fatto e corretta in diritto.Quanto, allora, alla denunciata nullità ex art. 132 n. 4 cod. proc.civ. (esaminata per prima per logica espositiva), questa Corte hacostantemente puntualizzato che, in seguito alla riformulazionedell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l.n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, il sindacatodi legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica delrispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma VI,Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmentemancante o meramente apparente, nel senso della «mancanzaassoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», ovvero si fondisu un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risultiperplessa ed obiettivamente incomprensibile, restando così esclusaRic. 2019 n. 36556 sez. 2 - ad. 18-6-2025 -5-Numero registro generale 36556/2019Numero sezionale 1839/2025Numero di raccolta generale 12826/2026Data pubblicazione 05/05/2026qualunque rilevanza del semplice «difetto di sufficienza» dellamotivazione.

Ricorre, perciò, il vizio denunciato soltanto quando lamotivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia,percepibile il fondamento della decisione, perché recanteargomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprioconvincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito diintegrarla con le più varie, ipotetiche congetture (v.

Sez.

U, Sentenzan. 8053 del 07/04/2014; tra le tante, in ultimo, Cass. Sez. 1, n. 7090del 03/03/2022).Nella specie, invece, non sussiste alcuna delle ipotesi appenadescritte atteso che, come appena evidenziato, la Corte territoriale hadettagliatamente motivato in fatto, sulla base della documentazioneacquisita e delle considerazioni svolte dal consulente tecnico, la naturacondominiale del vano per cui è giudizio.

In tal senso il secondo profilodi censura è infondato.D’altro canto, inammissibile per sua formulazione è il primoprofilo di censura articolato in riferimento al n. 5: il ricorrente percassazione non può rimettere in discussione, contrapponendone unodifforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, trattodall'analisi degli elementi di valutazione disponibili e in sé coerente,perché l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacatodi legittimità, in quanto, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito ilpotere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quellodi controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica,l'esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato diindividuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare leprove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse,quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (tra le tante,in ultimo, Cass. Sez. 5, n. 32505 del 22/11/2023).Ric. 2019 n. 36556 sez. 2 - ad. 18-6-2025 -6-Numero registro generale 36556/2019Numero sezionale 1839/2025Numero di raccolta generale 12826/2026Data pubblicazione 05/05/2026Per altro verso, il vizio denunciabile ex n. 5 del comma I dell'art.360 cod. proc. civ., come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012,conv. in l. n. 134 del 2012, consiste specificamente nell'omesso esamedi un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti daltesto della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituitooggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a direche, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso dellacontroversia); pertanto, l'omesso esame di elementi istruttori nonintegra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualorail fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso inconsiderazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato contodi tutte le risultanze probatorie. (Cass. Sez. 2,n. 17005 del 20/06/2024).Nessuna violazione dell’art. 1117 cod. civ. è, poi, ravvisabileperché la presunzione di comunione è stata correttamente applicata.In particolare, questa Corte ha chiarito che, per «suolo su cui sorgel'edificio», con riferimento al quale l'art. 1117 cod. civ. stabilisce unapresunzione di comunione, deve intendersi quella porzione di terrenosulla quale poggia l'intero edificio e, immediatamente, la sua parteinfima (Cass. Sez. 2, n. 2469 del 22/03/1996; Sez. 2, n. 13102 del30/12/1997; Sez. 2, n. 18091 del 19/12/2002): pertanto, rientrano intale nozione sia la superficie sulla quale poggia il pavimento delpianterreno (non quest’ultimo), sia l'area dove sono infisse lefondazioni, sicché i condomini sono comproprietari non della superficiea livello di campagna, bensì dell'area di terreno sita in profondità -sottostante, cioè, la superficie alla base del fabbricato - sulla qualeposano le fondamenta dell'immobile; anche il terrapieno che sia sulsuolo su cui sorge l'edificio condominiale gode di una presunzione dicomunione, poggiando su di esso l'intero stabile ovvero l'area limitatadai muri perimetrali (Cass. Sez. 3, n. 17881 del 31/08/2011).Ric. 2019 n. 36556 sez. 2 - ad. 18-6-2025 -7-Numero registro generale 36556/2019Numero sezionale 1839/2025Numero di raccolta generale 12826/2026Data pubblicazione 05/05/2026Infine, neppure sussiste la lamentata violazione dell’art. 2697cod. civ. e dell’art. 116 cod. proc. civ.Sul punto, deve qui richiamarsi la giurisprudenza consolidata diquesta Corte secondo cui la violazione del precetto di cui all'art. 2697cod. civ. si configura nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'oneredella prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata inapplicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di unaincongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenutoerroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poichéin questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova,sindacabile in sede di legittimità soltanto per il vizio di cui all'art. 360,n. 5, proc. cod. civ.

Come visto, tuttavia, la denuncia ex n. 5 è statainammissibilmente formulata come richiesta di riesame delle proveacquisite, non con l’indicazione effettiva di un elemento di fattotrascurato, ma idoneo, per la sua portata, a ribaltare l’esito delladecisione.Stesso errore di formulazione si evince nella censura di violazionedell’art. 116 cod. proc. civ.: questa censura è, infatti, ammissibilesoltanto ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o,comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenzadi diversa indicazione normativa - secondo il suo «prudenteapprezzamento», pretendendo di attribuirle un altro e diverso valoreoppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanzaprobatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualorala prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbiadichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudenteapprezzamento; ove si deduca, invece, l’esercizio non corretto del«prudente apprezzamento» della prova, la censura è ammissibile, aisensi del novellato art. 360, I comma, n. 5, cod. proc. civ., soltanto neirigorosi limiti in cui ancora è consentito il sindacato di legittimità suiRic. 2019 n. 36556 sez. 2 - ad. 18-6-2025 -8-Numero registro generale 36556/2019Numero sezionale 1839/2025Numero di raccolta generale 12826/2026Data pubblicazione 05/05/2026vizi di motivazione (Sez.

U, n. 20867 del 30/09/2020; Sez. 6 - 2,Ordinanza n. 27847 del 12/10/2021); nella specie, come detto al punto1.3., tuttavia, la formulazione del profilo ex n. 5 non è risultataadeguata.2.

Con il secondo motivo, articolato in riferimento al n. 4 delcomma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la ricorrente ha lamentato laviolazione e falsa applicazione degli artt. 1117 e 1102 cod. civ., nonchédell’art. 112 cod. proc. civ. e, infine, la nullità della sentenza perviolazione o falsa applicazione dell’art. 132 numero 4 cod. proc. civ. eart. 118 disp. att. cod. proc. civ. in relazione alla legittimità dell’usoparticolare del bene comune: la Corte territoriale non avrebbemotivato perché l’uso esclusivo fosse illegittimo, sebbene ella avesserappresentato, con la comparsa di risposta, sia in primo grado che insecondo grado, che, secondo l’interpretazione della giurisprudenza, èconfigurabile l’utilizzo più intenso della cosa e non è indispensabileassicurare lo stesso uso agli altri condomini; ella, in particolare, avevaeccepito che il vano oggetto di giudizio, seppure fosse statocondominiale, comunque restava raggiungibile esclusivamentedall’immobile in sua proprietà esclusiva, sicché il suo comportamentosarebbe stato legittimo e la domanda di ripristino dello stato dei luoghiinfondata ed emulativa perché in ogni caso l’utilizzo del vano eracomunque strutturalmente precluso agli altri condomini; inconseguenza, ne risultava modulata la facoltà del suo godimento cheavrebbe perciò potuto essere conformato come esclusivo di fatto.Anche questo motivo è in parte inammissibile e in parte infondatoe pertanto segue le sorti del precedente.Innanzitutto, contraddittoriamente è stata prospettata unaomessa pronuncia e, sul medesimo punto, una motivazione apparente:questa Corte ha, infatti, chiarito che il vizio di omessa pronuncia,censurabile ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. per violazioneRic. 2019 n. 36556 sez. 2 - ad. 18-6-2025 -9-Numero registro generale 36556/2019Numero sezionale 1839/2025Numero di raccolta generale 12826/2026Data pubblicazione 05/05/2026dell'art. 112 cod. proc. civ., ricorre ove il giudice omettacompletamente di adottare un qualsiasi provvedimento, anche soltantoimplicito, di accoglimento o di rigetto sulla domanda o sull'eccezionesottoposta al suo esame, comunque indispensabile per la soluzione delcaso concreto, mentre il vizio di omessa motivazione, dopo lariformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., presupponeche un esame della questione oggetto di doglianza vi sia stato, ma siaaffetto dalla totale pretermissione di uno specifico fatto storico oppuresi sia tradotto nella mancanza assoluta di motivazione, nellamotivazione apparente, nella motivazione perplessa o incomprensibileo nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili (Cass. Sez. 5,n. 27551 del 23/10/2024).Ciò precisato, l’eccezione della possibilità di uso di fattoconformato come esclusivo, formulata a difesa, è stata certamenteesaminata perché la Corte territoriale ha proprio ritenuto la violazionedell’art. 1102 cod. civ. nel fatto che la ricorrente, inglobandonell’appartamento di sua proprietà lo spazio del terrapieno da cui èstato ricavato il vano (pag. 5 ultimo cpv), ha escluso gli altri condominidall’utilizzo di un bene comune, riservandosene l’accesso esclusivo.É vero, allora, che la nozione di pari uso della cosa comune, aglieffetti dell'art. 1102 cod. civ., non dev’essere intesa nei termini diassoluta identità dell'utilizzazione del bene da parte di ciascuncomproprietario, in quanto l'identità nel tempo e nello spazio di taleuso comporterebbe un sostanziale divieto per ogni partecipante diservirsi del bene a proprio esclusivo o particolare vantaggio, pureladdove non risulti alterato il rapporto di equilibrio tra i condomini nelgodimento dell'oggetto della comunione (Cass. Sez. 2, n. 7466 del14/04/2015; Sez. 2, n. 6458 del 06/03/2019).È vero altresì, tuttavia, che i limiti posti dall'art. 1102 cod. civ.implicano che sia comunque garantita agli altri comunisti l'ordinariaRic. 2019 n. 36556 sez. 2 - ad. 18-6-2025 -10-Numero registro generale 36556/2019Numero sezionale 1839/2025Numero di raccolta generale 12826/2026Data pubblicazione 05/05/2026accessibilità ed il godimento comune della res, circostanza che deveessere provata dal partecipante che pretende di usare il bene in modoparticolare (cfr. Sez. 2 - , Sentenza n. 8177 del 14/03/2022).In tal senso, la Corte d’appello ha correttamente rimarcato (pag.4, penultimo cpv), che è irrilevante che al momento dell’appropriazioneil suolo non fosse utilizzato in alcun modo da parte degli altricondomini, perché da un canto sussisteva ab origine la funzione disostegno del terrapieno e, d’altro canto, era sufficiente la assolutapreclusione della «mera possibilità di utilizzazione» da parte degli altricondomini.Questa argomentazione è pienamente conforme ai principistabiliti da questa Corte in materia di uso comune, ribaditi peraltroanche nella pronuncia invocata dalla ricorrente a sostegno del suoricorso (n. 234/2016, non mass.).

Anche in questa pronuncia, infatti,è puntualizzato che la «edificazione di un locale suscettibile diautonomo sfruttamento economico al di sotto del sedime ove sorge ilfabbricato sottrae per definizione a qualunque utilizzo collettivo parterilevante della cosa comune» e, pertanto, esorbita dai «confiniapplicativi» dell’art. 1102 cod. civ.3.

Con il terzo e ultimo motivo, la ricorrente denunzia laviolazione e falsa applicazione degli artt. 1117 e 1102 cod. civ. edell’art. 11 delle preleggi, nonché, ancora una volta, la nullità dellasentenza ex art. 360 n.4 per violazione o falsa applicazione dell’art.132 comma II n. 4 cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc.civ. in relazione all’applicabilità della presunzione di proprietà comuneex art. 1117 cod. civ. a un edificio costruito prima del 1940.Il motivo è infondato.Come riportato già nella sentenza impugnata, la disciplina dellacomunione e del condominio negli edifici dettata dal codice del 1865 èstata abrogata dall'attuale codice civile, il quale regola compiutamenteRic. 2019 n. 36556 sez. 2 - ad. 18-6-2025 -11-Numero registro generale 36556/2019Numero sezionale 1839/2025Numero di raccolta generale 12826/2026Data pubblicazione 05/05/2026l'intera materia: pertanto, in difetto di espressa disposizionetransitoria, la disciplina dettata dal codice del 1865 non può trovareapplicazione nella controversia attinente l'individuazione dei diritti dicondominio, ancorché si tratti di fabbricato preesistente e l’attribuzionedelle parti comuni viene ad essere regolata dall'art. 1117 cod. civ.vigente, le cui disposizioni, per le ragioni richiamate sopra, si applicanoanche agli edifici costruiti prima dell'entrata in vigore del nuovo testo.L'art. 1117 cod. civ. riguarda, dunque, proprio l'attribuzione dellaproprietà comune in difetto di titolo che espressamente disponga deldiritto sulle cose, sugli impianti e sui servizi e stabilisce che tra iproprietari dei diversi piani di un edificio forma oggetto di proprietàcomune, se il contrario non risulta dal titolo, una serie di cose indicateespressamente o richiamate per relationem (Cass. Sez. 2, n. 5948 del1998, in motivazione, con indicazione di numerosi precedenti rilevanti).Se il titolo non dispone altrimenti (ovverosia, se non esiste untitolo, che disciplini l'attribuzione delle parti comuni e stabilisca quali diesse siano comuni e quali no), si «presume» che le cose, gli impiantied i servizi appartengano ai condomini in comproprietà e ciascuno diloro abbia diritto a goderne.Peraltro, anche secondo il codice civile del 1865, nel silenzio deititoli di proprietà, dovevano presumersi come condominiali tutte leentità strutturali e le parti di un edificio in condominio, che sonodestinate all'uso comune (cfr. Sez. 2, n. 2964 del 09/10/1972).Per tali motivi il ricorso è respinto, con inevitabile aggravio dispese per la parte soccombente.Non v’è luogo a statuizione sulle spese nei confronti di coloro chenon hanno svolto difese in questa sede..Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, diRic. 2019 n. 36556 sez. 2 - ad. 18-6-2025 -12-Numero registro generale 36556/2019Numero sezionale 1839/2025Numero di raccolta generale 12826/2026Data pubblicazione 05/05/2026un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamentodelle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsiliquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a normadell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, il 18 giugno 2025.Il PresidenteLorenzo OriliaRic. 2019 n. 36556 sez. 2 - ad. 18-6-2025 -13-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
aolo Mereu, rappresentata e difesa dall'avv.con indicazione degli indirizzi pec;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA],in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamentedomiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 33, presso lo studiodell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] pec;- controricorrente –Numero registro generale 36556/2019Numero sezionale 1839/2025Numero di raccolta generale 12826/2026Data pubblicazione 05/05/2026e contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GUANA’ SALVATORE,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- intimati -avverso la sentenza n.1165/2019 della CORTE D'APPELLO di GENOVA,pubblicata il 5/8/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del18/6/2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le memorie della ricorrente e dei controricorrenti.1. Con atto di citazione notificato il 12.06.2006, GiuseppeRubaudo convenne in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Imperia, JolandaDodero, al fine di sentirla condannare alla riduzione in pristino dellocale terrapieno condominiale da lei asseritamente inglobato nel suoappartamento mediante escavazione e creazione di nuovi vani poicollegati soltanto alla sua proprietà esclusiva.L’attore rappresentò, in particolare, che era comproprietario al50% pro indiviso degli immobili-magazzini siti in Imperia, PortoMaurizio, piazza Consoli 1, facenti parte dello stesso edificiocondominiale ove si trovava l’appartamento della convenuta,proprietaria esclusiva dell’unità immobiliare con accesso dalla viaParasio 33, piano 1; tra le parti comuni del condominio, era daricomprendersi anche il locale terrapieno immediatamente sottostanteil pavimento del locale cucina dell’appartamento della convenuta, postosullo stesso piano e in adiacenza agli immobili-magazzini di suaproprietà; durante l’anno 2004, la convenuta aveva illegittimamenteintrapreso alcuni lavori edili, demolendo il piano di calpestio del propriolocale cucina, scavando la zona sottostante (il c.d. terrapieno),eliminando e trasportando altrove la terra e i materiali posti aRic. 2019 n. 36556 sez. 2 - ad. 18-6-2025 -2-Numero registro generale 36556/2019Numero sezionale 1839/2025Numero di raccolta generale 12826/2026Data pubblicazione 05/05/2026riempimento e inglobando il nuovo locale creato, di altezza di circa 2,65ml, nell’appartamento di sua esclusiva proprietà, realizzando ex novoun accesso privato mediante la costruzione di una scala interna e unulteriore accesso direttamente dalla antistante via pubblica; a seguitodi variazione catastale richiesta per «ampliamento-diversadistribuzione degli spazi interni-ristrutturazione», la suddetta unità erastata accatastata al medesimo foglio 7 quale part. 602 sub 14 inImperia via Parasio 57 piano S1-T, ricomprendendo, nella suaconsistenza, anche il vano ricavato dalla escavazione del terrapieno diproprietà comune, in evidente violazione dell’art. 1117, 840 e 1102cod. civ.; già in sede di primo accatastamento dell’edificio nel 1940,effettuato dall’originario unico proprietario, invece, il terrapienorisultava quale confine delle singole unità, da loro evidentementedistinto.1.1. La convenuta contestò che il terrapieno fosse da considerarsicondominiale e rappresentò che, in ogni caso, costituiva comunquebene sfruttabile unicamente da parte sua.2. Integrato il contraddittorio nei confronti di tutti i condomini,con sentenza n. 314/2014, il Tribunale di Imperia respinse ladomanda.3. Con sentenza n. 1165 del 26.06.2019, la Corte d’Appello diGenova, in accoglimento dell’appello di [OSCURATO:PERSONA], affermò lanatura condominiale del terrapieno e ritenne, in conseguenza,illegittimo il comportamento di [OSCURATO:PERSONA], condannandola aripristinare lo stato dei luoghi.4. Avverso questa sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoper cassazione, affidato a tre motivi, a cui [OSCURATO:PERSONA], GiacomoRubaudo e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali eredi di GiuseppeRubaudo, deceduto nelle more del giudizio, hanno resistito concontroricorso. I restanti condomini non hanno svolto difese.Ric. 2019 n. 36556 sez. 2 - ad. 18-6-2025 -3-Numero registro generale 36556/2019Numero sezionale 1839/2025Numero di raccolta generale 12826/2026Data pubblicazione 05/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, articolato, per un primo profilo, inriferimento al n. 5 del comma primo dell’art. 360 cod. proc. civ.,[OSCURATO:PERSONA] ha denunciato l’omesso esame della descrizione ecollocazione del vano, effettuata dal consulente, delle provetestimoniali e delle fotografie prodotte che escluderebbero che il localecollegato all’appartamento sia parte del suolo o del sottosuolo comuneo che su di esso poggi l’edificio; per altro profilo, in riferimento al n. 4,ha lamentato la violazione o falsa applicazione dell’art. 132, comma IIn. 4 cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., per averereso una motivazione meramente apparente sulla natura condominialedel bene; con un terzo profilo di censura, ha prospettato la violazionee falsa applicazione degli art. 2697 e 1117 cod. civ. e 116 cod. proc.civ. per avere la Corte territoriale trascurato le risultanze istruttorie dacui risulterebbe che, in origine, il locale non era un terrapieno, ma unvano autonomo, situato sopra il terreno di fondazione, fruibile soltantose collegato alla sua proprietà individuale e che non svolgeva alcunafunzione di sostegno dell’edificio in quanto non ricavato «nellamuratura perimetrale», con lo scavo delle strutture portanti.Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.La Corte d’appello ha ricostruito la situazione dei luoghi propriosulla base della c.t.u. (v. secondo, terzo e quarto capoverso di pag. 5)e rimarcato che, dalla planimetria originaria, risulta che la strutturaportante dell’edificio condominiale poggiava sul terrapieno posto aconfine sin dal 1940.In particolare, la Corte territoriale ha rilevato che nelleplanimetrie catastali di tale anno, che il consulente nominato haesaminato e elaborato, risulta un terrapieno, così denominato, aconfine dei magazzini; confrontando la mappa catastale della zona e leplanimetrie, egli ha verificato una sostanziale coincidenza delleRic. 2019 n. 36556 sez. 2 - ad. 18-6-2025 -4-Numero registro generale 36556/2019Numero sezionale 1839/2025Numero di raccolta generale 12826/2026Data pubblicazione 05/05/2026dimensioni esterne tra quanto deducibile dai documenti catastali equanto oggi esistente e ha affermato che, in conseguenza, si puòverosimilmente ritenere che la struttura attuale del fabbricato, proprioin quanto portante, sia rimasta immutata; la denominazione di«terrapieno» usata nelle planimetrie catastali fa logicamentepresumere che il materiale presente all'epoca della predisposizionedelle planimetrie del 1940 fosse lo stesso rinvenuto in loco nel corsodei lavori di ristrutturazione della convenuta, come visibile nelle fotoprodotte agli atti; dai documenti catastali risalenti al 1940, emergesenza particolare dubbio che all'epoca il locale terrapieno costituiva ilconfine delle unità poste sia al piano terra (i magazzini sub 1 e 3dell'attore), sia al piano primo (l'alloggio della convenuta): la zonacontroversa, pertanto, proprio in quanto compresa nel perimetrodell'edificio condominiale deve intendersi facente parte del suolocomune perché su di esso vi poggia (e vi poggiava) proprio lo stessoedificio.Così costruita, questa motivazione non è affatto apparente, macompiutamente fondata in fatto e corretta in diritto.Quanto, allora, alla denunciata nullità ex art. 132 n. 4 cod. proc.civ. (esaminata per prima per logica espositiva), questa Corte hacostantemente puntualizzato che, in seguito alla riformulazionedell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l.n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, il sindacatodi legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica delrispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma VI,Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmentemancante o meramente apparente, nel senso della «mancanzaassoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», ovvero si fondisu un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risultiperplessa ed obiettivamente incomprensibile, restando così esclusaRic. 2019 n. 36556 sez. 2 - ad. 18-6-2025 -5-Numero registro generale 36556/2019Numero sezionale 1839/2025Numero di raccolta generale 12826/2026Data pubblicazione 05/05/2026qualunque rilevanza del semplice «difetto di sufficienza» dellamotivazione. Ricorre, perciò, il vizio denunciato soltanto quando lamotivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia,percepibile il fondamento della decisione, perché recanteargomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprioconvincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito diintegrarla con le più varie, ipotetiche congetture (v. Sez. U, Sentenzan. 8053 del 07/04/2014; tra le tante, in ultimo, Cass. Sez. 1, n. 7090del 03/03/2022).Nella specie, invece, non sussiste alcuna delle ipotesi appenadescritte atteso che, come appena evidenziato, la Corte territoriale hadettagliatamente motivato in fatto, sulla base della documentazioneacquisita e delle considerazioni svolte dal consulente tecnico, la naturacondominiale del vano per cui è giudizio. In tal senso il secondo profilodi censura è infondato.D’altro canto, inammissibile per sua formulazione è il primoprofilo di censura articolato in riferimento al n. 5: il ricorrente percassazione non può rimettere in discussione, contrapponendone unodifforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, trattodall'analisi degli elementi di valutazione disponibili e in sé coerente,perché l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacatodi legittimità, in quanto, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito ilpotere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quellodi controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica,l'esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato diindividuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare leprove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse,quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (tra le tante,in ultimo, Cass. Sez. 5, n. 32505 del 22/11/2023).Ric. 2019 n. 36556 sez. 2 - ad. 18-6-2025 -6-Numero registro generale 36556/2019Numero sezionale 1839/2025Numero di raccolta generale 12826/2026Data pubblicazione 05/05/2026Per altro verso, il vizio denunciabile ex n. 5 del comma I dell'art.360 cod. proc. civ., come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012,conv. in l. n. 134 del 2012, consiste specificamente nell'omesso esamedi un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti daltesto della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituitooggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a direche, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso dellacontroversia); pertanto, l'omesso esame di elementi istruttori nonintegra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualorail fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso inconsiderazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato contodi tutte le risultanze probatorie. (Cass. Sez. 2,n. 17005 del 20/06/2024).Nessuna violazione dell’art. 1117 cod. civ. è, poi, ravvisabileperché la presunzione di comunione è stata correttamente applicata.In particolare, questa Corte ha chiarito che, per «suolo su cui sorgel'edificio», con riferimento al quale l'art. 1117 cod. civ. stabilisce unapresunzione di comunione, deve intendersi quella porzione di terrenosulla quale poggia l'intero edificio e, immediatamente, la sua parteinfima (Cass. Sez. 2, n. 2469 del 22/03/1996; Sez. 2, n. 13102 del30/12/1997; Sez. 2, n. 18091 del 19/12/2002): pertanto, rientrano intale nozione sia la superficie sulla quale poggia il pavimento delpianterreno (non quest’ultimo), sia l'area dove sono infisse lefondazioni, sicché i condomini sono comproprietari non della superficiea livello di campagna, bensì dell'area di terreno sita in profondità -sottostante, cioè, la superficie alla base del fabbricato - sulla qualeposano le fondamenta dell'immobile; anche il terrapieno che sia sulsuolo su cui sorge l'edificio condominiale gode di una presunzione dicomunione, poggiando su di esso l'intero stabile ovvero l'area limitatadai muri perimetrali (Cass. Sez. 3, n. 17881 del 31/08/2011).Ric. 2019 n. 36556 sez. 2 - ad. 18-6-2025 -7-Numero registro generale 36556/2019Numero sezionale 1839/2025Numero di raccolta generale 12826/2026Data pubblicazione 05/05/2026Infine, neppure sussiste la lamentata violazione dell’art. 2697cod. civ. e dell’art. 116 cod. proc. civ.Sul punto, deve qui richiamarsi la giurisprudenza consolidata diquesta Corte secondo cui la violazione del precetto di cui all'art. 2697cod. civ. si configura nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'oneredella prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata inapplicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di unaincongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenutoerroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poichéin questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova,sindacabile in sede di legittimità soltanto per il vizio di cui all'art. 360,n. 5, proc. cod. civ. Come visto, tuttavia, la denuncia ex n. 5 è statainammissibilmente formulata come richiesta di riesame delle proveacquisite, non con l’indicazione effettiva di un elemento di fattotrascurato, ma idoneo, per la sua portata, a ribaltare l’esito delladecisione.Stesso errore di formulazione si evince nella censura di violazionedell’art. 116 cod. proc. civ.: questa censura è, infatti, ammissibilesoltanto ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o,comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenzadi diversa indicazione normativa - secondo il suo «prudenteapprezzamento», pretendendo di attribuirle un altro e diverso valoreoppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanzaprobatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualorala prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbiadichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudenteapprezzamento; ove si deduca, invece, l’esercizio non corretto del«prudente apprezzamento» della prova, la censura è ammissibile, aisensi del novellato art. 360, I comma, n. 5, cod. proc. civ., soltanto neirigorosi limiti in cui ancora è consentito il sindacato di legittimità suiRic. 2019 n. 36556 sez. 2 - ad. 18-6-2025 -8-Numero registro generale 36556/2019Numero sezionale 1839/2025Numero di raccolta generale 12826/2026Data pubblicazione 05/05/2026vizi di motivazione (Sez. U, n. 20867 del 30/09/2020; Sez. 6 - 2,Ordinanza n. 27847 del 12/10/2021); nella specie, come detto al punto1.3., tuttavia, la formulazione del profilo ex n. 5 non è risultataadeguata.2. Con il secondo motivo, articolato in riferimento al n. 4 delcomma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la ricorrente ha lamentato laviolazione e falsa applicazione degli artt. 1117 e 1102 cod. civ., nonchédell’art. 112 cod. proc. civ. e, infine, la nullità della sentenza perviolazione o falsa applicazione dell’art. 132 numero 4 cod. proc. civ. eart. 118 disp. att. cod. proc. civ. in relazione alla legittimità dell’usoparticolare del bene comune: la Corte territoriale non avrebbemotivato perché l’uso esclusivo fosse illegittimo, sebbene ella avesserappresentato, con la comparsa di risposta, sia in primo grado che insecondo grado, che, secondo l’interpretazione della giurisprudenza, èconfigurabile l’utilizzo più intenso della cosa e non è indispensabileassicurare lo stesso uso agli altri condomini; ella, in particolare, avevaeccepito che il vano oggetto di giudizio, seppure fosse statocondominiale, comunque restava raggiungibile esclusivamentedall’immobile in sua proprietà esclusiva, sicché il suo comportamentosarebbe stato legittimo e la domanda di ripristino dello stato dei luoghiinfondata ed emulativa perché in ogni caso l’utilizzo del vano eracomunque strutturalmente precluso agli altri condomini; inconseguenza, ne risultava modulata la facoltà del suo godimento cheavrebbe perciò potuto essere conformato come esclusivo di fatto.Anche questo motivo è in parte inammissibile e in parte infondatoe pertanto segue le sorti del precedente.Innanzitutto, contraddittoriamente è stata prospettata unaomessa pronuncia e, sul medesimo punto, una motivazione apparente:questa Corte ha, infatti, chiarito che il vizio di omessa pronuncia,censurabile ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. per violazioneRic. 2019 n. 36556 sez. 2 - ad. 18-6-2025 -9-Numero registro generale 36556/2019Numero sezionale 1839/2025Numero di raccolta generale 12826/2026Data pubblicazione 05/05/2026dell'art. 112 cod. proc. civ., ricorre ove il giudice omettacompletamente di adottare un qualsiasi provvedimento, anche soltantoimplicito, di accoglimento o di rigetto sulla domanda o sull'eccezionesottoposta al suo esame, comunque indispensabile per la soluzione delcaso concreto, mentre il vizio di omessa motivazione, dopo lariformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., presupponeche un esame della questione oggetto di doglianza vi sia stato, ma siaaffetto dalla totale pretermissione di uno specifico fatto storico oppuresi sia tradotto nella mancanza assoluta di motivazione, nellamotivazione apparente, nella motivazione perplessa o incomprensibileo nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili (Cass. Sez. 5,n. 27551 del 23/10/2024).Ciò precisato, l’eccezione della possibilità di uso di fattoconformato come esclusivo, formulata a difesa, è stata certamenteesaminata perché la Corte territoriale ha proprio ritenuto la violazionedell’art. 1102 cod. civ. nel fatto che la ricorrente, inglobandonell’appartamento di sua proprietà lo spazio del terrapieno da cui èstato ricavato il vano (pag. 5 ultimo cpv), ha escluso gli altri condominidall’utilizzo di un bene comune, riservandosene l’accesso esclusivo.É vero, allora, che la nozione di pari uso della cosa comune, aglieffetti dell'art. 1102 cod. civ., non dev’essere intesa nei termini diassoluta identità dell'utilizzazione del bene da parte di ciascuncomproprietario, in quanto l'identità nel tempo e nello spazio di taleuso comporterebbe un sostanziale divieto per ogni partecipante diservirsi del bene a proprio esclusivo o particolare vantaggio, pureladdove non risulti alterato il rapporto di equilibrio tra i condomini nelgodimento dell'oggetto della comunione (Cass. Sez. 2, n. 7466 del14/04/2015; Sez. 2, n. 6458 del 06/03/2019).È vero altresì, tuttavia, che i limiti posti dall'art. 1102 cod. civ.implicano che sia comunque garantita agli altri comunisti l'ordinariaRic. 2019 n. 36556 sez. 2 - ad. 18-6-2025 -10-Numero registro generale 36556/2019Numero sezionale 1839/2025Numero di raccolta generale 12826/2026Data pubblicazione 05/05/2026accessibilità ed il godimento comune della res, circostanza che deveessere provata dal partecipante che pretende di usare il bene in modoparticolare (cfr. Sez. 2 - , Sentenza n. 8177 del 14/03/2022).In tal senso, la Corte d’appello ha correttamente rimarcato (pag.4, penultimo cpv), che è irrilevante che al momento dell’appropriazioneil suolo non fosse utilizzato in alcun modo da parte degli altricondomini, perché da un canto sussisteva ab origine la funzione disostegno del terrapieno e, d’altro canto, era sufficiente la assolutapreclusione della «mera possibilità di utilizzazione» da parte degli altricondomini.Questa argomentazione è pienamente conforme ai principistabiliti da questa Corte in materia di uso comune, ribaditi peraltroanche nella pronuncia invocata dalla ricorrente a sostegno del suoricorso (n. 234/2016, non mass.). Anche in questa pronuncia, infatti,è puntualizzato che la «edificazione di un locale suscettibile diautonomo sfruttamento economico al di sotto del sedime ove sorge ilfabbricato sottrae per definizione a qualunque utilizzo collettivo parterilevante della cosa comune» e, pertanto, esorbita dai «confiniapplicativi» dell’art. 1102 cod. civ.3. Con il terzo e ultimo motivo, la ricorrente denunzia laviolazione e falsa applicazione degli artt. 1117 e 1102 cod. civ. edell’art. 11 delle preleggi, nonché, ancora una volta, la nullità dellasentenza ex art. 360 n.4 per violazione o falsa applicazione dell’art.132 comma II n. 4 cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc.civ. in relazione all’applicabilità della presunzione di proprietà comuneex art. 1117 cod. civ. a un edificio costruito prima del 1940.Il motivo è infondato.Come riportato già nella sentenza impugnata, la disciplina dellacomunione e del condominio negli edifici dettata dal codice del 1865 èstata abrogata dall'attuale codice civile, il quale regola compiutamenteRic. 2019 n. 36556 sez. 2 - ad. 18-6-2025 -11-Numero registro generale 36556/2019Numero sezionale 1839/2025Numero di raccolta generale 12826/2026Data pubblicazione 05/05/2026l'intera materia: pertanto, in difetto di espressa disposizionetransitoria, la disciplina dettata dal codice del 1865 non può trovareapplicazione nella controversia attinente l'individuazione dei diritti dicondominio, ancorché si tratti di fabbricato preesistente e l’attribuzionedelle parti comuni viene ad essere regolata dall'art. 1117 cod. civ.vigente, le cui disposizioni, per le ragioni richiamate sopra, si applicanoanche agli edifici costruiti prima dell'entrata in vigore del nuovo testo.L'art. 1117 cod. civ. riguarda, dunque, proprio l'attribuzione dellaproprietà comune in difetto di titolo che espressamente disponga deldiritto sulle cose, sugli impianti e sui servizi e stabilisce che tra iproprietari dei diversi piani di un edificio forma oggetto di proprietàcomune, se il contrario non risulta dal titolo, una serie di cose indicateespressamente o richiamate per relationem (Cass. Sez. 2, n. 5948 del1998, in motivazione, con indicazione di numerosi precedenti rilevanti).Se il titolo non dispone altrimenti (ovverosia, se non esiste untitolo, che disciplini l'attribuzione delle parti comuni e stabilisca quali diesse siano comuni e quali no), si «presume» che le cose, gli impiantied i servizi appartengano ai condomini in comproprietà e ciascuno diloro abbia diritto a goderne.Peraltro, anche secondo il codice civile del 1865, nel silenzio deititoli di proprietà, dovevano presumersi come condominiali tutte leentità strutturali e le parti di un edificio in condominio, che sonodestinate all'uso comune (cfr. Sez. 2, n. 2964 del 09/10/1972).Per tali motivi il ricorso è respinto, con inevitabile aggravio dispese per la parte soccombente.Non v’è luogo a statuizione sulle spese nei confronti di coloro chenon hanno svolto difese in questa sede..Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, diRic. 2019 n. 36556 sez. 2 - ad. 18-6-2025 -12-Numero registro generale 36556/2019Numero sezionale 1839/2025Numero di raccolta generale 12826/2026Data pubblicazione 05/05/2026un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamentodelle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsiliquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a normadell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, il 18 giugno 2025.Il PresidenteLorenzo OriliaRic. 2019 n. 36556 sez. 2 - ad. 18-6-2025 -13-
Sentenza Cassazione n. 12826/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris