Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 09844/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

onunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2025 della Corte d’appello di Messina udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Messina,con sentenza del 7 novembre 2025 , confermava la pronuncia del Tribunale di Patti del 17settembre 2024 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole del delitto di tentata truffa finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche.

2. Avver s o dett a sentenza propon eva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo con distinti motivi qui riassunti: -violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. per avere la Corte di appello acriticamente aderito alle conclusioni del giudice di primo grado senza argomentare in ordine alle doglianze mosse avverso la sentenza di primo grado; si esponeva, in particolare, che il finanziamento erogato ai sensi della legge n.662 del 1996 non è idoneo ad integrare il presupposto dell’erogazione pubblica di cui all’art. 640-biscod. pen. poiché le somme vengono concesse non dallo Stato bensì da un istituto bancario privato così che la partecipazione di detto soggetto al sostegno alle imprese escludeval’ipotesi criminosa applicata; ancòra, si sosteneva che, pererogazioni pubbliche di cui all’art. 640-bis cod. pen. , dovessero intendersi soltanto quelle finalizzate alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di interesse pubblico e non anche quelle concesse per finalità assistenziale o previdenziale; - violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. quanto alla omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso non è fondato e deve, pertanto, essere respinto.

1.1. Ed invero, quanto al primo motivo, con il quale si contesta la qualificazione della garanzia concessa dallo Stato nel settore delle piccole e medie imprese come operazione rientrante nel parametro delle fattispecie previste e punite dall’art. 640-biscod. pen., occorre ricordare che, con un’ampia dizione,la norma in esame reprime ogni condotta tesa ad acquisire con artifici e raggiri:” contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi dallo Stato o da altri enti pubblici…”; nel caso di specie, la condotta posta in essere dall’imputato è consistita nell’avere richiesto l’accesso a finanziamenti bancari assisti dalla garanzia del Fondo centrale per le piccole e medie imprese di pacifica pertinenza pubblica. 1.2.Il tema del rilascio di una garanzia a favore di un p rivato da parte dello Stato odi un ente pubblico risulta già affrontato in alcune pronunce di questa Corte di legittimità che hanno approfondito l’individuazione del concetto di erogazione pubblica richiamato sia dall’art. 640-biscod. pen. che dall’art. 316- tercod. pen.; va in primo luogo ricordato come una interpretazione ampia del novero delle erogazioni pubbliche sia stata recentemente recepita anche dalle Sezioni Unite secondo cui integra il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche, previsto dall'art. 316-ter cod. pen., l'indebito conseguimento del diritto alle agevolazioni previdenziali e alla riduzione dei contributi dovuti ai lavoratori collocati in mobilità per effetto dell'omessa comunicazione dell'esistenza della condizione ostativa prevista dall'art. 8, comma 4-bis, legge 23 luglio 1991, n. 223, senza che assumano rilievo, a tal fine, le modalità di ottenimento del vantaggio economico derivante dall'inadempimento dell'obbligazione contributiva (Sez.

U, n. 11969 del 28/11/2024, dep. 2025, [OSCURATO:PERSONA] , Rv. 287649 - 01) .

Ne consegue affermare che secondo l’interpretazione delle Sezioni Unite nel novero delle altre erogazioni pubbliche rientrano anche forme di assunzionedi obbligazioni che costituiscono risparmi di spesa e non sono integrati dal diretto versamento di somme di denaro al privato.

In tale contesto, con specifico riferimento alla prestazione di garanzie rileva, ancora, quella pronuncia secondo cui rientra tra le erogazioni pubbliche "comunque denominate" di cui all'art. 316-tercod. pen. - nella versione, vigente "ratione temporis", anteriore alle modifiche ampliative di cui all'art. 28-bisdel d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 - la concessione, sulla base di un'autodichiarazione mendace, di un finanziamento bancario assistito da garanzia del Fondo PMI exart. 13, lett. m), del d.l. 8 aprile 2020 n. 23 (cd.

"decreto liquidità), convertito dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, costituendo la garanzia a carico del soggetto pubblico, gratuita per il beneficiario, presupposto determinante l'erogazione del finanziamento da parte del privato, nell'ambito di un rapporto triangolare che lega Fondo garante, banca concedente il finanziamento e imprenditore finanziato (Sez. 6, n. 11246 del 13/01/2022, Pressiani, Rv. 283106 -01).

1.3. Fermo quanto precede,premesso che la qualificazione dei fatti ai sensi dell’art. 316-tercod. pen. è questione non devoluta all’analisi di questo giudizio e, comunque, non prospettabile a fronte di condotte pacificamente costituite nella falsa rappresentazione reiterata della sussistenza delle condizioni per accedere al Fondo pubblico, ritiene il Collegio di dover ribadire il seguente principio di diritto: “La prestazione di una garanzia a favore di un privato rilasciata dallo Stato o un ente pubblico in favore di un privato rientra nel novero delle altre erogazioni comunque denominate di cui al citato art. 640-bis cod. pen. e, trattandosi di condotta che impone l’assunzione di un’obbligazione con l’assunzione di una posizione di rischio economico omologa a quella derivante dalla consegna diretta del denaro, determina la creazione di una posta passiva del bilancio pubblico prestata in favore di un soggetto privato e ciò indipendentemente dalla circostanza che il prestito sia concretamente poi erogato da un soggetto privato come un istituto bancario il quale, però, procede al mutuo in favore di quest’ultimo, solo in quanto assistito da una garanzia pubblica”. 1.4.Generica è, infine , la prima parte del primo motivo nella misura in cui lamenta violazione dell’obbligo di motivazione da parte del giudice di secondo grado che, invece, con le osservazioni svolte a pagina 3-4 ha adeguatamente risposto ai motivi di appello.

2. Manifestamente infondato è il secondo motivo posto che la negazione delle attenuanti generiche è motivata dalla Corte di appello con le specifiche considerazioni svolte a pagina 5 della motivazione. 3.Alla declaratoriadi infondatezza consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M Rigetta ilricorso e condanna il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2025 della Corte d’appello di Messina udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Messina,con sentenza del 7 novembre 2025 , confermava la pronuncia del Tribunale di Patti del 17settembre 2024 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole del delitto di tentata truffa finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche. 2. Avver s o dett a sentenza propon eva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo con distinti motivi qui riassunti: -violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. per avere la Corte di appello acriticamente aderito alle conclusioni del giudice di primo grado senza argomentare in ordine alle doglianze mosse avverso la sentenza di primo grado; si esponeva, in particolare, che il finanziamento erogato ai sensi della legge n.662 del 1996 non è idoneo ad integrare il presupposto dell’erogazione pubblica di cui all’art. 640-biscod. pen. poiché le somme vengono concesse non dallo Stato bensì da un istituto bancario privato così che la partecipazione di detto soggetto al sostegno alle imprese escludeval’ipotesi criminosa applicata; ancòra, si sosteneva che, pererogazioni pubbliche di cui all’art. 640-bis cod. pen. , dovessero intendersi soltanto quelle finalizzate alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di interesse pubblico e non anche quelle concesse per finalità assistenziale o previdenziale; - violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. quanto alla omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso non è fondato e deve, pertanto, essere respinto. 1.1. Ed invero, quanto al primo motivo, con il quale si contesta la qualificazione della garanzia concessa dallo Stato nel settore delle piccole e medie imprese come operazione rientrante nel parametro delle fattispecie previste e punite dall’art. 640-biscod. pen., occorre ricordare che, con un’ampia dizione,la norma in esame reprime ogni condotta tesa ad acquisire con artifici e raggiri:” contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi dallo Stato o da altri enti pubblici…”; nel caso di specie, la condotta posta in essere dall’imputato è consistita nell’avere richiesto l’accesso a finanziamenti bancari assisti dalla garanzia del Fondo centrale per le piccole e medie imprese di pacifica pertinenza pubblica. 1.2.Il tema del rilascio di una garanzia a favore di un p rivato da parte dello Stato odi un ente pubblico risulta già affrontato in alcune pronunce di questa Corte di legittimità che hanno approfondito l’individuazione del concetto di erogazione pubblica richiamato sia dall’art. 640-biscod. pen. che dall’art. 316- tercod. pen.; va in primo luogo ricordato come una interpretazione ampia del novero delle erogazioni pubbliche sia stata recentemente recepita anche dalle Sezioni Unite secondo cui integra il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche, previsto dall'art. 316-ter cod. pen., l'indebito conseguimento del diritto alle agevolazioni previdenziali e alla riduzione dei contributi dovuti ai lavoratori collocati in mobilità per effetto dell'omessa comunicazione dell'esistenza della condizione ostativa prevista dall'art. 8, comma 4-bis, legge 23 luglio 1991, n. 223, senza che assumano rilievo, a tal fine, le modalità di ottenimento del vantaggio economico derivante dall'inadempimento dell'obbligazione contributiva (Sez. U, n. 11969 del 28/11/2024, dep. 2025, [OSCURATO:PERSONA] , Rv. 287649 - 01) . Ne consegue affermare che secondo l’interpretazione delle Sezioni Unite nel novero delle altre erogazioni pubbliche rientrano anche forme di assunzionedi obbligazioni che costituiscono risparmi di spesa e non sono integrati dal diretto versamento di somme di denaro al privato. In tale contesto, con specifico riferimento alla prestazione di garanzie rileva, ancora, quella pronuncia secondo cui rientra tra le erogazioni pubbliche "comunque denominate" di cui all'art. 316-tercod. pen. - nella versione, vigente "ratione temporis", anteriore alle modifiche ampliative di cui all'art. 28-bisdel d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 - la concessione, sulla base di un'autodichiarazione mendace, di un finanziamento bancario assistito da garanzia del Fondo PMI exart. 13, lett. m), del d.l. 8 aprile 2020 n. 23 (cd. "decreto liquidità), convertito dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, costituendo la garanzia a carico del soggetto pubblico, gratuita per il beneficiario, presupposto determinante l'erogazione del finanziamento da parte del privato, nell'ambito di un rapporto triangolare che lega Fondo garante, banca concedente il finanziamento e imprenditore finanziato (Sez. 6, n. 11246 del 13/01/2022, Pressiani, Rv. 283106 -01). 1.3. Fermo quanto precede,premesso che la qualificazione dei fatti ai sensi dell’art. 316-tercod. pen. è questione non devoluta all’analisi di questo giudizio e, comunque, non prospettabile a fronte di condotte pacificamente costituite nella falsa rappresentazione reiterata della sussistenza delle condizioni per accedere al Fondo pubblico, ritiene il Collegio di dover ribadire il seguente principio di diritto: “La prestazione di una garanzia a favore di un privato rilasciata dallo Stato o un ente pubblico in favore di un privato rientra nel novero delle altre erogazioni comunque denominate di cui al citato art. 640-bis cod. pen. e, trattandosi di condotta che impone l’assunzione di un’obbligazione con l’assunzione di una posizione di rischio economico omologa a quella derivante dalla consegna diretta del denaro, determina la creazione di una posta passiva del bilancio pubblico prestata in favore di un soggetto privato e ciò indipendentemente dalla circostanza che il prestito sia concretamente poi erogato da un soggetto privato come un istituto bancario il quale, però, procede al mutuo in favore di quest’ultimo, solo in quanto assistito da una garanzia pubblica”. 1.4.Generica è, infine , la prima parte del primo motivo nella misura in cui lamenta violazione dell’obbligo di motivazione da parte del giudice di secondo grado che, invece, con le osservazioni svolte a pagina 3-4 ha adeguatamente risposto ai motivi di appello. 2. Manifestamente infondato è il secondo motivo posto che la negazione delle attenuanti generiche è motivata dalla Corte di appello con le specifiche considerazioni svolte a pagina 5 della motivazione. 3.Alla declaratoriadi infondatezza consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta ilricorso e condanna il
Sentenza Cassazione n. 09844/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris