CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 gennaio 2026
Cassazione n. 06483/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21868/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] , domiciliazione telematica legale -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] 6, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione telematica legale -controricorrente- avverso l’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione di Roma n. 24394/2023depositata il 10/08/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorrono per la revocazione della ordinanza n. 24394 del 2023 di questa Corte affidandosi a due mezzi; come esposto nel provvedimento revocando, richiamato sul punto nel ricorso in questa sede in scrutinio, la vicenda relativa alla controversia è stata la seguente: - la [OSCURATO:PERSONA], quale proprietaria dell’[OSCURATO:PERSONA], effettuava, con la struttura, prestazioni sanitarie in convenzione, diventando così creditrice della ASL Roma H, poi divenuta Roma 6, del relativo corrispettivo; - sorgeva controversia con la ASL circa la misura del dovuto, e il 30 novembre 1998 veniva stipulata una transazione, dopo che la Casa di aveva ottenuto alcuni decreti ingiuntivi basati sui provvedimenti regionali che stabilivano una determinata tariffa di remunerazione di quelle prestazioni sanitarie; - successivamente la [OSCURATO:PERSONA] cedeva il credito derivante da tale transazione alla UBI Factor, che lo cedeva ancora a [OSCURATO:PERSONA], che, in corso di causa, lo cedeva a sua volta alla società [OSCURATO:PERSONA], dalla quale, attraverso altra cessione alla Credsec, perveniva alla società [OSCURATO:PERSONA] odierna ricorrente; - a séguito dell’impugnazione proposta da terzi soggetti, i provvedimenti regionali che fissavano tetti alla remunerazione delle cliniche private, sulla cui base era stata stipulata la transazione, venivano annullati: ne derivava che i limiti di remunerazione presi a presupposto dalle parti nella transazione venivano meno; - la [OSCURATO:PERSONA] riteneva quindi le spettasse la diversa remunerazione derivante dall’annullamento dei limiti regionali, ossia dei tariffari regionali, nuova e non prevista in transazione, sicché rivendicabile separatamente: otteneva quindi un decreto ingiuntivo per un ulteriore corrispettivo, cui si opponeva la ASL; - ceduto il credito a [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima proponeva un’autonoma causa per ottenere i diversi interessi di mora in luogo di quelli legali richiesti con il decreto ingiuntivo; - le due cause venivano riunite e il Tribunale di Velletri accoglieva l’opposizione, revocando il decreto ingiuntivo e dichiarando inammissibile la domanda subordinata sugli interessi; - la Corte di Appello di Roma accoglieva in parte la domanda principale, per gli anni dal 1997 in poi, rigettando per il resto il gravame; all’esito del ricorso per cassazione sia di [OSCURATO:PERSONA] che di [OSCURATO:PERSONA] srl, in ragione delle vicende di circolazione del credito, questa Corte lo rigettava osservando che: - la transazione, stipulata nel 1998, aveva avuto ad oggetto i crediti sino a quel momento maturati dalla Casa di cura, determinati e calcolati sulla base della richiamata tariffa regionale, e la circostanza che quest’ultima, anni dopo, fosse stata annullata, non aveva determinato un nuovo e diverso diritto, non incluso nella transazione e perciò autonomamente rivendicabile; - al contrario di quanto assumeva la ricorrente, il diritto era sempre quello oggetto di transazione, successivamente accertato in misura diversa: la circostanza che si fosse conclusa una transazione sulla base della ritenuta fondatezza di un certo diritto poi accertato come non spettante o diversamente spettante, poiché, nell’ipotesi, la tariffa regionale era stata, come detto, annullata e l’ASL era all’esito obbligata a una somma diversa e maggiore, non aveva inficiato la transazione; atteso che il presupposto della res dubia caratterizzante la transazione era costituito non dall'incertezza obiettiva circa lo stato di fatto e diritto, ma dalla sussistenza di discordanti valutazioni in ordine alle correlate situazioni giuridiche soggettive, nessuna incidenza sulla validità ed efficacia del negozio poteva attribuirsi, al di fuori delle ipotesi previste dagli artt. 1971 e seguenti, cod. civ., all'accertamento ex post della diversa o esclusa spettanza delle contrapposte pretese; - né poteva dirsi che quella transazione era stata stipulata su lite temeraria, ossia su una pretesa temeraria della ASL, in quanto sarebbe stato necessario non solo che quella fosse risultata assolutamente infondata, ma altresì che la parte che fosse stata in mala fede, ossia consapevole di avere torto, fermo che un tanto poteva essere fatto valere chiedendo l’annullamento della transazione, e non già una rivalutazione del credito che ne aveva costituito l’oggetto; - né si poteva dire che la Casa di cura avesse transatto sull’erroneo presupposto di avere diritto nei limiti della tariffa regionale, poi annullata, in quanto non poteva parlarsi di errore di diritto in caso di affidamento relativo a un regolamento ovvero a un atto normativo valido ed efficace, fermo che restando la transazione non sarebbe stata annullabile per errore di diritto; - quanto alla domanda avente ad oggetto gli interessi di mora nel successivo giudizio riunito a quello di opposizione al decreto ingiuntivo in cui erano stati diversamente domandati quelli legali, le decadenze processuali verificatesi nel giudizio di primo grado non potevano essere aggirate dalla parte che vi era incorsa mediante l'introduzione di un secondo giudizio identico al primo e a questo riunito, in quanto la riunione di cause identiche non realizzava una vera e propria fusione dei procedimenti, tale da determinarne il concorso nella definizione dell'effettivo tema decisorio, restando al contrario intatta l'autonomia propria di ciascuna causa: la decadenza si era dunque verificata, e non poteva ritenersi superata dalla riunione in parola; - né poteva dirsi che sulla questione degli interessi si era formato giudicato in prime cure, essendosi discusso solo del relativo merito e non dell’ammissibilità della domanda, in quanto il giudice si era limitato a decidere la sola domanda proposta per prima senza tenere in conto la seconda; resiste con controricorso l’ASL Roma 6; fissata la trattazione nell’odierna adunanza camerale, non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero, mentre parte ricorrente ha depositato memoria. Rilevato che con il primo motivo si prospetta l’errore revocatorio in cui sarebbe incorsa questa Corte mancando di considerare gli effetti erga omnesed ex tunc dell’annullamento delle tariffe da parte del giudice amministrativo, con decisioni definitive, oggetto di discussione tra le parti, e della conseguente insorgenza di un nuovo e futuro credito che, come tale, non solo spettava anche ai soggetti che non avevano proposto ricorso davanti al giudice amministrativo, ma non poteva e non era in concreto stato oggetto di transazione, sicché se questa Corte, con il provvedimento erroneo, si fosse avveduta di questa mutata situazione giuridica, sarebbe giunta ad opposta conclusione; con il secondo motivo si prospetta l’errore revocatorio in cui sarebbe incorsa questa Corte mancando di avvedersi, rispetto alle due domande relative agli interessi, che si trattava di pretese diverse e separate, per petitume causa petendi , senza alcun bis in idem . Considerato che il primo motivo di ricorso è manifestamente inammissibile; si deduce un preteso errore di giudizio, e non percettivo di fatto, come tale non deducibile con il mezzo revocatorio (cfr., solo ad esempio, Cass., 29/10/2024, n. 27897): tanto risulta manifesto particolarmente dall’argomentare che il ricorso svolge dalle pagg. 21 e seguenti, il quale è tutto incentrato su pretesi errori di apprezzamento del contenuto della transazione; occorre rammentare che per costante giurisprudenza di questa Corte, l’errore di fatto revocatorio in assunto rilievo, exart. 395 n. 4, cod. proc. civ., presuppone un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l’altra dagli atti processuali e deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale la sentenza si sia pronunciata; b) risultare con immediatezza e obiettività, senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive; c) essere infine anche essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa (cfr. tra le molte Cass., 09/05/2025, n. 12291, che in motivazione rimanda a Cass. n. 3362 del 2025, Cass. n. 18407 del 2024, e Cass. n. 12994 del 2022; cfr. Cass., Sez. U., 19/04/2024, n. 20013); la censura in questa sede proposta: - non si misura con tale perimetro di ammissibilità del ricorso in parola; - ripropone lo stesso primo motivo di ricorso già oggetto di scrutinio nell’ordinanza impugnata, come desumibile da quanto pure letteralmente riproposto per l’eventuale fase rescissoria; torna a sostenere negli stessi termini, cioè, la tesi, in iudicando, già specificatamente esaminata dall’ordinanza revocanda del cui merito cassatorio si chiede esplicitamente una revisione, secondo cui la transazione non poteva coprire la nuova tariffazione esitata dagli annullamenti in sede giurisdizionale amministrativa, ammettendo esplicitamente che si è trattato di un profilo discusso tra le parti (su cui la decisione ha pronunciato), e non prospettando alcuna svista percettiva fattuale; la seconda censura è manifestamente inammissibile; l’inammissibilità deriva dagli stessi principî sopra richiamati; come desumibile da quanto riportato in parte narrativa, questa Corte, nell’ordinanza impugnata, ha vagliato l’ammissibilità della seconda domanda, osservando che poteva costituire in tesi oggetto di emenda, ma nei termini per le modifiche assertive proprie del primo giudizio, non eludibili introducendone un altro da riunire (e poi riunito senza quindi effetti “sananti” la preclusione maturata), sicché non vi è stata alcuna svista percettiva né viene a ben vedere prospettata, chiedendosi ancora una volta – lo fa manifesto l’argomentare di cui alle pagine 27 e 28 del ricorso –una rivalutazione dell’esito proprio del giudizio, anche in tal caso nella reiterata e sovrapponibile prospettiva rescissoria; spese secondo soccombenza; la plateale inammissibilità del ricorso, quale sopra ricostruita, costituisce univoco indice dell’abuso dello strumento processuale che giustifica la condanna officiosa a titolo di responsabilità processuale aggravata (cfr., Cass., 25/12/2024, n. 34429). P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna le parti ricorrenti, in solido, alla rifusione delle spese di parte controricorrente liquidate in 16.000,00 euro, oltre a 200,00 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali. Condanna le parti ricorrenti, in solido, al pagamento di 8.000,00 euro, in favore della parte controricorrente, a titolo di responsabilità processuale aggravata. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il