CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 giugno 2026
Cassazione n. 22029/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. [OSCURATO:PERSONA],come da procura in calce al ricorso, con domicilio digitale ex lege- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a, già [OSCURATO:SOCIETA]. - e per essa, BCC [OSCURATO:PERSONA] – Societàper la Gestione dei Crediti, quale mandataria, in persona delrappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv.Numero registro generale 2535/2024CC 29 Maggio 2026 Numero sezionale 1967/2026Ric. n. 2535/2024 Numero di raccolta generale 22029/2026Pres C. GraziosiData pubblicazione 27/06/2026Est. I. AmbrosiRossano Crocetta, giusta procura in calce al controricorso, condomicilio digitale ex lege- controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] 2022 s.r.l. e per essa, alla mandataria doValue s.p.a.,in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata edifesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine delcontroricorso, con domicilio digitale ex lege- controricorrente -nei confronti diRAFFAELLI [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione econcordato preventivo, in persona dei Commissari e liquidatorerappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del controricorso, condomicilio digitale ex lege- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di ANCONA n. 1041/2023pubblicata il 30 giugno 2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 maggio 2026dalla Consigliera Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]:1. Il Tribunale di Pesaro, con ordinanza in data 18 febbraio2020, ha dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 702-bis c.p.c.proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:SOCIETA]. eRaffaelli [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione e concordatopreventivo, al fine di sentire dichiarare la nullità dei contratti divendita e locazione finanziaria stipulati tra le parti in data 19settembre 2008, relativi all'imbarcazione da diporto natante Calimamatr. ITRAFY0026A909 (contratti stipulati tra la Banca-concedente,Rondina-utilizzatore e [OSCURATO:PERSONA]), inCC 29 Maggio 2026 Numero registro generale 2535/2024Ric. n. 2535/2024 Numero sezionale 1967/2026Pres C. GraziosiNumero di raccolta generale 22029/2026Est. I. AmbrosiData pubblicazione 27/06/2026considerazione del giudicato implicito formatosi sulle questionidedotte in giudizio con le sentenze n. 267/18 del 16/3/2018 (rigettodell’opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per asserita usurarietà dei tassi contrattuali) e n. 739/18del 18/10/2017 (rigetto della domanda proposta Rondina neiconfronti [OSCURATO:PERSONA], sempre sul preteso presupposto diapplicazione di tassi usurari) emesse dallo stesso Tribunale.2. La Corte d’appello di Ancona, con la sentenza quiimpugnata, ha rigettato l'appello avverso la sentenza di prime cureproposto da [OSCURATO:PERSONA], con condanna dell’appellante arifondere alle appellate [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:SOCIETA]., in liquidazione e concordato preventivo,le spese del grado di gravame come liquidate in dispositivo.3. Avverso la pronuncia d’appello, qui impugnata, AgostinoRondina ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi.Hanno resistito con rispettivi atti di controricorso, [OSCURATO:SOCIETA]e per essa, BCC [OSCURATO:PERSONA] - Società per la Gestione dei Crediti,[OSCURATO:PERSONA] 2022 s.r.l. e per essa, alla mandataria doValue s.p.a. einfine [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione econcordato preventivo.La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza cameraleai sensi dell’art. 380-bis comma 1 c.p.c.Parte ricorrente e parte controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.hanno depositato rispettive memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo denuncia “1) Violazione e falsa applicazionedegli artt. 2909 cod. civ. 112 e 324 cod.proc.civ. oltre ad omessamotivazione sotto il profilo di cui all’art. 360, c. 1, n. 3 cod.proc.civ.”,per avere la Corte d’appello di Ancona ritenuto che le eccezioni dinullità del contratto di vendita avrebbero dovuto essere azionate nelprimo giudizio contro la società mutuante, in violazione del principiodi cui agli artt.2909 cod. civ. e 112 e 324 cod.proc.civ. secondo cuiNumero registro generale 2535/2024CC 29 Maggio 2026 Numero sezionale 1967/2026Ric. n. 2535/2024 Numero di raccolta generale 22029/2026Pres C. GraziosiData pubblicazione 27/06/2026Est. I. Ambrosil’efficacia di giudicato si estende, oltre che al singolo effetto relativoal contenuto della sentenza, anche al rapporto obbligatorio che diquell’effetto costituisca l’indispensabile antecedente logico.2. Il secondo motivo censura “Violazione e falsa applicazionedegli artt. 24 e 111 Cost. nonché degli artt. 2909 cod. civ. e 324cod.proc.civ. oltre ad omessa motivazione sotto il profilo di cui all’art.360, c. 1, n. 3 cod.proc.civ.”; in particolare, contesta che la Corte diappello non abbia dato alcun rilevo al fatto che i soggetti coinvoltinei due giudizi non erano i medesimi; difatti, nel primo, quello da cuila Corte ha derivato il giudicato di riflesso da applicare nel secondola [OSCURATO:SOCIETA], società venditrice del bene oggetto di leasing, nonera presente.Si assume che la motivazione addotta dalla Corte per cui lamancata partecipazione della predetta società al giudizio diopposizione a decreto ingiuntivo sul mancato pagamento dei canonidi mutuo alla società [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata «frutto di una precisastrategia processuale dell'appellante che ha preferito proporredistinte anche se temporalmente concentrate azioni giudiziarieinvece che contestare in un solo giudizio tutti i profili di invalidità odi risoluzione dei contratti di cui si discute» in contrasto conl’applicazione dei canoni sul diritto di difesa e del contraddittorio.3. [OSCURATO:PERSONA] osserva, in via pregiudiziale, che primadell’esame del merito del ricorso, in accoglimento della documentataistanza per la rimessione in termini formulata della partecontroricorrente BCC [OSCURATO:PERSONA], mandataria di BCC Leasings.p.a., si pone la necessità di disporre la rimessione in termini per lanotifica dell’atto di controricorso al ricorrente, notifica da effettuarsientro il termine sessanta giorni dalla data di comunicazione dellapresente ordinanza. La causa, quindi, va rinviata a nuovo ruolo.[OSCURATO:PERSONA] MotiviNumero registro generale 2535/2024CC 29 Maggio 2026 Numero sezionale 1967/2026Ric. n. 2535/2024 Numero di raccolta generale 22029/2026Pres C. GraziosiData pubblicazione 27/06/2026Est. I. AmbrosiRimette in termini parte controricorrente [OSCURATO:PERSONA] qualemandataria di [OSCURATO:SOCIETA]. per la notifica dell’atto dicontroricorso al ricorrente; assegna a tale fine il termine di sessantagiorni dalla comunicazione della presente ordinanza; rinvia la causaa nuovo ruolo.Così deciso in Roma, il 29 maggio 2026Il PresidenteChiara Graziosi