CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 maggio 2015
Cassazione n. 36234/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29559/2015 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA P.[OSCURATO:PERSONA], 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e NICOLO' ZANOTTI ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. FIRENZE n. 878/2015 depositata il 19/05/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/11/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con avviso di accertamento n. T8M01T200180/2012 l’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’art. 68 DPR 917/1996, accertava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] maggiori redditi per il periodo d’imposta 2008, in conseguenza della maggiore tassazione della plusvalenza per la cessione di un fabbricato. 2. La CTP di [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso del sig. Lazzarini. 3. Infine la CTR della Toscana, con sentenza n. 878/2015 depositata il 19/05/2015, in accoglimento dell’appello del contribuente, dichiarava infondata la pretesa tributaria. 4. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso l’Agenzia delle entrate con due motivi. 5. Il contribuente ha resistito con controricorso. Ha quindi depositato istanza di estinzione ai sensi della l. 29 dicembre 2022, n. 197, allegando sia l’istanza di definizione agevolata, sia la quietanza della prima rata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Pregiudizialmente occorre esaminare l’istanza di estinzione formulata dal controricorrente. 2. In proposito va ricordato che l’art. 1, comma 186, della l. 29 dicembre 2022, n. 197, e s.m.i., stabilisce che “186. Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546”. 3. Dispone poi il comma 188, che “In deroga a quanto previsto dal comma 186, in caso di soccombenza della competente Agenzia fiscale nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore della presente legge, le controversie possono essere definite con il pagamento: a) del 40 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado; b) del 15 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado” (come nella fattispecie in esame). 4. Dispone quindi il comma 194 che “La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dei commi da 186 a 191 entro il 30 settembre 2023; nel caso in cui gli importi dovuti superino l'ammontare di mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti rate di pari importo, di cui le prime tre da versare, rispettivamente, entro il 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023 e il 20 dicembre 2023 e le successive entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno. A scelta del contribuente, le rate di cui al primo periodo successive alle prime tre possono essere versate in un massimo di cinquantuno rate mensili di pari importo, con scadenza all'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2024, fatta eccezione per il mese di dicembre di ciascun anno, per il quale il termine di versamento resta fissato al giorno 20 del mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso di versamento rateale, la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti con il versamento della prima rata entro il termine previsto del 30 settembre 2023. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.”. 5. Ancora, il secondo periodo del comma 197 stabilisce che “(…) In tal caso il processo è sospeso (…) ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata”. 6. In disparte i termini, come noto, ampliati dalla successiva l. 30 marzo 2023, n. 34, è evidente che la prova del deposito della domanda di definizione agevolata unitamente a quella del versamento della prima rata nei termini ed alle condizioni previste, non soggetta a notifica alla controparte ex art. 372, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo modificato a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, applicabile alla fattispecie in base al principio tempus regit actum, determina l’estinzione del giudizio. 7. Il comma 198 prevede a sua volta che “Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate”. 8. Nella specie il controricorrente ha effettivamente depositato tanto la tempestiva domanda di definizione agevolata, quanto la quietanza di pagamento della prima rata. 9. Ne consegue la pronuncia di estinzione del processo, ferma restando la facoltà da parte dell’Agenzia di opporre il diniego, con le conseguenze di legge. Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate. P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del processo. Spese a cari