CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 gennaio 2023
Cassazione n. 27666/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; c-(3 Ritenuto in fatto e considerato in diritto rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, che ha confermato la condanna riportata in primo grado in ordine al reato di cui all'art. 612, secondo comma, cod. pen.; considerato che il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso, con cui si denunciano, nelle prime due doglianze, la nullità della sentenza di primo grado per violazione del principio della corrispondenza tra capo d'accusa e sentenza, e nel terzo motivo, carenze motivazionali rispetto all'identificazione dell'odierno ricorrente quale autore del fatto contestato, sono «indeducibili in sede di legittimità perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 gennaio 2023 Il consigliere estensore Il Presidente