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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 15260/2023

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to la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero n. 27099 del ruolo generale dell’anno 2018 proposto [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa, giusta procura speciale su foglio separato in calce al ricorso dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio del secondo difensoresito in Roma, Via del Consolato n. 6; -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA]: tributi Iva –Accoglimento parziale-Rigetto implicito per la parte non rimborsata-Impugnazione del provvedimento, quale diniego parziale espresso-Necessità- Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; - controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardian. 629/02/18 depositata in data 14 febbraio 2018 , non notificata; Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 aprile 2023 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera.

Rilevato che -[OSCURATO:SOCIETA]in persona del legale rappresentante pro tempore propone ricorso per cassazione, affidato a un motiv o , avverso la sentenza indicata in epigrafe della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva rigettato l'appello proposto nei confronti dell’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , avverso la sentenza n. 9049/43/2016 della Commissione tributaria provinciale di Milano che , previa riunione, aveva dichiarato inammissibili, per decorrenza del termine di decadenza, i ricors i proposti dalla suddetta s ocietà avverso i provvediment i di rimborso parziale di euro 162.439,57 e di euro 90.332,63 opposti dall’Amministrazione a due sollecitidi rimborso cumulativi presentati il 28.11.2005con i quali veniva richiesta , in relazione a singole istanze di rimborso in precedenza presentate con riferimento a diverse manifestazioni a premio, la restituzione rispettivamente di euro 197.982,78 e di euro 260,003,35 asseritamente versate in eccedenza a titolo di tassa di lotteria per gli anni tra il 1991 e il 1998;-in punto di diritto,per quanto di interesse, la CTR - nel confermare la sentenza di primo grado- ha osservato che il provvedimento di liquidazione parziale delle somme richieste emesso da parte dell’Amministrazione finanziaria costituiva un “implicito atto di rigetto” e, dunque, era configurabile come atto impugnabile dal contribuente per la parte di credito non rimborsata; in altri termini si trattava di un atto di rigetto della richiesta di rimborso originariamente presentata dal contribuente che, paragonabile ad un silenzio – rifiuto, andava impugnato dallo stesso contribuente nel termine di sessanta giorni dalla notificazione (sul punto era richiamata Cass. n. 8195 del 2015); -resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate; Considerato che -con l’unico motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.19, comma 1, lett. g) e 21, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 546 del 1992 per avere la CTR confermato la pronuncia diprimo grado di inammissibilità per tardività dei ricorsi originari qualificando erroneamente la fattispecie concreta in termini di diniego parziale di rimborso con conseguente erronea applicazione del termine di impugnazione di sessanta giorni previsto dall’art. 21, comma 1, cit. anziché in termini di silenzio-rifiuto formatosi sulle singole istanze originarie di rimborso soggetto al diverso regime di impugnazione di cui all’art. 21, comma 2, cit. (entro il termine di prescrizione decennale a partire dal novantesimo giorno dalla presentazione della istanza di rimborso); in particolare, ad avviso della ricorrente, la richiamata sentenza n. 8195 del 2015 della Corte di cassazione riguardava una fattispecie del tutto diversa in cui il contribuente aveva autoliquidato in sede di dichiarazione un credito di imposta chiesto rimborso e l’Agenzia lo aveva rimborsato soltanto in parte, mentre, nel caso in esame, il sollecito cumulativo del 28 novembre 2005 aveva ad oggetto le singole istanze di rimborso originariamente presentate, ciascuna attinente ad una diversa operazione a premio e su ognuna delle quali si era formato un autonomo silenzio–rifiuto soggetto al regime di impugnazione previsto dal comma 2 dell’art. 21 cit.; - il motivo è infondato sebbene la motivazio ne vada parzialmente corretta, ai sensi dell’art. 384 ultimo comma, c.p.c., nei termini di seguito indicati; -dalla sentenza impugnata e dagli atti di parte si evincono i seguenti fatti incontroversi: la società contribuente presentava in data 28.11.2005 due solleciti di rimborso cumulativi con i quali veniva richiesta, in relazione a singole istanze di rimborso in precedenza presentate con riferimento a diverse manifestazioni a premio, la restituzione di euro 197.982,78 e di euro 260,003,35 asseritamente versate in eccedenza a titolo di tassa di lotteria per gli anni tra il 1991 e il 1998;l’Amministrazione emetteva due provvedimenti di rimborso parziale rispettivamente di euro 162.439,57 e di euro 90.332,63 avverso i quali la contribuente proponeva separati ricorsi dinanzi alla CTP che,previa riunione, li dichiarava inammissibili per decorrenza del termine di sessanta giorni di cui all’art. 21, comma 1 del d.lgs. n. 546 del 1992, pronuncia confermata in sede di appello; -va premesso che secondo questa Corte (Cass. Sez. 5 n. 5065 del 2015; Cass. Sez. 5 n. 14846 del 2008) "in tema di contenzioso tributario, qualora, a fronte di una istanza di rimborso d'imposta, l'amministrazione finanziaria si limiti, puramente e semplicemente, ad emettere un provvedimento di rimborso parziale, senza evidenziare alcuna riserva o indicazione nel senso di una sua eventuale natura interlocutoria, il provvedimento medesimo si configura, per la parte relativa all'importo non rimborsato, come atto di rigetto - sia pure implicito - della richiesta di rimborso originariamente presentata dal contribuente.

Ne consegue che detto provvedimento costituisce atto impugnabile quale rifiuto espresso, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, ai sensi degli artt. 19 e 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dovendo pertanto escludersi che il contribuente possa, pure dopo l'intervento del rimborso parziale (e senza addurre elementi idonei a rivelarne la natura interlocutoria), proseguire la controversia introdotta con l'impugnazione del silenzio-rifiuto in ordine all'istanza di rimborso (sia pure riducendo l'originaria domanda), senza impugnare il rifiuto implicitamente contenuto nell'atto di rimborso parziale" ( Cass n. 18872 del 2020; Cass. n. 23157 del 2020);si è anche aggiunto che deve ritenersi improponibile una seconda istanza di rimborso (per mancato accoglimento integrale della prima), con conseguente inidoneità della stessa alla formazione di un silenzio-rifiuto impugnabile (ex plurimis: Cass. sez. 5, 10/06/2005, n. 12336, Rv. 583757-01; Cass. sez. 5, 22/04/2015, n. 8195, Rv. 635308-01, nonché, Cass. sez. 5, 05/06/2008, n. 14846, Rv. 603944-01, la quale ha chiarito che, pertanto, deve escludersi che il contribuente possa, pure dopo l'intervento del rimborso parziale - e senza addurre elementi idonei a rivelarne la natura interlocutoria -proseguire la controversia introdotta con l'impugnazione del silenzio-rifiuto in ordine all'istanza di rimborso, sia pure riducendo l'originaria domanda, senza impugnare il rifiuto implicitamente contenuto nell'atto di rimborso parziale, nonché Cass. sez. 5, 24/11/2010, n. 23786; v. ancheCass. n. 22595 del 2020); - nella sentenza impugnata la CTR - a fronte dei solleciti di rimborso cumulativi con i quali era statarichiesta, in relazione a singole istanze di rimborso in precedenza presentate con riferimento a diverse manifestazioni a premio,la restituzione di euro 197.982,78 e di euro 260,003,35 asseritamente versate in eccedenza a titolo di tassa di lotteria per gli anni tra il 1991 e il 1998- ha confermato la pronuncia di inammissibilità per tardività dei ricorsi originari attenendosi ai richiamatiprincipi di diritto (e richiamando, al riguardo, la conferente sentenza di questa Corte n. 8195/2015) nell’affermare che “ i l provvedimento di liquidazione parziale delle somme richieste .. costitui[va] un implicito rigetto ” delle richieste di rimborso originariamente presentate dalla contribuente oggetto de l sollecit o di rimborso, da impugnare nel termine –nella specie decorso- di sessanta giorni dalla sua notificazione; va invece, parzialmente corretta la motivazione nella parte in cui il giudice di appelloha accomuna to l’atto di rigetto (implicito) della richiesta di rimborso originariamente presentata dal contribuente ad un “silenzio-rifiuto”, atteso che, alla luce della giurisprudenza sopra richiamata , tratta va si di atto impugnabile quale “rifiuto espresso”; -in conclusione, il ricorso va rigettato; -le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo; P.Q.

M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 5.600,00 per compensi oltre spese prenotate a debito.

Dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo uni

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero n. 27099 del ruolo generale dell’anno 2018 proposto [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa, giusta procura speciale su foglio separato in calce al ricorso dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio del secondo difensoresito in Roma, Via del Consolato n. 6; -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA]: tributi Iva –Accoglimento parziale-Rigetto implicito per la parte non rimborsata-Impugnazione del provvedimento, quale diniego parziale espresso-Necessità- Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; - controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardian. 629/02/18 depositata in data 14 febbraio 2018 , non notificata; Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 aprile 2023 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. Rilevato che -[OSCURATO:SOCIETA]in persona del legale rappresentante pro tempore propone ricorso per cassazione, affidato a un motiv o , avverso la sentenza indicata in epigrafe della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva rigettato l'appello proposto nei confronti dell’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , avverso la sentenza n. 9049/43/2016 della Commissione tributaria provinciale di Milano che , previa riunione, aveva dichiarato inammissibili, per decorrenza del termine di decadenza, i ricors i proposti dalla suddetta s ocietà avverso i provvediment i di rimborso parziale di euro 162.439,57 e di euro 90.332,63 opposti dall’Amministrazione a due sollecitidi rimborso cumulativi presentati il 28.11.2005con i quali veniva richiesta , in relazione a singole istanze di rimborso in precedenza presentate con riferimento a diverse manifestazioni a premio, la restituzione rispettivamente di euro 197.982,78 e di euro 260,003,35 asseritamente versate in eccedenza a titolo di tassa di lotteria per gli anni tra il 1991 e il 1998;-in punto di diritto,per quanto di interesse, la CTR - nel confermare la sentenza di primo grado- ha osservato che il provvedimento di liquidazione parziale delle somme richieste emesso da parte dell’Amministrazione finanziaria costituiva un “implicito atto di rigetto” e, dunque, era configurabile come atto impugnabile dal contribuente per la parte di credito non rimborsata; in altri termini si trattava di un atto di rigetto della richiesta di rimborso originariamente presentata dal contribuente che, paragonabile ad un silenzio – rifiuto, andava impugnato dallo stesso contribuente nel termine di sessanta giorni dalla notificazione (sul punto era richiamata Cass. n. 8195 del 2015); -resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate; Considerato che -con l’unico motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.19, comma 1, lett. g) e 21, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 546 del 1992 per avere la CTR confermato la pronuncia diprimo grado di inammissibilità per tardività dei ricorsi originari qualificando erroneamente la fattispecie concreta in termini di diniego parziale di rimborso con conseguente erronea applicazione del termine di impugnazione di sessanta giorni previsto dall’art. 21, comma 1, cit. anziché in termini di silenzio-rifiuto formatosi sulle singole istanze originarie di rimborso soggetto al diverso regime di impugnazione di cui all’art. 21, comma 2, cit. (entro il termine di prescrizione decennale a partire dal novantesimo giorno dalla presentazione della istanza di rimborso); in particolare, ad avviso della ricorrente, la richiamata sentenza n. 8195 del 2015 della Corte di cassazione riguardava una fattispecie del tutto diversa in cui il contribuente aveva autoliquidato in sede di dichiarazione un credito di imposta chiesto rimborso e l’Agenzia lo aveva rimborsato soltanto in parte, mentre, nel caso in esame, il sollecito cumulativo del 28 novembre 2005 aveva ad oggetto le singole istanze di rimborso originariamente presentate, ciascuna attinente ad una diversa operazione a premio e su ognuna delle quali si era formato un autonomo silenzio–rifiuto soggetto al regime di impugnazione previsto dal comma 2 dell’art. 21 cit.; - il motivo è infondato sebbene la motivazio ne vada parzialmente corretta, ai sensi dell’art. 384 ultimo comma, c.p.c., nei termini di seguito indicati; -dalla sentenza impugnata e dagli atti di parte si evincono i seguenti fatti incontroversi: la società contribuente presentava in data 28.11.2005 due solleciti di rimborso cumulativi con i quali veniva richiesta, in relazione a singole istanze di rimborso in precedenza presentate con riferimento a diverse manifestazioni a premio, la restituzione di euro 197.982,78 e di euro 260,003,35 asseritamente versate in eccedenza a titolo di tassa di lotteria per gli anni tra il 1991 e il 1998;l’Amministrazione emetteva due provvedimenti di rimborso parziale rispettivamente di euro 162.439,57 e di euro 90.332,63 avverso i quali la contribuente proponeva separati ricorsi dinanzi alla CTP che,previa riunione, li dichiarava inammissibili per decorrenza del termine di sessanta giorni di cui all’art. 21, comma 1 del d.lgs. n. 546 del 1992, pronuncia confermata in sede di appello; -va premesso che secondo questa Corte (Cass. Sez. 5 n. 5065 del 2015; Cass. Sez. 5 n. 14846 del 2008) "in tema di contenzioso tributario, qualora, a fronte di una istanza di rimborso d'imposta, l'amministrazione finanziaria si limiti, puramente e semplicemente, ad emettere un provvedimento di rimborso parziale, senza evidenziare alcuna riserva o indicazione nel senso di una sua eventuale natura interlocutoria, il provvedimento medesimo si configura, per la parte relativa all'importo non rimborsato, come atto di rigetto - sia pure implicito - della richiesta di rimborso originariamente presentata dal contribuente. Ne consegue che detto provvedimento costituisce atto impugnabile quale rifiuto espresso, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, ai sensi degli artt. 19 e 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dovendo pertanto escludersi che il contribuente possa, pure dopo l'intervento del rimborso parziale (e senza addurre elementi idonei a rivelarne la natura interlocutoria), proseguire la controversia introdotta con l'impugnazione del silenzio-rifiuto in ordine all'istanza di rimborso (sia pure riducendo l'originaria domanda), senza impugnare il rifiuto implicitamente contenuto nell'atto di rimborso parziale" ( Cass n. 18872 del 2020; Cass. n. 23157 del 2020);si è anche aggiunto che deve ritenersi improponibile una seconda istanza di rimborso (per mancato accoglimento integrale della prima), con conseguente inidoneità della stessa alla formazione di un silenzio-rifiuto impugnabile (ex plurimis: Cass. sez. 5, 10/06/2005, n. 12336, Rv. 583757-01; Cass. sez. 5, 22/04/2015, n. 8195, Rv. 635308-01, nonché, Cass. sez. 5, 05/06/2008, n. 14846, Rv. 603944-01, la quale ha chiarito che, pertanto, deve escludersi che il contribuente possa, pure dopo l'intervento del rimborso parziale - e senza addurre elementi idonei a rivelarne la natura interlocutoria -proseguire la controversia introdotta con l'impugnazione del silenzio-rifiuto in ordine all'istanza di rimborso, sia pure riducendo l'originaria domanda, senza impugnare il rifiuto implicitamente contenuto nell'atto di rimborso parziale, nonché Cass. sez. 5, 24/11/2010, n. 23786; v. ancheCass. n. 22595 del 2020); - nella sentenza impugnata la CTR - a fronte dei solleciti di rimborso cumulativi con i quali era statarichiesta, in relazione a singole istanze di rimborso in precedenza presentate con riferimento a diverse manifestazioni a premio,la restituzione di euro 197.982,78 e di euro 260,003,35 asseritamente versate in eccedenza a titolo di tassa di lotteria per gli anni tra il 1991 e il 1998- ha confermato la pronuncia di inammissibilità per tardività dei ricorsi originari attenendosi ai richiamatiprincipi di diritto (e richiamando, al riguardo, la conferente sentenza di questa Corte n. 8195/2015) nell’affermare che “ i l provvedimento di liquidazione parziale delle somme richieste .. costitui[va] un implicito rigetto ” delle richieste di rimborso originariamente presentate dalla contribuente oggetto de l sollecit o di rimborso, da impugnare nel termine –nella specie decorso- di sessanta giorni dalla sua notificazione; va invece, parzialmente corretta la motivazione nella parte in cui il giudice di appelloha accomuna to l’atto di rigetto (implicito) della richiesta di rimborso originariamente presentata dal contribuente ad un “silenzio-rifiuto”, atteso che, alla luce della giurisprudenza sopra richiamata , tratta va si di atto impugnabile quale “rifiuto espresso”; -in conclusione, il ricorso va rigettato; -le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo; P.Q. M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 5.600,00 per compensi oltre spese prenotate a debito. Dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo uni
Sentenza Cassazione n. 15260/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris