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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 gennaio 1982

Cassazione n. 35781/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/01/1982 avverso la sentenza del 09/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che la doglianza dell'imputato, attinente all'omesso riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 5 legge 2 ottobre 1967, n. 895, è manifestamente infondata, perché la Corte dì appello ha debitamente chiarito che le condizioni della pistola sequestrata (apparentemente funzionante e con un colpo nel tamburo) e le stesse finalità, di difesa personale, allegate dall'imputato concorrono ad escludere che la condotta illecita sia connotata da un ridotto tasso di offensività, concernendo essa un oggetto con evidenti potenzialità letali, che Greco, gravato da precedenti penali, anche specifici, che ne attestano l'elevata propensione criminale, avrebbe facilmente potuto utilizzare a scopi illeciti (in proposito, cfr., tra le tante, Sez. 1, n. 27546 del 17/06/2010, Rabbia, Rv. 247716, secondo cui «In tema di reati concernenti le armi, ai fini del riconoscimento dell'attenuante della lieve entità del fatto, è demandata al giudice di merito una duplice e successiva indagine, consistente, in via primaria, nella verifica della possibilità di concessione dell'attenuante in questione in relazione ai connotati soggettivi e oggettivi che caratterizzano il porto e la detenzione delle armi stesse, e in via successiva — all'esito positivo della prima verifica — nell'accertamento della sussistenza della circostanza oggettiva della quantità e potenzialità delle armi») che il motivo afferente al diniego delle circostanze attenuanti generiche è, del pari, manifestamente infondato, giacché la Corte di appello ha logicamente ritenuto — a prescindere dall'inesattezza del riferimento alla detenzione, in capo al ricorrente, dì quanto rinvenuto nel box asseritamente di sua pertinenza — che l'invocata mitigazione del trattamento sanzionatorio è preclusa dal nutrito curriculum criminale di Greco e dall'assenza, nel suo contegno processuale, di qualsivoglia sintomo di resipiscenza o positiva evoluzione della personalità; che, a quest'ultimo riguardo, pertinente si palesa il riferimento all'indirizzo ermeneutico stando al quale «In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269) e «Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); che deve, pertanto, essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/01/1982 avverso la sentenza del 09/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che la doglianza dell'imputato, attinente all'omesso riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 5 legge 2 ottobre 1967, n. 895, è manifestamente infondata, perché la Corte dì appello ha debitamente chiarito che le condizioni della pistola sequestrata (apparentemente funzionante e con un colpo nel tamburo) e le stesse finalità, di difesa personale, allegate dall'imputato concorrono ad escludere che la condotta illecita sia connotata da un ridotto tasso di offensività, concernendo essa un oggetto con evidenti potenzialità letali, che Greco, gravato da precedenti penali, anche specifici, che ne attestano l'elevata propensione criminale, avrebbe facilmente potuto utilizzare a scopi illeciti (in proposito, cfr., tra le tante, Sez. 1, n. 27546 del 17/06/2010, Rabbia, Rv. 247716, secondo cui «In tema di reati concernenti le armi, ai fini del riconoscimento dell'attenuante della lieve entità del fatto, è demandata al giudice di merito una duplice e successiva indagine, consistente, in via primaria, nella verifica della possibilità di concessione dell'attenuante in questione in relazione ai connotati soggettivi e oggettivi che caratterizzano il porto e la detenzione delle armi stesse, e in via successiva — all'esito positivo della prima verifica — nell'accertamento della sussistenza della circostanza oggettiva della quantità e potenzialità delle armi») che il motivo afferente al diniego delle circostanze attenuanti generiche è, del pari, manifestamente infondato, giacché la Corte di appello ha logicamente ritenuto — a prescindere dall'inesattezza del riferimento alla detenzione, in capo al ricorrente, dì quanto rinvenuto nel box asseritamente di sua pertinenza — che l'invocata mitigazione del trattamento sanzionatorio è preclusa dal nutrito curriculum criminale di Greco e dall'assenza, nel suo contegno processuale, di qualsivoglia sintomo di resipiscenza o positiva evoluzione della personalità; che, a quest'ultimo riguardo, pertinente si palesa il riferimento all'indirizzo ermeneutico stando al quale «In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269) e «Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); che deve, pertanto, essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
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