CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 05413/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
berato di pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6476/2020 del ruolo generale, proposto DA E DILGAMMA S.R.L.(codice fiscale 03449300155), con sede in Monza, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 3, in persona dell’amministratore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in ragione di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 52H25 H485 U), elettivamente domiciliata in Roma, al [OSCURATO:PERSONA] n. 90, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. - RICORRENTE – CONTRO il C [OSCURATO:PERSONA] B USTO A RSTIZIO (codice fiscale 00224000125), con sede alla Fratelli d’Italia n. 12, in persona del Sindaco pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro, in ragione di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 59L49 B300 L) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 64T26 I804 V), presso lo IMU studio di quest’ultimo elettivamente domiciliato in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 5. - CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 4584/20/2019 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 18 novembre 2019, non notificata; UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio non partecipata del 2 dicembre 2022 mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020; [OSCURATO:PERSONA] : 1. con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieva l’appello proposto dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 296/2/2018 della Commissione tributaria provinciale di Varese, che aveva accolto il ricorso proposto dalla contribuente contro otto avvisi di accertamento (nn. 00062903 Tasi 2016, 62761-145 IMU 2014, 62761-173 IMU 2015, 62761-18 IMU 2016, 62761- 262 IMU 2012, 62761-66 IMU 2015, 62903 Tasi 2014, 62903-94 Tasi 2015), con cui il Comune di [OSCURATO:PERSONA] aveva recuperato a tassazione le predette imposte per il complessivo importo di 411.205,00 €; 2. avverso tale sentenza Edilgamma S.R.L. proponeva ricorso per cassazione, notificato il 17 febbraio 2020, formulando due motivi di impugnazione; 3.il Comune di [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso notificato in data 27 marzo 2020, concludendo per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] : 4. con nota depositata in data 15 ottobre 2020 la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ., rappresentando di aver definito transattivamente la controversia con il Comune; 5. detta rinuncia risulta sottoscritta difensore della ricorrente munito di apposita procura speciale rilasciata in cale alla dichiarazione, nonchè “vistata”, a mente dell’art. 390, terzo comma, cod. proc. civ. dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], codifensore (con poteri disgiunti) del Comune, munito dei relativi poteri in ragione della procura speciale apposta in calce al controricorso; 6. la predetta rinunzia corrisponde, pertanto, alle prescrizioni di cui all’art. 390 cod. proc. civ.; 7. la suindicata richiesta di estinzione del giudizio consente, anche ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ., di compensare integralmente le spese di giudizio; 8.Non ricorrono i presupposti di cui all’art 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, trattandosi di misura eccezionale, lato sensusanzionatoria, come tale di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (cfr. Cass. 9 luglio 2020, n, 14641; Cass. 8 maggio 2018, n. 25485/2018 e Cass. 27 luglio 2015, n. 23151). P . Q . M . la Corte, letto l’art. 391 cod. proc. civ., dichiara l’estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia al ric