CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07757/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Milano del 3 giugno 2025 che, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 24 luglio 2024, ha rideterminato in anni 1 e mesi 6 di reclusione la pena a carico di [OSCURATO:PERSONA], ritenuta colpevole del reato di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000, commesso in Saronno il 26 febbraio 2016 (capo G, mentre per il medesimo reato ascritto al capo F, commesso il 26 febbraio 2015, è intervenuta nel giudizio di secondo grado declaratoria di estinzione per prescrizione). Letta la memoria del 10 novembre 2025, denominata "motivi aggiuntivi", con la quale l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputata, ha chiesto di dichiarare ammissibili e di accogliere i motivi di ricorso. Osservato che con il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la conferma della responsabilità penale dell'imputata in ordine al residuo reato di cui al capo G, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601), a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali (pagine 10-11 della sentenza impugnata) hanno sottolineato che la [OSCURATO:PERSONA], lungi dall'essere vittima inconsapevole della dissennata gestione societaria del compagno, ha dato prova di avere contezza delle dinamiche societarie, sottoscrivendo le dichiarazioni Iva, presentandosi almeno una volta presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate e interloquendo con il commercialista per questioni inerenti alle dichiarazioni fiscali. E fermo restando che, pur a voler sostenere la tesi dell'esclusione della ricorrente dalla gestione dell'impresa, il giudizio di colpevolezza non verrebbe comunque meno, in forza del principio elaborato da questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 20050 del 16/03/2022, Rv. 283201 e Sez. 3, n. 17283 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]) e richiamato dai giudici di appello, secondo cui, in tema di omessa dichiarazione (ma il principio è stato ribadito anche con riferimento al reato ex art. 2 del d. Igs. n. 74 del 2000, cfr. Sez. 3, n. 46541 del 16/10/2024), il legale rappresentante di un ente che non abbia dello stesso l'effettiva gestione non risponde ex art. 40, comma secondo, cod. pen. per violazione dei doveri di vigilanza e controllo derivanti dalla carica rivestita, ma quale autore principale della condotta, in quanto direttamente obbligato ex lege a presentare le dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto di soggetti diversi dalle persone fisiche, che devono essere da lui sottoscritte e, solo in sua assenza, da chi abbia l'amministrazione, anche di fatto. Osservato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura la conferma della pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna di cui all'art. 36 cod. pen., è anch'esso manifestamente infondato, avendo la Corte di appello correttamente ricordato al riguardo (cfr. pag. 12 della sentenza impugnata) la natura obbligatoria della specifica pena accessoria in esame, secondo quanto previsto dall'art. 12 lettera e) del d. Igs. n. 74 del 2000. 7-9 Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il