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CassazionedecretoSezione LDecisione del 5 agosto 2026

Cassazione n. 24456/2026

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pore, domiciliato come inavv.ti Carla d’Aloisio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed EsterAda [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale p.e.c. come da Registri diGiustizia;-controricorrente-avverso il DECRETO del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA, pubblicato il02/04/2025, R.G.N. 3918/2022Numero registro generale 9498/2025Numero sezionale 857/2026Numero di raccolta generale 24456/2026Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.Data pubblicazione 05/08/2026380-bis c.p.c. e comunicata alle parti.Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrenteabbia chiesto la decisione del ricorso.Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo.

Nulla sulle spese con particolare riferimento allaposizione di [OSCURATO:PERSONA], non avendo la parte intimata svolto P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dell’IstitutoNazionale della [OSCURATO:PERSONA] (I.N.P.S.), delle spese del giudiziodi legittimità, che liquida in Euro 1.300,00 per compensiprofessionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agliesborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 4 agosto 2026dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pore, domiciliato come inavv.ti Carla d’Aloisio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed EsterAda [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale p.e.c. come da Registri diGiustizia;-controricorrente-avverso il DECRETO del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA, pubblicato il02/04/2025, R.G.N. 3918/2022Numero registro generale 9498/2025Numero sezionale 857/2026Numero di raccolta generale 24456/2026Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.Data pubblicazione 05/08/2026380-bis c.p.c. e comunicata alle parti.Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrenteabbia chiesto la decisione del ricorso.Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo. Nulla sulle spese con particolare riferimento allaposizione di [OSCURATO:PERSONA], non avendo la parte intimata svolto P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dell’IstitutoNazionale della [OSCURATO:PERSONA] (I.N.P.S.), delle spese del giudiziodi legittimità, che liquida in Euro 1.300,00 per compensiprofessionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agliesborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 4 agosto 2026dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]
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