CassazionedecretoSezione 4Decisione del 12 maggio 2022
Cassazione n. 23128/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni della Procura generale presso la Suprema Corte, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte della difesa dell'imputato, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Cagliari, con la sentenza di cui in epigrafe, ha riformato la statuizione con la quale il G.i.p. del Tribunale di Cagliari, all'esito di giudizio abbreviato conseguente ad opposizione a decreto penale di condanna, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per la fattispecie di cui all'art. 186, commi 2, lett. c, e 2-bis, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 («cod. strada»), essendosi la stessa estinta per prescrizione e ritenendo non evidente dagli atti una causa di proscioglimento nel merito. 2. Avverso la prefata sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia, articolando due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., si deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione di legge per aver ritenuto il giudice di merito sussistente la circostanza aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis, cod. strada, anche se dall'istruttoria sarebbe emersa la provocazione dell'incidente dalla condotta di guida di altro soggetto ([OSCURATO:PERSONA]), oltre che in ragione della dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione in luogo dell'assoluzione dell'imputato. Sotto tale ultimo profilo, in particolare, il motivo di ricorso sostiene che la Corte territoriale sarebbe pervenuta all'assoluzione dell'imputato, in luogo del proscioglimento per estinzione del reato, qualora avesse accolto l'eccezione della difesa (prospettata anche con i motivi d'appello) di nullità dell'accertamento irripetibile per la violazione dell'obbligo di dare avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia al conducente da sottoporre a prelievo ematico presso una struttura sanitaria, finalizzato all'accertamento del tasso alcolemico e eseguito su richiesta della polizia giudiziaria. 2.2. Con il secondo motivo si deducono il vizio di motivazione in merito alla dedotta nullità di cui alla precedente doglianza nonché la violazione di legge dell'art. 438, comma 6-bis, cod. proc. peri., che, a detta del ricorrente, non opererebbe nel caso di specie con riferimento quindi alle ipotesi di nullità o di inutilizzabilità derivanti dal mancato avvertimento delle facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. 3. Ex art. 23 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, hanno depositato conclusioni scritte la Procura generale presso la Suprema Corte, in persona del [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammissibilità del ricorso, e la difesa dell'imputato, che ha invece insistito per l'accoglimento delle cloglianze. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, complessivamente considerato, è infondato. 2. Dei due motivi, suscettibili di trattazione congiunta in ragione della connessione delle questioni inerenti ai relativi oggetti, si mostra inammissibile il profilo relativo alla ritenuta sussistenza da parte della Corte territoriale della circostanza aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis, cod. strada. In particolare, difetta nella specie l'interesse a ricorrere trattandosi di sentenza di proscioglimento per estinzione del reato per prescrizione e non influendo la questione di cui alla doglianza in ordine all'eventuale sussistenza di una causa di proscioglimento nel merito. 3. Ammissibili ancorché infondati sono invece gli altri profili dedotti con i due motivi di ricorso, in applicazione di principio di recente sancito dalla Suprema Corte in fattispecie sostanzialmente sovrapponibile alla presente e in considerazione di deduzioni analoghe a quelle prospettate nell'odierno ricorso, al quale si intende in questa sede dare continuità. In tema di guida in stato di ebbrezza, difatti, la violazione dell'obbligo di dare avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia al conducente da sottoporre a prelievo ematico presso una struttura sanitaria, finalizzato all'accertamento del tasso alcolemico esclusivamente su richiesta dalla polizia giudiziaria, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado, che deve però ritenersi sanata, come nella specie, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 438, comma 6-bis, e 464 cod. proc. pen., in caso di richiesta di rito abbreviato conseguente ad opposizione a decreto penale di condanna (Sez. 4, n. 44962 del 04/11/2021, Rossi, Rv. 282245-01, con orientamento sostanzialmente ribadito da Sez. 4, n. 15487 del 15/03/2022, Arcara, in motivazione). 4. In conclusione, il ricorso è rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 12 maggio 2022