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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 ottobre 2022

Cassazione n. 08203/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Venezia, con sentenza in data 2 dicembre 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Treviso, in data 3 febbraio 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta un vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, oltre che fondato su doglianze in punto di fatto, non consentite, pertanto, in sede di legittimità, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pagina 2 della sentenza impugnata, in cui il secondo giudice ha ricostruito i fatti, evidenziando il ruolo centrale dell'imputato in tutte le fasi della vicenda e la sua piena consapevolezza di concorrere nella vendita di un autoveicolo di provenienza furtiva); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissible, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Venezia, con sentenza in data 2 dicembre 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Treviso, in data 3 febbraio 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta un vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, oltre che fondato su doglianze in punto di fatto, non consentite, pertanto, in sede di legittimità, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pagina 2 della sentenza impugnata, in cui il secondo giudice ha ricostruito i fatti, evidenziando il ruolo centrale dell'imputato in tutte le fasi della vicenda e la sua piena consapevolezza di concorrere nella vendita di un autoveicolo di provenienza furtiva); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissible, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 08203/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris