CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 maggio 2026
Cassazione n. 16575/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
co all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata edifesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] DiZenzo, [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controAgenzia Delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentantepro tempore, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del propriodifensore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Stato;-controricorrente-Numero registro generale 7690/2025Numero sezionale 1110/2026Numero di raccolta generale 16575/2026Data pubblicazione 27/05/2026nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 2557/2024depositata il 30/09/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/03/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. L’Agenzia delle Entrate Riscossione conveniva innanzi al Tribunale diMilano la [OSCURATO:SOCIETA]., nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], qualisoci della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., chiedendo la declaratoria diinefficacia, ai sensi dell’art. 2901 c.c., del contratto di compravenditadell’11 dicembre 2015, con il quale la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. avevatrasferito alla [OSCURATO:SOCIETA]. numerosi cespiti immobiliari siti nel Comune diValdisotto, per il prezzo complessivo di € 462.606,00.L’attrice assumeva di essere creditrice della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.per l’importo di € 618.550,69, a titolo di tributi erariali non versati per glianni d’imposta 2011‑2015, e deduceva che l’atto dispositivo fosse statocompiuto in pregiudizio delle ragioni creditorie. Esponeva, altresì, che lasocietà venditrice era stata cancellata dal registro delle imprese l’8settembre 2020, sicché l’azione veniva proposta anche nei confronti deisoci.Costituitasi in giudizio, la [OSCURATO:SOCIETA]. eccepiva, in via preliminare, il difettodi legittimazione attiva dell’ADER e la carenza di interesse ad agire,nonché l’intervenuta prescrizione dell’azione revocatoria. Nel meritocontestava la sussistenza dell’elemento soggettivo richiesto dall’art. 2901Numero registro generale 7690/2025Numero sezionale 1110/2026Numero di raccolta generale 16575/2026Data pubblicazione 27/05/2026c.c., deducendo, tra l’altro, la mancata prova della notifica delle cartelleesattoriali, la congruità del prezzo di vendita e l’avvenuto pagamento delcorrispettivo in larga parte anteriormente al rogito. Il convenuto Cittarinisollevava analoghe eccezioni, mentre la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e LorenzaDei Cas rimanevano contumaci.Con sentenza n. 5020/2022, il Tribunale di Milano accoglieva la domandarevocatoria, dichiarando l’inefficacia dell’atto di compravendita neiconfronti dell’ADER e condannando la [OSCURATO:SOCIETA]. e i soci della societàestinta, in solido, alla rifusione delle spese di lite.2. Con sentenza n. 2557 del 30 settembre 2024, la Corte d’appello diMilano rigettava l’appello principale di [OSCURATO:SOCIETA]., e quello incidentale diGiacomo Cittarini, confermando integralmente la decisione di primo grado.3. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito [OSCURATO:SOCIETA]propone ora ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.Resiste con controricorso Agenzia Delle Entrate Riscossione.4. Con provvedimento del 24 luglio 2025, è stata formulata, ai sensidell’art. 380-bis cod. proc. civ., proposta di definizione del ricorso perinammissibilità del motivo perché volto a sollecitare un riesame del meritodella controversia, mediante il mero richiamo a circostanze fattuali giàsottoposte all’esame del giudice di merito e da questi disattesi.A seguito di tempestiva istanza di decisione depositata da parte ricorrenteè stata fissata l’adunanza camerale sopra indicata, in vista della quale laricorrente ha depositato memoria illustrativa.All’esito il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel terminestabilito dal secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE5. Con unico motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per motivazione apparente,assumendo che la Corte territoriale afferma la sussistenza della scientiadamni e della participatio fraudis del terzo acquirente mediante unNumero registro generale 7690/2025Numero sezionale 1110/2026Numero di raccolta generale 16575/2026Data pubblicazione 27/05/2026percorso argomentativo intrinsecamente incongruo e contraddittorio,fondato su una mera presunzione (la contiguità delle compagini sociali)non confrontata con plurimi elementi fattuali di segno contrario.In particolare, la decisione impugnata svaluta circostanze pacifiche edocumentalmente provate, quali la congruità del prezzo accertata daperizia asseverata, l’integrale pagamento del corrispettivo, in larga parteanticipato e tracciabile, nonché la mancata prova della piena notificazionedelle cartelle esattoriali, elementi idonei ad escludere la conoscibilità delpreteso debito fiscale e, quindi, la consapevolezza del pregiudizio in capoall’acquirente.La motivazione si risolve, pertanto, in un’affermazione apodittica, priva diuna valutazione complessiva e comparativa degli indizi disponibili, conconseguente violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c. e dell’art. 118 disp. att.c.p.c..5.1. Il motivo è inammissibile.Le censure sollevate mirano esclusivamente ad accreditare unaricostruzione della vicenda e, soprattutto, un apprezzamento delle proveraccolte del tutto divergente da quello compiuto dai giudici di merito.Nel giudizio di legittimità non sono proponibili censure dirette a provocareuna nuova valutazione delle risultanze processuali, diversa da quellaespressa dal giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprioconvincimento da quelle prove o risultanze che ritenga più attendibili edidonee nella formazione dello stesso, essendo sufficiente, al fine dellacongruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questarisulti che il convincimento nell'accertamento dei fatti su cui giudicare sisia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatoriacquisiti. Non essendo questa Corte giudice sul fatto, il ricorrente non puòpertanto limitarsi a prospettare una lettura delle prove ed unaricostruzione dei fatti diversa da quella compiuta dal giudice di merito,svalutando taluni elementi o valorizzando altri ovvero dando ad essi unNumero registro generale 7690/2025Numero sezionale 1110/2026Numero di raccolta generale 16575/2026Data pubblicazione 27/05/2026diverso significato, senza dedurre specifiche violazioni di legge ovveroincongruenze di motivazione tali da rivelare una difformità evidente dellavalutazione compiuta dal giudice rispetto al corrispondente modellonormativo.Questa Corte ha invero già avuto modo, anche di recente, di osservareche il vizio di motivazione può essere dedotto in sede di legittimità esussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulti dallasentenza, sia riscontrabile il deficiente esame di punti decisivi dellacontroversia e non può, invece, consistere in un apprezzamento in sensodifforme da quello preteso dalla parte.Nel caso di specie la sentenza impugnata non è affetta da motivazioneapparente, avendo la Corte d’appello dato conto, in modo coerente eintellegibile, delle ragioni poste a fondamento dell’accertata sussistenzadella scientia damni e del consilium fraudis, attraverso una valutazionecomplessiva di plurimi elementi presuntivi, logicamente coordinati.In particolare, il giudice di merito ha dato rilievo: alla conoscenza, daparte della società alienante, dell’esposizione debitoria di natura fiscale,desumibile sia dalla notificazione di cartelle esattoriali antecedenti allastipula dell’atto dispositivo, sia dalla natura stessa dei debiti (IVA, IRES,IRAP), riconducibili all’ordinaria gestione societaria; alla contiguitàsoggettiva tra le due compagini sociali, posto che il legale rappresentantedella società acquirente rivestiva anche la qualità di socio della societàvenditrice; alla contestuale alienazione di una pluralità di cespitiimmobiliari, circostanza che, secondo consolidata giurisprudenza dilegittimità, integra di per sé un indice presuntivo della consapevolezza delpregiudizio arrecato alle ragioni creditorie; all’irrilevanza, ai finidell’esclusione dell’elemento soggettivo, sia del pagamento anticipato delprezzo, sia della asserita congruità dello stesso, elementi che non elidonola consapevolezza del pregiudizio derivante dall’operazionecomplessivamente considerata.Numero registro generale 7690/2025Numero sezionale 1110/2026Numero di raccolta generale 16575/2026Data pubblicazione 27/05/2026Ne consegue che la sentenza impugnata non si fonda su una merapresunzione isolata, come dedotto dalla ricorrente, bensì su unavalutazione complessiva del compendio indiziario, logicamente coordinatae congruamente motivata, idonea a sorreggere la conclusione circa lasussistenza dei presupposti soggettivi dell’azione revocatoria.La censura, dunque, pur formalmente prospettata come vizio di nullitàdella motivazione, si risolve in una critica al merito dell’apprezzamentoprobatorio, inammissibile in sede di legittimità.6. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.7. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo infavore della controricorrente, seguono la soccombenza.La ricorrente va altresì condannata al pagamento di somme ex art. 96, 3°e 4° co., c.p.c., ricorrendone i rispettivi presupposti di legge. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alpagamento, in favore della controricorrente: a) delle spese del giudizio dicassazione, che liquida in euro 9.000,00, oltre a spese eventualmenteprenotate a debito; b) della somma di euro 9.000,00 ex art. 96, 3° co.,c.p.c. Condanna la ricorrente al pagamento della somma di euro 2.000,00in favore della Cassa delle ammende ex art. 96, 4° co., c.p.c.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 20 marzo 2026.Il Presidente