CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 luglio 2022
Cassazione n. 36178/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della motivazione posta base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 44 lett. c) del d.P.R. n. 380 del 2001 in relazione alla costruzione di un muro di cinta di altezza di m. 3 e lunghezza di m 22, e deduce la violazione di legge in relazione alla legge Regione Sardegna n. 8 del 2015, art. 9 non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché è costituito da mere doglianza in punto di fatto e manifestamente infondata. Non si confronta il ricorrente con la decisione impugnata che, sulla scorta dell'accertamento di fatto non qui rivisitabile, ha ritenuto che sia le dimensioni sia i materiali scelti per l'intervento avevano determinato una notevole modifica dell'assetto urbanistico ragione per cui il manufatto edificato non poteva essere qualificato quale "muro di recinzione", che secondo il disposto della Legge Regione Sardegna n. 11 del 2017 art. 9, lett. j) rientra tra le opere di edilizia libera, ma nuova opera per cui è necessario il permesso a costruire (cfr. pag.9). Ogni diversa valutazione in fatto non è qui sollevabile. Allo stesso modo non può invocarsi la prescrizione del reato maturata prima della sentenza impugnata sulla base di un diverso accertamento della data di commissione del reato il 02/08/2016, non è qui invoca bile Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 luglio 2022 Il Consiare1stensore [OSCURATO:PERSONA]