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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 giugno 2022

Cassazione n. 18069/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 26824/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 536, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura allegata al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in RO- MA, [OSCURATO:PERSONA] 16, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3813/2017 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], notificata il 31/08/2017.

F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 26824/2017 Numero sezionale 938/2022 Numero di raccolta generale 18069/2022 [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie delle parti; [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] la Punta (in provincia di Catania) si trova il super- condominio (art. 1117-bis c.c.) «Sopravalle-Maresole» composto da nove edifici.

In una di queste, la palazzina «I», la terrazza di copertu- ra provoca infiltrazioni che provocano danni alla proprietà della con- domina [OSCURATO:PERSONA], che agisce in giudizio per il risarcimento dei danni nei confronti del Condominio e ottiene nel 2002 dalla sezione stralcio del Tribunale di Catania una condanna al risarcimento di circa 40.000 euro.

A cagione di ciò, un altro condomino, [OSCURATO:PERSONA], odierno ricorrente in cassazione, subisce un pignoramento e per evi- tare la vendita forzata soddisfa in più soluzioni la [OSCURATO:PERSONA].

Successi- vamente, nel 2014, con decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Mascalucia, è ordinato a Chisari di corrispondere al predetto Con- dominio la somma di 3.346,99 euro, oltre a interessi moratori, spese e compensi relativi al procedimento, a titolo di quote condominiali re- lative al consuntivo 2011 e al preventivo 2012, come deliberato dall’assemblea condominiale del 13/12/2012.

Chisari propone opposi- zione al decreto, eccependo in compensazione un controcredito di cir- ca 30.000, a titolo dei pregressi pagamenti di debiti condominiali, da lui effettuati per sfuggire al pericolo di esecuzione forzata della con- danna al risarcimento del danno conseguita a suo tempo da [OSCURATO:PERSONA].

In primo grado l’opposizione è accolta con sentenza del 2015.

Su ap- pello del Condominio, il Tribunale di Catania riforma integralmente la sentenza di primo grado per mancata impugnazione della delibera condominiale, per difetto di prova della reciprocità di credito e contro- credito, per difetto di presupposti della composizione, sia legale che giudiziale.

Propone ricorso per cassazione Chisari con cinque motivi.

Resiste con controricorso il Condominio. [OSCURATO:PERSONA] - 2 -RG 26824/2017 – Sez.

II - Ud. 29/04/2022 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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1. – In via preliminare, si prende atto della ritualità del controri-[OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] corso, ancorché notificato in data 18/12/2017, oltre il termine stabi- lito dall’art. 370 c.p.c. (scadente il 9/12/2017).

Tale conclusione si impone in quanto, come dedotto dal Condominio nella propria me- moria, la notifica del controricorso è stata tempestivamente promos- sa una prima volta il 4/12/2017, ma non ha avuto esito positivo a causa dell’erronea indicazione del numero civico dello studio legale del difensore del ricorrente nell’elezione di domicilio inserita nel ri- corso.

Tuttavia, il ritardo non è imputabile al controricorrente, poiché il procedimento di notificazione è stato riattivato con successo entro un termine ragionevole, in considerazione del tempo necessario a rendersi conto dell’insuccesso del primo tentativo, ricercare l’indirizzo esatto e correggere l’errore.

Nel caso di specie, si può applicare il principio, enunciato da Cass.

SU 14594/2016: in caso di procedimento di notificazione di atti pro- cessuali andata a cattivo esito per ragioni non imputabili al notifican- te, questi, per conservare gli effetti scaturenti dall’originario avvio del procedimento, deve riattivarlo con immediatezza e svolgere con tempestività le attività necessarie al suo perfezionamento che rien- trano nella sua sfera di controllo.

Cass.

SU 14594/2016 si è incarica- ta di precisare - con l’occhio rivolto al caso sottoposto al suo esame - che tali attività sono da ritenere senz’altro immediate e tempestive se si svolgono entro un lasso di tempo pari alla metà dei termini per le impugnazioni ex art. 325 c.p.c., mentre solo circostanze eccezio- nali - di cui sia data prova rigorosa - rendono scusabile uno svolgi- mento di queste attività successivo a tali termini.

Ove si applichi questo principio in modo corrispondente al caso de quo, le attività dovevano svolgersi entro il 19/12/2017 (cioè entro la metà del ter- mine ex art. 370, co. 1 c.p.c. di notificazione del controricorso, cal- colato dal 9/12/2017), cosicché il controricorso è rituale.

2. – Entrando nel merito dei motivi di ricorso, i primi tre possono essere esaminati congiuntamente, essendo strettamente collegati - 3 -RG 26824/2017 – Sez.

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Con il primo motivo Chi- sari lamenta violazione dell’art. 112 c.p.c., poiché il giudice d’appello ha «fondato l’accoglimento dell’impugnazione su una eccezione mai formulata dall’appellante», relativa alla validità della delibera condo- miniale di approvazione dei bilanci.

Con il secondo motivo si duole della violazione degli artt. 101 e 112 c.p.c., poiché il giudice ha omesso di provocare il contraddittorio su una questione rilevata d’ufficio.

Il terzo motivo censura l’erronea applicazione dell’art. 1137 c.c., poiché il giudice d’appello ha ritenuto che Chisari «per sottrarsi al pagamento degli oneri condominiali, avesse l’obbligo di contestare ed impugnare la delibera» condominiale.

3. – A sostegno dell’ipotesi di violazione del principio tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.), che sorregge il primo motivo, il ricor- rente osserva come nessuna delle parti abbia mai sollevato alcuna questione in ordine alla delibera di approvazione dei bilanci che for- malizzavano la situazione debitoria di Chisari.

L’osservazione è inconferente.

Come osservato anche dal controri- corrente, la delibera assembleare è fatto costitutivo del credito che il Condominio ha fatto valere attraverso il procedimento d’ingiunzione.

In quanto tale, il credito è altresì oggetto del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo.

Rispetto a che cosa altrimenti, se non al credito oggetto del processo, si potrebbe eccepire un controcredito in com- pensazione? Sarebbe superfluo osservare che l’opposizione dà vita ad un giudizio a cognizione piena in cui le parti risultano invertite solo formalmente: l’attore formale del giudizio di opposizione è il convenu- to sostanziale del procedimento d’ingiunzione; il convenuto formale è l’attore sostanziale.

Si tratta di inversione formale, perché non com- porta l’inversione degli oneri di allegazione e prova, i quali continuano a commisurarsi sulle posizioni sostanziali delle parti.

In questa pro- spettiva l’opposizione, piuttosto che una domanda giudiziale, è un at- - 4 -RG 26824/2017 – Sez.

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La validità ed efficacia della delibera assembleare non è questione rilevata d’ufficio ex abrupto dal giudice, bensì è causa petendi allegata fin dall’inizio dal creditore.

Il primo motivo è pertanto manifestamente infondato.

4. - La stessa argomentazione conduce al rigetto del secondo moti- vo.

Il ricorrente lamenta che il giudice di appello abbia omesso di provocare il contraddittorio su questione rilevata d’ufficio, con viola- zione degli artt. 101 e 112 c.p.c.

Ma appunto non si tratta di questio- ne rilevata d’ufficio, bensì del fatto costitutivo del credito, allegato in giudizio fin dall’inizio dal condominio.

Irrilevante è pertanto in questo contesto l’orientamento giurisprudenziale di questa Corte sul contrad- dittorio nelle questioni rilevabili d’ufficio, citato dal ricorrente.

5. - Il terzo motivo è inammissibile.

Infatti, da un lato si intende far valere l’erronea applicazione dell’art. 1137 c.c.; dall’altro lato si esor- disce ripetendo che «la questione relativa alla validità della delibera condominiale non appare rilevante, tenuto conto dell’ambito oggettivo del giudizio di primo e secondo grado».

Se il punto pregiudiziale rela- tivo alla validità della delibera non fosse rilevante, allora sarebbe irri- levante anche la disposizione - appunto l’art. 1137 c.c. - che discipli- na l’obbligatorietà delle delibere condominiali e le modalità con le quali se ne può far valere la contrarietà alla legge o al regolamento di condominio.

In sostanza il motivo si contraddice da solo.

In realtà, è la mancata messa a fuoco dell’oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo che ha indotto il ricorrente a formulare un motivo di questo tenore.

Pertanto si possono richiamare a questo punto le osservazioni già svolte, aggiungendo che la mancata impugnazione ex art. 1137 c.c. contribuisce al consolidamento del fatto costitutivo. - 5 -RG 26824/2017 – Sez.

II - Ud. 29/04/2022 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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SU 9839/2021, ai sen-Numero di raccolta generale 18069/2022 [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] si dell’art. 384, co. 4 c.p.c., è opportuno correggere la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui si rifà all’indirizzo giuri- sprudenziale secondo cui, nel giudizio di opposizione a decreto ingiun- tivo concernente il pagamento di contributi per le spese condominiali, il condomino opponente non può far valere questioni attinenti alla va- lidità della delibera condominiale, ma solo questioni riguardanti l'effi- cacia della medesima, poiché il giudice dell’opposizione non può sin- dacare, neppure in via incidentale, la sua validità, essendo ciò riser- vato al giudice davanti al quale la delibera sia stata impugnata.

Con la predetta pronuncia 9839/2021, cui s’intende dare continuità, le Se- zioni Unite (al n. 5 della motivazione) hanno superato tale orienta- mento, «mancando ragioni sufficienti per negare al giudice dell'oppo- sizione al decreto ingiuntivo il potere di sindacare la validità della de- liberazione assembleare a fondamento dell'ingiunzione; anzi, diverse fondate ragioni inducono a riconoscere al giudice dell'opposizione il potere di sindacare non solo l'eventuale nullità di tale deliberazione, ma anche la sua annullabilità, ove dedotta nelle forme e nei tempi prescritti dalla legge».

La correzione della motivazione della sentenza impugnata non di- schiude un esito diverso dall’inammissibilità del motivo, giacché - co- me il ricorrente si premura di chiarire in più occasioni – sulla validità della delibera non è sorta alcuna questione.

6. - Il quarto e il quinto motivo sono collegati e si prestano ad es- sere esaminati uno dopo l’altro in modo logicamente concatenato.

Con il quarto motivo Chisari lamenta violazione degli artt. 2909 e 1203 c.c., poiché il giudice d’appello ha ritenuto che il controcredito eccepito in compensazione sussistesse nei confronti di alcuni condo- mini, non del condominio.

Con il quinto motivo censura la violazione dell’art. 1243 c.c., poiché il giudice ha disconosciuto la liquidità del controcredito e comunque non ha ritenuto di applicare la compensa- zione giudiziale.

In particolare, il quarto motivo invoca la disciplina - 6 -RG 26824/2017 – Sez.

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Nel controricorso si obietta l’inammissibilità del motivo poiché il tema della surrogazione legale non è stato mai profilato nei pregressi gradi di merito.

Il rilievo circa la novità del tema appare corretto.

Pe- raltro, da ciò non discende automaticamente la sua inammissibilità, come pretende il controricorrente.

Infatti, con le parole di una recente sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass.

SU 5669/2022) «Il dovere del giudice di ricerca del diritto, derivante dal principio ‘iu- ra novit curia’, si riferisce al precetto generale e astratto facente par- te del sistema gerarchico delle fonti (…).

L’onere della parte che agi- sce in giudizio, o che solleva l’eccezione rispetto alla domanda, è quello di allegare il fatto, mentre compete al giudice il potere di quali- ficazione giuridica del fatto, anche sulla base di elementi di diritto di- versi da quelli contenuti nella domanda o opposti dal convenuto, tant’è che la mancata esposizione delle ragioni di diritto nella citazio- ne non è causa di nullità della stessa (art. 164 co. 4 cod. proc. civ.).

Una conseguenza per il giudizio di legittimità è che la Corte di cassa- zione può accogliere il ricorso per una ragione di diritto anche diversa da quella prospettata dal ricorrente, sempre che essa sia fondata sui fatti come prospettati dalle parti (fermo restando che l'esercizio del potere di qualificazione non può comportare la modifica officiosa della domanda per come definita nelle fasi di merito o l'introduzione nel giudizio d'una eccezione in senso stretto)».

Ne consegue che, entro gli stessi limiti, a fortiori, la Corte può as- sumere nella sua opera di qualificazione giuridica un profilo introdotto ex novo dal ricorrente.

Nel caso de quo, la Corte può assumere nella sua opera di valutazione il profilo relativo all’art. 1203, n. 3 c.c. che si - 7 -RG 26824/2017 – Sez.

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Tuttavia, la prospettazione della surrogazione legale ex art. 1203, n. 3 c.c., invocata dal ricorrente, non vale ad evitare il rigetto del quarto motivo.

Ai sensi dell’art. 1203, n. 3 c.c., la surrogazione ha luogo di diritto «a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse di soddisfarlo».

La disposizione menzionata è univoca nel presupporre un vincolo giuridi- co (espresso dall’essere «tenuto») al pagamento «con altri o per al- tri», che attribuisca al solvens una ragione di rivalsa nei confronti di questi altri.

Nel caso de quo, se è vero che la sentenza del 2002, che attribuisce ragioni risarcitorie a [OSCURATO:PERSONA], è formalmente rivolta al Condominio, risulta dagli atti che tale sentenza non si è pronunciata sul riparto interno della somma oggetto della condanna.

Orbene, in un complesso condominiale che si articola in diversi edifici, i proprie- tari di unità immobiliari allocati in edifici diversi da quello colpito dall’evento dannoso, fonte di risarcimento, non sono tenuti a contri- buire a quest’ultimo.

Proprio questo accadrebbe, tuttavia, ove il con- domino che ha effettuato il pagamento in soddisfazione di siffatte ra- gioni risarcitorie potesse vittoriosamente eccepire in compensazione la somma pagata (o una parte di essa) quale controcredito rispetto a un credito che il Condominio vanta nei suoi confronti a titolo di oneri condominiali.

In altri termini, ragioni di rivalsa vi sono unicamente nei confronti dei proprietari di unità immobiliari nell’edificio colpito dall’evento dannoso (come argomentato dalla sentenza impugnata in un punto che è ripreso dallo stesso ricorrente nella memoria deposi- tata ex art. 380-bis 1 c.p.c.).

Ciò vale ad escludere che, nel caso de quo, il Condominio sia uno degli «altri con» i quali Chisari era soli- dalmente tenuto al pagamento, essendo questi ultimi gli altri proprie- tari di unità immobiliari all’interno dell’edificio colpito. - 8 -RG 26824/2017 – Sez.

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SU 9148/2008, secondo il quale la responsabilità dei condomini è ret- ta dal criterio della parziarietà, per cui le obbligazioni assunte nell'in- teresse del condominio si imputano ai singoli componenti soltanto in proporzione delle rispettive quote.

A tale principio è stata data conti- nuità, in casi simili a quello de quo, in modo analogo alla soluzione qui raggiunta.

In una fattispecie un condominio aveva ottenuto decre- to ingiuntivo per spese condominiali, nei confronti di un condomino il quale, a sua volta, nel giudizio di opposizione al decreto, aveva pro- posto domanda riconvenzionale per ottenere la restituzione di una somma da lui pagata, in veste di condebitore solidale, al creditore del condominio, a titolo di corrispettivo per l'esecuzione di lavori su parti comuni.

Il condomino aveva dedotto che il creditore aveva dapprima ottenuto ingiunzione di pagamento a carico del condominio, e poi aveva promosso azione esecutiva per l'intero importo nei suoi con- fronti, inducendolo a pagare l’intero debito condominiale.

Ebbene, in tale fattispecie, Cass. 20073/2017, ha ritenuto che «solo se si parte dalla premessa, ormai smentita dalla giurisprudenza, che il singolo condomino, quale condebitore solidale, possa essere escusso dal ter- zo creditore per l’intero debito contratto dal condominio, può poi ac- cordarsi a quello il diritto di regresso», mentre – negata quella pre- messa - si ravvisa nel pagamento dell'intero effettuato da un debitore pro quota, piuttosto, un indebito soggettivo «ex latere solventis».

Con ciò si è negato parimenti, espressamente, che il condomino che ha pagato possa valersi della surrogazione legale ex art. 1203, n. 3 c.c. (cfr., nello stesso senso, Cass. 199/2017).

Né la fattispecie della compensazione legale ex art. 1203, n. 3 c.c. è integrata in questo caso sotto il profilo del solvens che sia tenuto «per altri» al pagamento.

Se è vero infatti che tale profilo può coprire le ipotesi di coloro che si trovano nell’alternativa tra pagare un debito e subire una espropriazione forzata di un loro bene, è altrettanto vero - 9 -RG 26824/2017 – Sez.

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 26824/2017 Numero sezionale 938/2022 Numero di raccolta generale 18069/2022 che si tratta di soggetti obbligati propter rem, tipicamente in [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]virtù di una preesistente garanzia reale (ad es., ipoteca) che colpisce un loro bene.

In tal senso, cfr. Cass. 2828/1968, in un risalente caso in cui la surrogazione fu riconosciuta a favore di condomini che, al fine di evi- tare l'espropriazione forzata dell’edificio condominiale, avevano paga- to alla banca le rate di un mutuo edilizio (anche quelle poste a carico di altro condomino inadempiente, nei cui confronti operò quindi la surrogazione), essendo il mutuo garantito da ipoteca gravante indi- stintamente sull'intero edificio, senza determinazione di quote.

In conclusione, nemmeno attraverso la prospettazione della surro- gazione legale ex art. 1203, n. 3 c.c. si riesce a scalfire nel caso di specie l’argomentazione svolta dal giudice di secondo grado al fine di sancire il difetto di reciprocità tra credito e controcredito, necessaria all’operatività della compensazione: «la parte opponente in primo grado non ha realmente documentato la sussistenza di un controcre- dito nei confronti del creditore che ha ottenuto il decreto ingiuntivo, ossia del condominio nel suo complesso, bensì l'esistenza di un credi- to proprio, in via di rivalsa, nei confronti dei soli condomini della pa- lazzina I».

7. - Il rigetto del quarto rende superfluo pronunciarsi sul quinto motivo, con cui si censura la violazione dell’art. 1243 c.c. nel senso che il giudice di secondo grado avrebbe erroneamente mancato di ri- conoscere la sussistenza dei presupposti della compensazione legale o, in subordine, della compensazione giudiziale.

Se il credito eccepito in compensazione non è un controcredito, cioè non si indirizza nei confronti del creditore, ma di altre persone (nel caso de quo: i con- domini della palazzina I), è superfluo interrogarsi sulla ricorrenza del- la liquidità o della facile e pronta liquidabilità (si tratta di assorbimen- to del motivo in senso c.d. proprio: cfr. Cass 12193/20).

In ogni caso, ove l’esame del quinto motivo non si fosse rivelato come superfluo, esso sarebbe sfociato nella conclusione che la veste della violazione dell’art. 1243 c.c. ammanta l’inammissibile pretesa del ricorrente di - 10 -RG 26824/2017 – Sez.

II - Ud. 29/04/2022 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 26824/2017 Numero sezionale 938/2022 Numero di raccolta generale 18069/2022 sovrapporre il proprio al prudente apprezzamento del giudice di meri-[OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] to.

Il ricorso è rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 1.600,00, oltre Euro 200 per esborsi, nonché spese generali, pari al 15 % sui compensi, ed ac- cessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater d.p.r. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17 l. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il ver- samento da parte del ricorrente dell’ulteriore somma pari al contribu- to unificato dovuto per il ricorso a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Se- zione civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 29 aprile 2022.

Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - 11 -RG 26824/2017 – Sez.

II -

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 26824/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 536, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura allegata al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in RO- MA, [OSCURATO:PERSONA] 16, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3813/2017 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], notificata il 31/08/2017. F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 26824/2017 Numero sezionale 938/2022 Numero di raccolta generale 18069/2022 [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie delle parti; [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] la Punta (in provincia di Catania) si trova il super- condominio (art. 1117-bis c.c.) «Sopravalle-Maresole» composto da nove edifici. In una di queste, la palazzina «I», la terrazza di copertu- ra provoca infiltrazioni che provocano danni alla proprietà della con- domina [OSCURATO:PERSONA], che agisce in giudizio per il risarcimento dei danni nei confronti del Condominio e ottiene nel 2002 dalla sezione stralcio del Tribunale di Catania una condanna al risarcimento di circa 40.000 euro. A cagione di ciò, un altro condomino, [OSCURATO:PERSONA], odierno ricorrente in cassazione, subisce un pignoramento e per evi- tare la vendita forzata soddisfa in più soluzioni la [OSCURATO:PERSONA]. Successi- vamente, nel 2014, con decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Mascalucia, è ordinato a Chisari di corrispondere al predetto Con- dominio la somma di 3.346,99 euro, oltre a interessi moratori, spese e compensi relativi al procedimento, a titolo di quote condominiali re- lative al consuntivo 2011 e al preventivo 2012, come deliberato dall’assemblea condominiale del 13/12/2012. Chisari propone opposi- zione al decreto, eccependo in compensazione un controcredito di cir- ca 30.000, a titolo dei pregressi pagamenti di debiti condominiali, da lui effettuati per sfuggire al pericolo di esecuzione forzata della con- danna al risarcimento del danno conseguita a suo tempo da [OSCURATO:PERSONA]. In primo grado l’opposizione è accolta con sentenza del 2015. Su ap- pello del Condominio, il Tribunale di Catania riforma integralmente la sentenza di primo grado per mancata impugnazione della delibera condominiale, per difetto di prova della reciprocità di credito e contro- credito, per difetto di presupposti della composizione, sia legale che giudiziale. Propone ricorso per cassazione Chisari con cinque motivi. Resiste con controricorso il Condominio. [OSCURATO:PERSONA] - 2 -RG 26824/2017 – Sez. II - Ud. 29/04/2022 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 26824/2017 Numero sezionale 938/2022 Numero di raccolta generale 18069/2022 1. – In via preliminare, si prende atto della ritualità del controri-[OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] corso, ancorché notificato in data 18/12/2017, oltre il termine stabi- lito dall’art. 370 c.p.c. (scadente il 9/12/2017). Tale conclusione si impone in quanto, come dedotto dal Condominio nella propria me- moria, la notifica del controricorso è stata tempestivamente promos- sa una prima volta il 4/12/2017, ma non ha avuto esito positivo a causa dell’erronea indicazione del numero civico dello studio legale del difensore del ricorrente nell’elezione di domicilio inserita nel ri- corso. Tuttavia, il ritardo non è imputabile al controricorrente, poiché il procedimento di notificazione è stato riattivato con successo entro un termine ragionevole, in considerazione del tempo necessario a rendersi conto dell’insuccesso del primo tentativo, ricercare l’indirizzo esatto e correggere l’errore. Nel caso di specie, si può applicare il principio, enunciato da Cass. SU 14594/2016: in caso di procedimento di notificazione di atti pro- cessuali andata a cattivo esito per ragioni non imputabili al notifican- te, questi, per conservare gli effetti scaturenti dall’originario avvio del procedimento, deve riattivarlo con immediatezza e svolgere con tempestività le attività necessarie al suo perfezionamento che rien- trano nella sua sfera di controllo. Cass. SU 14594/2016 si è incarica- ta di precisare - con l’occhio rivolto al caso sottoposto al suo esame - che tali attività sono da ritenere senz’altro immediate e tempestive se si svolgono entro un lasso di tempo pari alla metà dei termini per le impugnazioni ex art. 325 c.p.c., mentre solo circostanze eccezio- nali - di cui sia data prova rigorosa - rendono scusabile uno svolgi- mento di queste attività successivo a tali termini. Ove si applichi questo principio in modo corrispondente al caso de quo, le attività dovevano svolgersi entro il 19/12/2017 (cioè entro la metà del ter- mine ex art. 370, co. 1 c.p.c. di notificazione del controricorso, cal- colato dal 9/12/2017), cosicché il controricorso è rituale. 2. – Entrando nel merito dei motivi di ricorso, i primi tre possono essere esaminati congiuntamente, essendo strettamente collegati - 3 -RG 26824/2017 – Sez. II - Ud. 29/04/2022 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 26824/2017 Numero sezionale 938/2022 Numero di raccolta generale 18069/2022 l’uno con l’altro (più precisamente: il secondo è un corollario del pri-[OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] mo e il terzo ne è un risvolto) per mezzo di un’argomentazione unita- ria che conduce a rigettare ciascuno di essi. Con il primo motivo Chi- sari lamenta violazione dell’art. 112 c.p.c., poiché il giudice d’appello ha «fondato l’accoglimento dell’impugnazione su una eccezione mai formulata dall’appellante», relativa alla validità della delibera condo- miniale di approvazione dei bilanci. Con il secondo motivo si duole della violazione degli artt. 101 e 112 c.p.c., poiché il giudice ha omesso di provocare il contraddittorio su una questione rilevata d’ufficio. Il terzo motivo censura l’erronea applicazione dell’art. 1137 c.c., poiché il giudice d’appello ha ritenuto che Chisari «per sottrarsi al pagamento degli oneri condominiali, avesse l’obbligo di contestare ed impugnare la delibera» condominiale. 3. – A sostegno dell’ipotesi di violazione del principio tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.), che sorregge il primo motivo, il ricor- rente osserva come nessuna delle parti abbia mai sollevato alcuna questione in ordine alla delibera di approvazione dei bilanci che for- malizzavano la situazione debitoria di Chisari. L’osservazione è inconferente. Come osservato anche dal controri- corrente, la delibera assembleare è fatto costitutivo del credito che il Condominio ha fatto valere attraverso il procedimento d’ingiunzione. In quanto tale, il credito è altresì oggetto del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo. Rispetto a che cosa altrimenti, se non al credito oggetto del processo, si potrebbe eccepire un controcredito in com- pensazione? Sarebbe superfluo osservare che l’opposizione dà vita ad un giudizio a cognizione piena in cui le parti risultano invertite solo formalmente: l’attore formale del giudizio di opposizione è il convenu- to sostanziale del procedimento d’ingiunzione; il convenuto formale è l’attore sostanziale. Si tratta di inversione formale, perché non com- porta l’inversione degli oneri di allegazione e prova, i quali continuano a commisurarsi sulle posizioni sostanziali delle parti. In questa pro- spettiva l’opposizione, piuttosto che una domanda giudiziale, è un at- - 4 -RG 26824/2017 – Sez. II - Ud. 29/04/2022 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 26824/2017 Numero sezionale 938/2022 Numero di raccolta generale 18069/2022 to d’impulso processuale che consente che sul diritto, fatto valere dal [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] creditore con ricorso ingiuntivo, si sviluppi un processo a cognizione piena, con possibilità di far valere fatti (o «fatti-diritti», come nel caso di specie) impeditivi, modificativi o estintivi, che in quanto tali si muovono sempre nell’orbita disegnata dalla pretesa creditoria princi- pale, azionata in via ingiuntiva. La validità ed efficacia della delibera assembleare non è questione rilevata d’ufficio ex abrupto dal giudice, bensì è causa petendi allegata fin dall’inizio dal creditore. Il primo motivo è pertanto manifestamente infondato. 4. - La stessa argomentazione conduce al rigetto del secondo moti- vo. Il ricorrente lamenta che il giudice di appello abbia omesso di provocare il contraddittorio su questione rilevata d’ufficio, con viola- zione degli artt. 101 e 112 c.p.c. Ma appunto non si tratta di questio- ne rilevata d’ufficio, bensì del fatto costitutivo del credito, allegato in giudizio fin dall’inizio dal condominio. Irrilevante è pertanto in questo contesto l’orientamento giurisprudenziale di questa Corte sul contrad- dittorio nelle questioni rilevabili d’ufficio, citato dal ricorrente. 5. - Il terzo motivo è inammissibile. Infatti, da un lato si intende far valere l’erronea applicazione dell’art. 1137 c.c.; dall’altro lato si esor- disce ripetendo che «la questione relativa alla validità della delibera condominiale non appare rilevante, tenuto conto dell’ambito oggettivo del giudizio di primo e secondo grado». Se il punto pregiudiziale rela- tivo alla validità della delibera non fosse rilevante, allora sarebbe irri- levante anche la disposizione - appunto l’art. 1137 c.c. - che discipli- na l’obbligatorietà delle delibere condominiali e le modalità con le quali se ne può far valere la contrarietà alla legge o al regolamento di condominio. In sostanza il motivo si contraddice da solo. In realtà, è la mancata messa a fuoco dell’oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo che ha indotto il ricorrente a formulare un motivo di questo tenore. Pertanto si possono richiamare a questo punto le osservazioni già svolte, aggiungendo che la mancata impugnazione ex art. 1137 c.c. contribuisce al consolidamento del fatto costitutivo. - 5 -RG 26824/2017 – Sez. II - Ud. 29/04/2022 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 26824/2017 Numero sezionale 938/2022 Piuttosto, alla luce della sopravvenuta Cass. SU 9839/2021, ai sen-Numero di raccolta generale 18069/2022 [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] si dell’art. 384, co. 4 c.p.c., è opportuno correggere la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui si rifà all’indirizzo giuri- sprudenziale secondo cui, nel giudizio di opposizione a decreto ingiun- tivo concernente il pagamento di contributi per le spese condominiali, il condomino opponente non può far valere questioni attinenti alla va- lidità della delibera condominiale, ma solo questioni riguardanti l'effi- cacia della medesima, poiché il giudice dell’opposizione non può sin- dacare, neppure in via incidentale, la sua validità, essendo ciò riser- vato al giudice davanti al quale la delibera sia stata impugnata. Con la predetta pronuncia 9839/2021, cui s’intende dare continuità, le Se- zioni Unite (al n. 5 della motivazione) hanno superato tale orienta- mento, «mancando ragioni sufficienti per negare al giudice dell'oppo- sizione al decreto ingiuntivo il potere di sindacare la validità della de- liberazione assembleare a fondamento dell'ingiunzione; anzi, diverse fondate ragioni inducono a riconoscere al giudice dell'opposizione il potere di sindacare non solo l'eventuale nullità di tale deliberazione, ma anche la sua annullabilità, ove dedotta nelle forme e nei tempi prescritti dalla legge». La correzione della motivazione della sentenza impugnata non di- schiude un esito diverso dall’inammissibilità del motivo, giacché - co- me il ricorrente si premura di chiarire in più occasioni – sulla validità della delibera non è sorta alcuna questione. 6. - Il quarto e il quinto motivo sono collegati e si prestano ad es- sere esaminati uno dopo l’altro in modo logicamente concatenato. Con il quarto motivo Chisari lamenta violazione degli artt. 2909 e 1203 c.c., poiché il giudice d’appello ha ritenuto che il controcredito eccepito in compensazione sussistesse nei confronti di alcuni condo- mini, non del condominio. Con il quinto motivo censura la violazione dell’art. 1243 c.c., poiché il giudice ha disconosciuto la liquidità del controcredito e comunque non ha ritenuto di applicare la compensa- zione giudiziale. In particolare, il quarto motivo invoca la disciplina - 6 -RG 26824/2017 – Sez. II - Ud. 29/04/2022 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 26824/2017 Numero sezionale 938/2022 Numero di raccolta generale 18069/2022 della surrogazione legale ex 1203, n. 3 c.c., nel senso che «il Sig. [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] Chisari, effettuando il pagamento delle somme in favore della Sig.ra [OSCURATO:PERSONA], si era surrogato legalmente a quest’ultima nei diritti nascenti dalla sentenza (e ciò ai sensi dell’art. 1203, n. 3 c.c.), sicché si trova- va nella possibilità giuridica di procedere al recupero di quanto pagato nei confronti del condominio». Nel controricorso si obietta l’inammissibilità del motivo poiché il tema della surrogazione legale non è stato mai profilato nei pregressi gradi di merito. Il rilievo circa la novità del tema appare corretto. Pe- raltro, da ciò non discende automaticamente la sua inammissibilità, come pretende il controricorrente. Infatti, con le parole di una recente sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. SU 5669/2022) «Il dovere del giudice di ricerca del diritto, derivante dal principio ‘iu- ra novit curia’, si riferisce al precetto generale e astratto facente par- te del sistema gerarchico delle fonti (…). L’onere della parte che agi- sce in giudizio, o che solleva l’eccezione rispetto alla domanda, è quello di allegare il fatto, mentre compete al giudice il potere di quali- ficazione giuridica del fatto, anche sulla base di elementi di diritto di- versi da quelli contenuti nella domanda o opposti dal convenuto, tant’è che la mancata esposizione delle ragioni di diritto nella citazio- ne non è causa di nullità della stessa (art. 164 co. 4 cod. proc. civ.). Una conseguenza per il giudizio di legittimità è che la Corte di cassa- zione può accogliere il ricorso per una ragione di diritto anche diversa da quella prospettata dal ricorrente, sempre che essa sia fondata sui fatti come prospettati dalle parti (fermo restando che l'esercizio del potere di qualificazione non può comportare la modifica officiosa della domanda per come definita nelle fasi di merito o l'introduzione nel giudizio d'una eccezione in senso stretto)». Ne consegue che, entro gli stessi limiti, a fortiori, la Corte può as- sumere nella sua opera di qualificazione giuridica un profilo introdotto ex novo dal ricorrente. Nel caso de quo, la Corte può assumere nella sua opera di valutazione il profilo relativo all’art. 1203, n. 3 c.c. che si - 7 -RG 26824/2017 – Sez. II - Ud. 29/04/2022 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 26824/2017 Numero sezionale 938/2022 Numero di raccolta generale 18069/2022 risolve in una precisazione degli «elementi di diritto costituenti le ra-[OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] gioni» (non già della domanda ex art. 164, co. 3, n. 4 c.p.c. da cui si sono estratte le parole tra virgolette, bensì) dell’eccezione di compen- sazione. Tuttavia, la prospettazione della surrogazione legale ex art. 1203, n. 3 c.c., invocata dal ricorrente, non vale ad evitare il rigetto del quarto motivo. Ai sensi dell’art. 1203, n. 3 c.c., la surrogazione ha luogo di diritto «a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse di soddisfarlo». La disposizione menzionata è univoca nel presupporre un vincolo giuridi- co (espresso dall’essere «tenuto») al pagamento «con altri o per al- tri», che attribuisca al solvens una ragione di rivalsa nei confronti di questi altri. Nel caso de quo, se è vero che la sentenza del 2002, che attribuisce ragioni risarcitorie a [OSCURATO:PERSONA], è formalmente rivolta al Condominio, risulta dagli atti che tale sentenza non si è pronunciata sul riparto interno della somma oggetto della condanna. Orbene, in un complesso condominiale che si articola in diversi edifici, i proprie- tari di unità immobiliari allocati in edifici diversi da quello colpito dall’evento dannoso, fonte di risarcimento, non sono tenuti a contri- buire a quest’ultimo. Proprio questo accadrebbe, tuttavia, ove il con- domino che ha effettuato il pagamento in soddisfazione di siffatte ra- gioni risarcitorie potesse vittoriosamente eccepire in compensazione la somma pagata (o una parte di essa) quale controcredito rispetto a un credito che il Condominio vanta nei suoi confronti a titolo di oneri condominiali. In altri termini, ragioni di rivalsa vi sono unicamente nei confronti dei proprietari di unità immobiliari nell’edificio colpito dall’evento dannoso (come argomentato dalla sentenza impugnata in un punto che è ripreso dallo stesso ricorrente nella memoria deposi- tata ex art. 380-bis 1 c.p.c.). Ciò vale ad escludere che, nel caso de quo, il Condominio sia uno degli «altri con» i quali Chisari era soli- dalmente tenuto al pagamento, essendo questi ultimi gli altri proprie- tari di unità immobiliari all’interno dell’edificio colpito. - 8 -RG 26824/2017 – Sez. II - Ud. 29/04/2022 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 26824/2017 Numero sezionale 938/2022 Numero di raccolta generale 18069/2022 A sostegno di questa conclusione, possono essere addotte [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]– per analogia e a fortiori – le applicazioni del principio, enunciato da Cass. SU 9148/2008, secondo il quale la responsabilità dei condomini è ret- ta dal criterio della parziarietà, per cui le obbligazioni assunte nell'in- teresse del condominio si imputano ai singoli componenti soltanto in proporzione delle rispettive quote. A tale principio è stata data conti- nuità, in casi simili a quello de quo, in modo analogo alla soluzione qui raggiunta. In una fattispecie un condominio aveva ottenuto decre- to ingiuntivo per spese condominiali, nei confronti di un condomino il quale, a sua volta, nel giudizio di opposizione al decreto, aveva pro- posto domanda riconvenzionale per ottenere la restituzione di una somma da lui pagata, in veste di condebitore solidale, al creditore del condominio, a titolo di corrispettivo per l'esecuzione di lavori su parti comuni. Il condomino aveva dedotto che il creditore aveva dapprima ottenuto ingiunzione di pagamento a carico del condominio, e poi aveva promosso azione esecutiva per l'intero importo nei suoi con- fronti, inducendolo a pagare l’intero debito condominiale. Ebbene, in tale fattispecie, Cass. 20073/2017, ha ritenuto che «solo se si parte dalla premessa, ormai smentita dalla giurisprudenza, che il singolo condomino, quale condebitore solidale, possa essere escusso dal ter- zo creditore per l’intero debito contratto dal condominio, può poi ac- cordarsi a quello il diritto di regresso», mentre – negata quella pre- messa - si ravvisa nel pagamento dell'intero effettuato da un debitore pro quota, piuttosto, un indebito soggettivo «ex latere solventis». Con ciò si è negato parimenti, espressamente, che il condomino che ha pagato possa valersi della surrogazione legale ex art. 1203, n. 3 c.c. (cfr., nello stesso senso, Cass. 199/2017). Né la fattispecie della compensazione legale ex art. 1203, n. 3 c.c. è integrata in questo caso sotto il profilo del solvens che sia tenuto «per altri» al pagamento. Se è vero infatti che tale profilo può coprire le ipotesi di coloro che si trovano nell’alternativa tra pagare un debito e subire una espropriazione forzata di un loro bene, è altrettanto vero - 9 -RG 26824/2017 – Sez. II - Ud. 29/04/2022 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 26824/2017 Numero sezionale 938/2022 Numero di raccolta generale 18069/2022 che si tratta di soggetti obbligati propter rem, tipicamente in [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]virtù di una preesistente garanzia reale (ad es., ipoteca) che colpisce un loro bene. In tal senso, cfr. Cass. 2828/1968, in un risalente caso in cui la surrogazione fu riconosciuta a favore di condomini che, al fine di evi- tare l'espropriazione forzata dell’edificio condominiale, avevano paga- to alla banca le rate di un mutuo edilizio (anche quelle poste a carico di altro condomino inadempiente, nei cui confronti operò quindi la surrogazione), essendo il mutuo garantito da ipoteca gravante indi- stintamente sull'intero edificio, senza determinazione di quote. In conclusione, nemmeno attraverso la prospettazione della surro- gazione legale ex art. 1203, n. 3 c.c. si riesce a scalfire nel caso di specie l’argomentazione svolta dal giudice di secondo grado al fine di sancire il difetto di reciprocità tra credito e controcredito, necessaria all’operatività della compensazione: «la parte opponente in primo grado non ha realmente documentato la sussistenza di un controcre- dito nei confronti del creditore che ha ottenuto il decreto ingiuntivo, ossia del condominio nel suo complesso, bensì l'esistenza di un credi- to proprio, in via di rivalsa, nei confronti dei soli condomini della pa- lazzina I». 7. - Il rigetto del quarto rende superfluo pronunciarsi sul quinto motivo, con cui si censura la violazione dell’art. 1243 c.c. nel senso che il giudice di secondo grado avrebbe erroneamente mancato di ri- conoscere la sussistenza dei presupposti della compensazione legale o, in subordine, della compensazione giudiziale. Se il credito eccepito in compensazione non è un controcredito, cioè non si indirizza nei confronti del creditore, ma di altre persone (nel caso de quo: i con- domini della palazzina I), è superfluo interrogarsi sulla ricorrenza del- la liquidità o della facile e pronta liquidabilità (si tratta di assorbimen- to del motivo in senso c.d. proprio: cfr. Cass 12193/20). In ogni caso, ove l’esame del quinto motivo non si fosse rivelato come superfluo, esso sarebbe sfociato nella conclusione che la veste della violazione dell’art. 1243 c.c. ammanta l’inammissibile pretesa del ricorrente di - 10 -RG 26824/2017 – Sez. II - Ud. 29/04/2022 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 26824/2017 Numero sezionale 938/2022 Numero di raccolta generale 18069/2022 sovrapporre il proprio al prudente apprezzamento del giudice di meri-[OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] to. Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza. PQM La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 1.600,00, oltre Euro 200 per esborsi, nonché spese generali, pari al 15 % sui compensi, ed ac- cessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater d.p.r. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17 l. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il ver- samento da parte del ricorrente dell’ulteriore somma pari al contribu- to unificato dovuto per il ricorso a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Se- zione civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 29 aprile 2022. Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - 11 -RG 26824/2017 – Sez. II -