CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 dicembre 2025
Cassazione n. 03997/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento c/[OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] PESCARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 18 agosto 2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara, rigettando l'opposizione proposta dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA], ha disposto l'archiviazione del procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di cui agli artt. 640 e 624-bis cod. pen., commessi in Pescara in data anteriore al 29 aprile 2024. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi, con i quali ha denunciato vizi di motivazione apparente, omesso esame di prove decisive e violazione dei principi di imparzialità e terzietà dell'[OSCURATO:PERSONA]. 3. Con memoria in data 1 dicembre 2025, il difensore del ricorrente ha meglio lumeggiato i motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. 4. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per le ragioni che, di seguito, si espongono. 4.1. Osserva, infatti, il Collegio che, come chiarito da tempo dalla Suprema Corte, «Il provvedimento di archiviazione emesso all'esito dell'udienza camerale successivamente all'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, non è ricorribile per cassazione, ma è reclannabile dinanzi al tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen., nei soli casi di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio formale» (in tal senso, Sez. 6, n. 18847 del 06/03/2018, P.O. in proc. Panzani, Rv. 272932, nonché, successivamente, Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018, P.O. in proc. B. e altro, Rv. 273371). 5. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 17/12/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]