CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 gennaio 2024
Cassazione n. 30151/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] fdfdlA oq (1/1 ‘-.141N() n, eii-A 1A Oi APOUti3 iL 1$1411N19 ittAlitetoro rr avverso l'ordinar 01/2025 derfITIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA dett5~+~~; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; Rilevato che avverso il provvedimento impugnato, emesso dal Magistrato di sorveglianza di Spoleto il 31 gennaio 2024, risultano essere stati depositati due atti di impugnazione, uno dei quali è stato presentato personalmente dall'imputato, in violazione del combinato disposto degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., che impone che esso sia, in ogni caso, sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); che l'altro atto, rivolto al Tribunale di sorveglianza che, il 16 gennaio 2025, lo ha qualificato come ricorso per cassazione, è sottoscritto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale non risulta, dal controllo effettuato presso il sito del CNF, abilitato all'esercizio della professione forense presso le giurisdizioni superiori; che, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, con la conseguenza che il ricorso sottoscritto da difensore non abilitato è inammissibile; eli' rnA,(A Je aluh, BR1,64 rigewysvr-trrf, mvoirs3S ona che, in proposito, la giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 8914 del I 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010) ha assegnato portata generale alla norma, in quanto destinata a disciplinare non i soggetti legittimati a proporre ricorso, ma le modalità di esercizio del diritto di impugnazione, riservandolo solo ai difensori iscritti nell'albo speciale in ragione del livello tecnico richiesto per la redazione dell'atto; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così dec