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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 32792/2022

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI MARSALAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MARSALAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 18 ottobre 2021, il Tribunale di Marsala, giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta del Pubblico Ministero tendente ad ottenere la revoca del beneficio della sospensione condizionale che era stato concesso a [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla pena applicatagli, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., con sentenza emessa dal predetto Tribunale il 9 dicembre 2016 divenuta irrevocabile il 6 maggio 2017.

La richiesta tendeva all'applicazione dell'art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen., sul rilievo che, per un reato commesso successivamente alla citata sentenza, nel quinquennio stabilito, a Teri era stata applicata una pena, con sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. il 28 marzo 2018 divenuta irrevocabile il 23 maggio 2018.

Il rigetto era basato sulla considerazione che la causa revocatoria prevista dalla citata norma postuli un accertamento di responsabilità incompatibile con la natura della sentenza di applicazione di pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. 2.

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce violazione di legge chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Il ricorrente osserva che, ai sensi dell'art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen., la sentenza di patteggiamento è equiparata a quella di condanna salve diverse disposizioni di legge e, in base alla sentenza della Corte di cassazione, Sez.

U, n. 1781 del 29/112005, Rv. 233518 - 01, costituisce titolo idoneo per la revoca, ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen., della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa. [OSCURATO:PERSONA]

1. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che la sentenza di patteggiamento, in ragione dell'equiparazione legislativa ad una sentenza di condanna in mancanza di un'espressa previsione di deroga, costituisce titolo idoneo per la revoca, a norma dell'art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen., della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa (Sez.

U, n. 17781 del 29/11/2005, dep. 2006, Rv. 233518 - 01).

2. Nel caso concreto ora in esame, il citato principio, pienamente condivisibile, non è stato applicato dal giudice dell'esecuzione, come emerge chiaramente dalla motivazione dell'ordinanza impugnata.

Il ricorso, quindi, deve essere accolto, con il conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio al giudice dell'esecuzione, che svolgerà nuovo giudizio attenendosi al principio sopra richiamato.

P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Marsala.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI MARSALAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MARSALAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 18 ottobre 2021, il Tribunale di Marsala, giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta del Pubblico Ministero tendente ad ottenere la revoca del beneficio della sospensione condizionale che era stato concesso a [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla pena applicatagli, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., con sentenza emessa dal predetto Tribunale il 9 dicembre 2016 divenuta irrevocabile il 6 maggio 2017. La richiesta tendeva all'applicazione dell'art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen., sul rilievo che, per un reato commesso successivamente alla citata sentenza, nel quinquennio stabilito, a Teri era stata applicata una pena, con sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. il 28 marzo 2018 divenuta irrevocabile il 23 maggio 2018. Il rigetto era basato sulla considerazione che la causa revocatoria prevista dalla citata norma postuli un accertamento di responsabilità incompatibile con la natura della sentenza di applicazione di pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. 2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce violazione di legge chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Il ricorrente osserva che, ai sensi dell'art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen., la sentenza di patteggiamento è equiparata a quella di condanna salve diverse disposizioni di legge e, in base alla sentenza della Corte di cassazione, Sez. U, n. 1781 del 29/112005, Rv. 233518 - 01, costituisce titolo idoneo per la revoca, ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen., della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa. [OSCURATO:PERSONA] 1. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che la sentenza di patteggiamento, in ragione dell'equiparazione legislativa ad una sentenza di condanna in mancanza di un'espressa previsione di deroga, costituisce titolo idoneo per la revoca, a norma dell'art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen., della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa (Sez. U, n. 17781 del 29/11/2005, dep. 2006, Rv. 233518 - 01). 2. Nel caso concreto ora in esame, il citato principio, pienamente condivisibile, non è stato applicato dal giudice dell'esecuzione, come emerge chiaramente dalla motivazione dell'ordinanza impugnata. Il ricorso, quindi, deve essere accolto, con il conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio al giudice dell'esecuzione, che svolgerà nuovo giudizio attenendosi al principio sopra richiamato. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Marsala. Così decis
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