CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 31876/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 32997/2019R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 2000 S.R.L.[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso, per procura speciale, d all’ Avv . Prof. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 222, presso lo Studio legale e tributario [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato; –controricorrente – Revocazione sentenza cassazione per la revocazione della sentenza della Corte Suprema di Cassazione n. 8515/2019, depositata in data 27 marzo 2019. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del14 ottobre 2022 ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal [OSCURATO:PERSONA]. Dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. U l ysse 2000 s.r.l. in liquidazione propone ricorso per la revocazione, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., della sentenza della Corte Suprema di Cassazione n. 8515/2019, depositata in data 27 marzo 2019, che ha così provveduto « LaCorte accoglie il secondo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale;cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile il ricorso della soc ietà contribuente; compensa le spese dell'intero giudizio tra le parti.». Si legge nella motivazione di tale decisione, per quanto qui rileva: « 1. L’Agenzia delle entrate ricorre con quattro motivi avverso la [OSCURATO:SOCIETA]. per la cassazione della sentenza n.6 della [OSCURATO:PERSONA] della Liguria, sezione n.13, emessa il 23 marzo 2010, depositata il 24 febbraio 2012 e non notificata, che, in controversia relativa all'impugnativa del diniego di condono richiesto dalla società in relazione agli anni dal 1997 al 2002, ha rigettato l'appello dell'Ufficio. 2. Con la sentenza impugnata la C.T.R. della Liguria riteneva che correttamente la C.T.P. di Savona aveva affermato l'illegittimità del diniego di condono, poiché, da un lato, la Corte Costituzionale aveva riconosciuto la condonabilità dell'anno di imposta 2001, mentre, dall'altro, l'errore nella quantificazione dell'importo dovuto per l'anno di imposta 1999 doveva considerarsi scusabile, per la sua esiguità (euro 500,00, invece di euro 700,00 effettivamente dovuti) e per la difficoltà di calcolo, dimostrata anche dalle contestazioni generiche dell'Agenzia delle Entrate. 3. L'Agenziaricorrente censura la decisione della C.T.R., deducendo che la sentenza non avrebbe rilevato, in violazione dell'art.19 d.lgs. n.546/92, l'inammissibilità del ricorso del contribuente, il quale risultava aver definito la propria posizione tributaria a seguito dell'emissione degli avvisi di accertamento per gli anni oggetto dell'istanza di condono; inoltre, la ricorrente deduceva l'omessa motivazione e la violazione di legge in ordine alla scusabilità dell'errore della contribuente nel versamento relativo all'anno 1999. 4. A seguito del ricorso, la società [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso e spiega ricorso incidentale, affidato a tre motivi, con cui deduce l'intervenuto giudicato implicito con riferimento ad alcune rationes decidendi relative all a operatività del condono, alla scusabilità dell'errore ed al presupposto fattuale dal quale lo stesso è scaturito, secondo l'accertamento dell'Amministrazione. […] 1.1. Ragioni di priorità logica impongono la trattazione del secondo motivo del ricorso principale, con cui l'Agenzia delle Entrate censura la violazione dell'art.19 d.lgs. n.546/92, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.. Con tale motivo la ricorrente deduce che la C.T.R. erroneamente non avrebbe rilevato l'inammissibilità del ricorso del contribuente, essendo il provvedimento di diniego del condono meramente ripetitivo del contenuto dei precedenti avvisi di accertamento, emessi sul presupposto del mancato perfezionamento del condono stesso, ai quali al contribuente aveva aderito, rendendo incontestabile l'invalidità del condono. Nella fattispecie in esame, come riportato dall'Agenzia delle Entrate e non contestato in alcun modo da parte resistente, prima che la società presentasse l'istanza di condono in data 2/4/2004, l'Amministrazione finanziaria, in data 31/12/2003, aveva notificato alla società contribuente un avviso di accertamento per il periodo 1/7/1998 - 30/6/1999, divenuto definitivo per mancata impugnazione. Inoltre, successivamente all'istanza di condono, l'Agenzia delle Entrate, in data 25/9/2006, aveva notificato alla società ulteriori avvisi di accertamento per gli anni dal 1999 al 2002, che erano stati definiti con l'adesione della contribuente. La giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che, in tema di condono fiscale, salvo che non sia espressamente previsto (come, ad esempio, nell'art. 16 della legge n. 289 del 2002, in tema di definizione delle liti pendenti), l'Ufficio non è tenuto ad adottare un provvedimento esplicito di diniego qualora ritenga l'istanza invalida, ben potendo procedere all'iscrizione a ruolo ed alla notifica della relativa cartella di pagamento, che si basa sull'atto impositivo e deve intendersi come implicito diniego di ammissione al beneficio, senza che ciò pregiudichi il diritto di difesa del contribuente, il quale, nel giudizio di impugnazione della cartella, può sempre far valere tutte le ragioni per le quali ritenga di avere diritto di accedere al condono (cfr., tra altre, Cass. nn. 16100 del 2011, 7673 e11458 del 2012; Cass. n.14878/16). "Deve aggiungersi che, costituendo l'estinzione dell'obbligazione tributaria l'effetto collegato dall'ordinamento al perfezionamento della fattispecie di condono, è onere del contribuente, a fronte della pretesa dell'Amministrazione manifestatasi con l'emissione dell'atto impositivo, dimostrare l'avvenuta integrazione degli elementi costitutivi della fattispecie condonistica. L'Amministrazione fa dunque solo valere la pretesa tributaria, restando a carico del contribuentel'onere di dimostrare l'avvenuta estinzione dell'obbligazione, ovvero la sostituzione con quella condonistica"(Cass. sent. n.15881/2016 ). Nel caso di specie, è pacifico tra le parti che l'Agenzia delle Entrate, indata 25/9/2006, cioè successivamente all'istanza di condono cd. "tombale" ex art. 9 L. n.289/02, verificato il mancato perfezionamento dell'agevolazione a causa dell'impossibilità della definizione dell'anno 2001 e del versamento di soli euro 500,00 per l'anno 1999, laddove ne erano dovuti euro700,00 ai sensi dell'art.9, comma 3 bis, legge n.289/02, ha notificato alla società gli avvisi di accertamento per gli anni dal 1999 al 2002, sul presupposto dell'invalidità della procedura di condono. A tali avvisi la contribuente ha prestato adesione, rendendoli definitivi e non più contestabili, dato che, ai sensi dell'art.2, comma 3, di. n.218/1997, l'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, néè integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio. Pertanto, il diniego di condono, comunicato formalmente alla società in data 7/2/2007, non può assumere una valenza autonoma, di preclusione dell'accesso al condono, poiché negli avvisi di accertamento, cui la contribuente aveva aderito, era già stata esplicitata l'invalidità del condono, che costituiva il presupposto comune alla loro emissione (altrimenti preclusa dal cd. condono tombale). Il ricorso della società avverso il formale diniego del condono (ipotesi pur astrattamente prevista dall'art. 19, co.1, lett.H d.lgs. n.546/92) deve, quindi, ritenersi inammissibile per carenza di interesse, poichéla stessa contribuente aveva già aderito agli accertamenti emessi per il periodo in contestazione sul presupposto dell'invalidità del condono, rendendoli definitivi. La contestazione in ordine all'avvenuto perfezionamento del condono avrebbe dovuto essere sollevata con l'impugnazione degli avvisi di accertamento, notificati dopo la presentazione dell'istanza di condono, sul presupposto del mancato perfezionamento dello stesso. L'accoglimento del secondo motivo comporta l'assorbimento degli altri motivi del ricorso principale[..], nonché l'inammissibilità, per il venir meno di ogni interesse all'impugnazione, dei tre motivi di ricorso incidentale[…]». 2. L’Agenzia delle entrate si è costitu ita in questo procedimento con controricorso. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso per revocazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il ricorso per revocazione, la contribuente deduce che la sentenza impugnata sarebbe viziata ai sensi degli artt. 395, primo comma, n. 4e 391- biscod. proc. civ., in quanto «I giudici di legittimità […] potrebbero in realtà essereincorsi in errore “sul fatto”, ovvero sulla percezione dei fatti di causa , […] la cui verità è tuttavia incontrastabilmenteesclusa». In particolare, secondo la ricorrente, la Corte avrebbe erroneamente presupposto che l’atto di diniego del condonocomunicato alla società in data 7febbraio 2007 potesse essere , quanto alla negazione del relativo beneficio, meramente ripetitivoanche del contenuto dell’avviso d’accertamento , per il periodo 1luglio 1998 –30 giugno 1999 , notificato , in data 31 dicembre 2 003, alla società contribuente. Tuttavia, alla data di notifica di tale avviso (31 dicembre 2003) la stessa contribuente non aveva ancora presentato istanza di condono (proposta solo il 2 aprile 2004), sicché l’atto impositivo in questione non poteva presupporne il rigetto. Pertanto, «l’ avviso di accertamento emesso per l’anno 1998 - 1999 non avrebbe mai potuto avere un contenuto di rigetto, né implicito, né esplicito, all’istanza di condono presentata dal contribuente, perché questa verrà presentata in un solo in un momento successivo […]». 2. Il motivo , peraltro espresso dalla stessa ricorrente in formu la perplessa, è inammissibile. E’ innanzitutto opportuno premettere che i dati fattualiin senso oggettivo e storico ( nella sostanza le date di successione dei diversi eventi procedimentali) esposti nella motivazione della sentenza in questione sono esattamente coincidenti con quelli dedotti nel ricorso per revocazione, sicché deve escludersi per tabulasil loro fraintendimento da parte della Corte. Non solo, ma dopo aver datato ogni evento, la sentenza lo ha posto in successione temporale con gli altri secondo le stesse cadenze dedotte dall’attuale ricorrente. In particolare, la Corte espressamente ha dato atto che la notifica dell’accertamentoper il periodo d’imposta «1 /7/ 1998 - 30 /6/ 1999» è avvenuta «prima che la società presentasse istanza di condono» (pag. 3 della sentenza).Pertanto, anche con riferimento a tale dato oggettivo fattuale non emerge alcuna errata percezione. E’ allora palese che la denuncia del preteso errore revocatorio vorrebbe attingere in realtà non la percezione degli indiscussi fatti procedimentali sostanziali e della loro collocazione temporale , ma la valutazione logico - giuridica che la Corte ha tratto dalla loro relazione, ovvero un giudizio, in quanto tale non ammissibile oggetto della proposta revocazione. Invero la revocazione presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull'affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione (Cass. 29/03/2022, n. 10040; Cass.31/08/2017, n. 20635).Né comunque potrebbe rilevare un’ipotetica erronea interpretazione, da parte della Corte, del medesimo motivo di ricorso per cassazione, in quanto « deve escludersi il vizio revocatorio tutte volte che la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio.» (Cass., Sez. Un., 27/11/2019, n.31032; Cass. 15/02/2018, n. 3760; Cass. 03/04/2017, n. 8615). Si pone quindi oltre il perimetro di ammissibilità della revocazione per errore di fatto l’ errore della Corte che cada sull’interpretazione della vicenda, degli atti e delle difese delle parti ( cfr. Cass. 22/03/2005, n. 6198, a proposito dell’ errore sul contenuto concettuale delle tesi difensive delle parti esposte negli atti di causa); o sull’inesatta qualificazione giuridica dei fatti ivi esposti ( cfr. Cass. 10/06/2009, n. 13367). Essendo stata oggetto della valutazione della Corte la relativa questione, nel caso di specie, inoltre, il preteso errore cadrebbe comunque su un punto controverso sul quale il giudice si è pronunciato, e la sua denuncia non è perciò ammissibile (Cass. 10/06/2021, n. 16439)anche per tale ragione. Peraltro, lo stesso ipotetico errore non emergerebbe(come necessario: Cass.10/06/2021, n. 16439, cit.)con l’indispensabile immediatezza ed obiettività e senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive, ma diverrebbe percepibile solo attraverso l’interpretazione della tesi della ricorrente circa la correlazione logico-giuridica che dovrebbe instaurarsi tra i predetti elementi fattuali, risultando pertanto inammissibile anche per tale ragione (Cass. 10/06/2021, n. 16439, cit.). 2.1.Fermetali ragion i di inammissibilità, ciascuna sufficiente alla relativa declaratoria, deve rilevarsi che il ricorso è ulteriormente inammissibile, in quanto non coglie la ratio decidendieffettivamente esposta nella motivazione della sentenza impugnata, dove si legge che « La contestazione in ordine all'avvenuto perfezionamento del condono avrebbe dovuto essere sollevata con l'impugnazione degli avvisi di accertamento, notificati dopo la presentazione dell'istanza di condono, sul presupposto del mancato perfezionamento dello stesso.». Tale formula rende quindi univocamente palese che la Corte ha considerato che gli avvisi d’accertamento attraverso i quali la contribuente era stata portata comunque a conoscenza del mancato perfezionamento dell’interafattispecie condonistica di cui all’art. 9 , comma 1, legge 27dicembre 2002, n. 289 (c.d. condono tombale per « tutti i periodi d'imposta per i quali i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni sono scaduti entro il 31 ottobre 2002», come successivamente inciso da Corte cost., sentenza n. 207 del 13/07/2007, relativamente al periodo d’imposta “a cavallo” non in corso al 31 dicembre 2002 ) , con riferimento a tutti gli anni d’imposta in essa comunque compresi, erano quelli « notificati dopo la presentazione dell'istanza di condono», quindi non anche quello notificato in data 31dicembre 2003, oggetto del preteso errore revocatorio. 2. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e c ondanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro4.100,00 per compensi , oltre alle spese prenotate a debit o . Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quell