CassazionedecretoSezione 2Decisione del 24 maggio 1965
Cassazione n. 18917/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 23/07/2021 del Tribunale del Riesame di Taranto visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni con le quali il Procuratore Generale ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] Rosario ha proposto ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza n. 66/2021 emessa in data 23 luglio 2021 con la quale il Tribunale del Riesame di Taranto ha rigettato la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Taranto in data 6 luglio 2021 avente ad oggetto l'autovettura Mercedes tg.ta FG 3153 JW, corpo del reato di truffa in danno della [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il ricorrente lamenta, come unico motivo di impugnazione, la violazione di legge ex art. 606 lettera b) cod. proc. pen. relativamente alla ritenuta sussistenza dei presupposti fondanti l'emissione del decreto di sequestro preventivo; la Difesa ritiene apparente la motivazione in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti, segnalando che la ricezione da parte del [OSCURATO:PERSONA] del secondo mazzo di chiavi della vettura in sequestro, a differenza da quanto affermato nel provvedimento impugnato, è avvenuta solo dopo che il ricorrente aveva effettuato il passaggio di proprietà del mezzo, circostanza di per sé idonea ad escludere il fumus del delitto di truffa. In relazione al periculum in mora il ricorrente ritiene che la motivazione del provvedimento del Tribunale sia violativa di legge e corredata di motivazione apparente. [OSCURATO:PERSONA] ha, in proposito, segnalato che la vettura attualmente sottoposta a vincolo reale è già stata oggetto di tre sequestri preventivi caducati per motivi procedurali (in particolare il sequestro preventivo di urgenza del 10 dicembre 2020 non è stato convalidato dal Giudice per le indagini preliminari nei termini di legge con conseguente perdita di efficacia, il sequestro preventivo disposto con decreto del 4 febbraio 2021 è stato annullato dal Tribunale del Riesame di Taranto per difetto di notifica ed il sequestro preventivo di urgenza del 13 marzo 2021 non è stato trasmesso al Giudice per le indagini preliminari nei termini di legge con conseguente perdita di efficacia). Di conseguenza il periculum in mora non è né concreto né attuale non avendo il [OSCURATO:PERSONA] proceduto all'alienazione ovvero all'occultamento del bene, nonostante la reiterata perdita di efficacia dei precedenti provvedimenti di sequestro preventivo e la conseguente libera disponibilità della vettura. [OSCURATO:PERSONA] ha, inoltre, lamentato la mera apparenza della motivazione in ordine alla sussistenza in concreto del periculum in mora e la non congruità tra la motivazione del Tribunale del Riesame e le deduzioni esposte dal difensore in camera di consiglio. 3. Appare necessario, preliminarmente, ricordare che avverso le ordinanze emesse a norma dell'art. 324 cod. proc. pen. in materia di sequestro preventivo il ricorso in Cassazione è ammesso solo per violazione di legge (art. 325, co. 1, cod. proc. pen.), per censurare, cioè, errores in iudicando o errores in procedendo (art. 606, lett. b) e c), cod. proc. pen.) commessi dal giudice di merito, la cui decisione risulti di conseguenza radicalmente viziata. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, peraltro, il difetto di motivazione integra gli estremi della violazione di legge solo quando l'apparato argomentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento o manchi del tutto o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di ragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dall'organo investito del procedimento (vedi sentenza Sez. Un. n. 5876 del 13.2.2004 Cc. Rv. 226710- 01 e sentenza Sez. Un. n. 25080 del 28.5.2003 Cc. Rv. 224611- 01), inidoneità sicuramente non ravvisabile nel caso oggetto di scrutino.4. Ciò posto, occorre prendere atto che il ricorrente, pur lamentando formalmente violazione di legge e motivazione apparente, contesta in realtà la concreta ricostruzione in fatto resa dal Tribunale del Riesame ed ancor prima dal Giudice per le indagini preliminari. E ciò a fronte di un completo iter argomentativo, coerente con le emergenze investigative e scevro da vizi logici, il quale valorizza una serie di elementi fattuali che fanno propendere per la sussistenza dei presupposti giustificativi della misura cautelare reale. Ne consegue che il ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] deve essere depurato delle considerazioni di merito, che lo gravano riguardo a diversi punti della pronuncia impugnata ed, in particolare, dei rilievi riferibili a presunte carenze della motivazione sviluppata dal Tribunale del riesame, segnatamente in tema di sussistenza del fumus commissi delicti e del periculum in mora, considerato che le censure indicate nel ricorso sono dirette a contestare la valutazione effettuata dai giudici di merito rispetto alla quale non si segnala alcuna assenza fisica di motivazione ma si oppongono argomenti di diverso segno valutativo e come tali inammissibili in questa sede. Il ricorrente, insistendo nell'accoglimento di allegazioni difensive che sostiene esser state pretermesse, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con le emergenze processuali determinanti per la formazione del convincimento del Tribunale del riesame. Lo stesso Tribunale ha ritenuto, nel corpo della esauriente e fondata motivazione del provvedimento impugnato, che il fumus commissi delicti del reato di truffa sia dimostrato inequivocabilmente in quanto la vettura sottoposta a vincolo reale, è stata acquistata presso la concessionaria [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di Taranto da un soggetto -allo stato ignoto- che ha utilizzato un falso documento intestato a tale VILLA Benedetto ma riportante la ritrazione fotografica di un soggetto diverso dal VILLA. La comprovata natura truffaldina dell'acquisto della vettura è sicuramente idonea a comprovare la sussistenza di persuasivi elementi di fatto che consentano di ritenere integrata la fattispecie delittuosa, a prescindere dalla sussistenza di indizi di colpevolezza nei confronti della persona nei cui confronti è operato il sequestro (indizi ritenuti comunque ravvisabili dal Tribunale del Riesame in considerazione dei seguenti elementi fattuali: il [OSCURATO:PERSONA] è divenuto intestatario della predetta vettura appena cinque giorni dopo l'intestazione al sedicente VILLA, il ricorrente ha affrontato le spese per il trasporto della Mercedes nella città di Palermo ed ha ricevuto presso la propria abitazione il secondo mazzo di chiavi della vettura). 5. Tale essendo la ricostruzione del fatto da parte dei Giudici della cautela, a nulla rileva - palesando le relative doglianze difensive la loro manifesta infondatezza - che il [OSCURATO:PERSONA] sia gravemente indiziato o meno del reato di truffa. L'ordinanza impugnata è correttamente motivata in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti, non avendo alcun rilievo quanto eccepito dal ricorrente in ordine all'inconferenza del tema della ricezione delle chiavi della vettura in sequestro in quanto doglianza inerente esclusivamente alla eventuale insussistenza di gravi elementi indiziari nei confronti dell'indagato. Va ricordato che, in tema di misure cautelari reali, non è necessario riscontrare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti viene disposto il sequestro, concernendo il fumus commissi delicti la pertinenza del bene al reato e la riconducibilità delle condotte ipotizzare ad una specifica fattispecie incriminatrice, indipendentemente dalla loro riferibilità soggettiva. (vedi tra le altre sentenza n. 18491 del 30/01/2018 Cc. Rv. 273069 - 01 «In tema di sequestro preventivo, non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il fumus commissi delicti, vale a dire la astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato»). È il tasso di pericolosità della cosa in sé che giustifica l'imposizione di una misura cautelare reale e per questa ragione, la misura de qua, pur raccordandosi, nel suo presupposto giustificativo, ad un fatto criminoso, può prescindere totalmente da qualsiasi profilo di colpevolezza, essendo ontologicamente legata non necessariamente all'autore del reato, bensì alla cosa, che viene riguardata dall'ordinamento come strumento, la cui libera disponibilità può rappresentare una situazione di pericolo; con la conseguenza che la verifica della legittimità del provvedimento applicativo di una misura cautelare reale non potrà mai sconfinare nel sindacato della concreta fondatezza dell'accusa, ma dovrà limitarsi, come correttamente fatto nel provvedimento impugnato, all'astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato. 6. Parimenti inammissibili sono i rilievi difensivi inerenti alla sussistenza del periculum in mora, in quanto invitano ad una mera rivisitazione di elementi fattuali valutati in modo non manifestamente illogico dall'ordinanza impugnata ed ancor prima dall'ordinanza genetica e quindi non censurabili in questa sede per quanto sopra detto. Il Tribunale del Riesame ha, in particolare, riscontrato la sussistenza del periculum in mora, ritenendo, con motivazione sintetica ma esaustiva, che l'ulteriore libera disponibilità del bene permetterebbe al [OSCURATO:PERSONA] di utilizzare la vettura (con conseguente deterioramento della stessa) o addirittura di alienarla in quanto formalmente intestatario della stessa.7. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 1