CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 giugno 1965
Cassazione n. 41451/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], n. Burgdorf (Germania) 08/06/1965 avverso la sentenza n. 450/23 della Corte di appello di Potenza del 13/10/2023 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento dell'impugnata sentenza per estinzione del reato per compiuta prescrizione, previa riqualificazione del fatto nel delitto di cui agli artt. 640 cpv. n. 1, 61 n. 9, cod. pen.; sentito per il ricorrente, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Potenza ha confermato la condanna, pronunciata in primo grado, di [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia in ordine al reato di peculato continuato di cui agli artt. 81 cpv., 314 cod. pen. commesso, in qualità di responsabile del procedimento di elaborazione e contabilizzazione degli stipendi dei dipendenti del Comune di Policoro (Mt) e come tale incaricato di pubblico servizio, mediante appropriazione di circa 6.000,00 euro utilizzati per il rimborso di alcune posizioni debitorie personali. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato attraverso il suo difensore con la formulazione di tre motivi di censura. Con il primo deduce vizi congiunti di motivazione e travisamento della prova in ordine alla mancata considerazione da parte della Corte di appello della circostanza della regolare trattenuta della somma di euro 280,00 per il correlativo importo mensile corrisposto dall'ente comunale alla società erogatrice del finanziamento, circostanza che, per quanto marginale nel merito, evidenzia la mera trasposizione delle argomentazioni contenute nella sentenza di primo grado, senza alcuna valutazione critica finanche di marchiani errori nella ricostruzione dei fatti. Da tale atteggiamento è derivata la totale obliterazione delle deduzioni difensive riguardo all'altra circostanza che l'imputato non si occupava della elaborazione delle buste paga, essendo detta operazione materialmente posta in essere da altro dipendente nonché il travisamento della prova in ordine alla tipologia delle mansioni concretamente svolte nella sua attività professionale. Con il secondo deduce erronea applicazione dell'art. 314 cod. pen. dovendo il fatto in addebito essere piuttosto qualificato in termini di truffa di cui all'art. 640 cod. pen. con la conseguente violazione dell'art. 531 cod. proc. pen. per omessa declaratoria della prescrizione. Dal giudizio è emersa, infatti, in maniera pacifica la circostanza per cui l'[OSCURATO:PERSONA] operava nei limiti di una definita competenza endoprocedimentale, circoscritta alla redazione delle buste paga e dei mandati di pagamento, i quali venivano poi sistematicamente e puntualmente sottoposti al controllo e alla firma del funzionario competente, come tale deputato ad assumerne la responsabilità dell'emissione.L'alterazione dei dati ascritta all'imputato sarebbe, perciò, stata al più finalizzata a conseguire il beneficio economico mediante l'attuazione per via telematica di artifici idonei ad indurre in errore proprio il funzionario addetto al controllo, essendo questi il soggetto dotato in via esclusiva del potere di disporre in via mediata o giuridica del denaro pubblico. Con il terzo motivo deduce, infine, la violazione dell'art. 533 cod. proc. pen. in relazione alla ribadita affermazione di responsabilità in violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento, con la conseguenza indicata in dispositivo. 2. Dalla stessa sentenza di appello impugnata si evince (pag. 7) che la denuncia nei confronti del ricorrente venne sporta dal Dirigente del Servizio finanziario del Comune di Policoro, [OSCURATO:PERSONA]; in sede di denuncia questi aveva precisato che, approfittando dell'incarico ricoperto all'interno dell'[OSCURATO:PERSONA], Labriola aveva distratto le somme meglio indicate, rientrando nei suoi compiti d'istituto la materiale predisposizione sia delle buste paga - dalle quali aveva eliminato di volta in volta la detrazione della somma corrispondente alla rata del finanziamento (personale) in corso - sia dei mandati di pagamento, che invece continuavano a contemplare il rimborso della rata, in quanto gravanti su altri capitoli del bilancio comunale, prima di avviarli alla firma del Dirigente di settore (pag. 8 sent.). La sentenza stessa afferma, dunque, chiaramente che l'imputato non aveva la materiale disponibilità del denaro, essendo addetto a mansioni preparatorie di atti formalmente imputabili ad un soggetto terzo, a lui superiore nella catena gerarchica, ponendo, tuttavia, in essere un artificio telematico (per sottrazione) tale da permettergli di addebitare al Comune di Policoro il rimborso di rate di finanziamento di sua spettanza e delle quali avrebbe, invece, dovuto personalmente farsi carico mediante corrispondenti detrazioni dalla retribuzione mensile. Fermi, dunque, i presupposti di fatto, contestati solo formalmente in ricorso, osserva il Collegio che coglie, tuttavia, nel segno la difesa del ricorrente quando lamenta la mancata qualificazione della condotta in termini di truffa anziché di peculato.Costituisce, infatti, principio da tempo affermato dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità quello secondo cui integra il reato di truffa ai danni dello Stato, aggravato dalla violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, e non quello di peculato, la condotta del pubblico agente che, non avendo la disponibilità materiale o giuridica del denaro, ne ottenga l'indebita erogazione esclusivamente per effetto degli artifici o raggiri posti in essere ai danni del soggetto cui compete l'adozione dell'atto dispositivo (Sez. 6, n. 13559 del 11/07/2019, Guercio, dep. 2020, Rv. 278888 in fattispecie quasi sovrapponibile alla presente in cui è stata qualificata quale truffa aggravata la condotta del pubblico dipendente che, essendo esclusivamente incaricato di predisporre le buste paga, induceva in errore il funzionario deputato al servizio di tesoreria, indicando fraudolentemente due distinti conti correnti ed in tal modo conseguendo l'erogazione di un doppio accredito stipendiale). Del resto, la sentenza non fornisce elementi di informazione ulteriori per affermare che il controllo operato dal Dirigente sovraordinato fosse di natura solo formale o risultasse di fatto insussistente, così da riportare all'imputato la effettiva disponibilità giuridica del denaro da lui sottratto. E' stato, infatti, affermato da altra pronuncia di questa Corte di cassazione che integra il delitto di peculato e non quello di truffa aggravata, la condotta dell'incaricato di pubblico servizio (nella fattispecie dipendente di una ASL), che, preposto all'intero procedimento per il pagamento delle prestazioni ai medici ambulatoriali interni - comprensivo sia della fase accertativa della prestazione da riconoscere ai singoli professionisti, sia di quella dispositiva del denaro da erogare - fa confluire su conti bancari nella propria disponibilità parte del denaro, in quanto, per la natura ripetitiva delle voci di spesa e la tipologia delle verifiche di fatto demandate esclusivamente allo stesso, tale attività è sottratta ad una reale possibilità di controllo da parte della [OSCURATO:PERSONA] erogatrice e, dunque, è realizzabile senza la necessità di carpirne la volontà con artifizi e raggiri (Sez. 6, n. 50758 del 15/12/2015, Bolzan e al., Rv. 265931; conf. Sez. 6 , n. 46799 del 20/06/2018, Pieretti, Rv. 274282 in tema di amministrazione di una IPAB). Non è questa, tuttavia e come anticipato, la situazione descritta nella sentenza impugnata, ove il ricorrente viene indicato come collaboratore del Dirigente (pag. 7) pur essendo in altri passaggi gratificato della qualifica di 'responsabile del procedimento di elaborazione, contabilizzazione delle paghe ed emissione dei relativi mandati di pagamento' che, tuttavia, mentre spiega il contenuto delle sue mansioni, nulla dice della responsabilità finale del procedimento e in concreto se egli avesse o meno la giuridica disponibilità delle somme di denaro indicate nelle buste paga e nei mandati di pagamento.Deve, pertanto, concludersi nel senso dell'erronea qualificazione della condotta in addebito in termini di peculato invece che di truffa aggravata ai danni dell'ente di appartenenza, Comune di Policoro (artt. 640, secondo comma, n. 1 e 61 n. 9, cod. pen.). La diversa qualificazione giuridica comporta, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per estinzione del reato, dal momento che i fatti sono stati commessi dai novembre 2011 al novembre 2013 e che risulta ampiamente decorso il termine di sette anni e sei mesi di prescrizione massima stabilito dal cbn. disp. degli artt. 157 e 161 cod. pen. P. Q. M. riqualificato il fatto nel delitto di cui agli artt. 640, secondo comma, n. 1 e 61 n. 9, cod. pen., annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché