CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 giugno 2026
Cassazione n. 22144/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gliereIMPUGNABILITÀDott. [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] relatore Ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCDott.ssa [OSCURATO:PERSONA] R.G. N. 17020/2024ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 17020/2024 R.G., propostodifesi da sé medesimi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 86 cod.proc. civ., in qualità di Avvocati, con studio in Pomiglianod’Arco (NA), ove elettivamente domiciliati, mediante ricorsointroduttivo del presente procedimento;RICORRENTI[OSCURATO:PERSONA]genzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona delDirettore pro tempore;INTIMAT[OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributariadi secondo grado della Campania il 2 maggio 2024, n.2933/22/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglionon partecipata del 24 giugno 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA] LoSardo;Numero registro generale 17020/2024Numero sezionale 5115/2026Numero di raccolta generale 22144/2026Data pubblicazione 28/06/20261. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorsocongiunto per la cassazione della sentenza depositata dallaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania il2 maggio 2024, n. 2933/22/2024, che, in controversia suimpugnazione del diniego di revisione catastale da partedell’Agenzia delle Entrate, con provvedimento reso il 17dicembre 2020, sull’istanza depositata dai medesimi il 19novembre 2020, in relazione alla superficie (a loro dire,erroneamente computata) del locale ubicato in Pozzuoli (NA)alla I^ [OSCURATO:PERSONA] n. 1, adibito a deposito/cantina ecensito in catasto con la particella 65 sub. 4 del foglio 48, peromessa riduzione al 25% ex All C al d.P.R. 23 marzo 1998, n.138, in quanto superfice accessoria e pertinenziale degliappartamenti di cui essi sono separatamente proprietari nelmedesimo fabbricato, e precisamente, per [OSCURATO:PERSONA],l’appartamento censito in catasto con la particella 65 sub. 1 delfoglio 48, e, per [OSCURATO:PERSONA], l’appartamento censito incatasto con la particella 65 sub. 2 del foglio 48, ha accoltol’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti deitributaria provinciale di Napoli il 9 dicembre 2021, n.13484/2/2021, con compensazione delle spese giudiziali.2. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha riformatola decisione di prime cure, che aveva accolto il ricorso originariodei contribuenti, nel senso di dichiararne l’inammissibilità sulrilievo che: «Quanto al provvedimento di diniego di autotutela,meramente confermativo di un precedente provvedimento, laCassazione ha chiarito che è possibile l’impugnativa solo conriferimento al profilo dell’illegittimità del rifiuto. Al di fuori ditale ipotesi, si consentirebbe la proposizione di un gravameavverso una pretesa tributaria che ha ormai assunto ilNumero registro generale 17020/2024Numero sezionale 5115/2026Numero di raccolta generale 22144/2026Data pubblicazione 28/06/2026carattere della definitività, con evidente pregiudizio dellacertezza dei rapporti tributari. Non può pertanto supplirsiall’inerzia che ha dato luogo alla mancata proposizione delgravame avverso l’atto che ha regolato le modalità di calcolodella superficie catastale con la formulazione d’istanza direttifica e la successiva impugnativa del diniego, in quanto intal modo si potrebbe in astratto non pervenire mai allacristallizzazione della pretesa tributaria, effetto sicuramentenon voluto dal legislatore».3. L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.4. I ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa, con laquale si è richiamato un precedente di questa Corte suimedesimi immobili (segnatamente: Cass., Sez. Trib., 18dicembre 2025, n. 33132) con riferimento alla TARI relativaall’anno 2017, invocando «il giudicato (…) anche ai fini delcomputo della superficie catastale, il vincolo di pertinenzialitàdel sub 4 di Via Italia rispetto agli immobili principali sub 1 e2, con necessità di computarne la relativa superficie, in quantoinautonoma e non comunicante, ridotta al 25% in applicazionedei criteri di calcolo imposti dal DPR 138/98».RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale sidenuncia: «Violazione dell’art. 360 c.p.c. comma 1 n 3 inrelazione all’art. 2, comma 3, e 19, comma 1, lett. f, del d.lg.n. 546 del 1992, per aver dichiarato l’inammissibilità del ricorsoescludendo la impugnabilità del provvedimento col qualerespinta la richiesta di rettifica di dati catastali, e per violazionedell’art 360, comma 1, n. 4, per nullità della sentenzaimpugnata e per violazione degli artt. 112 e 113, comma 1,c.p.c, per aver la Corte di Merito sentenziato in relazione aprovvedimento di dinego di autotutela discostandosi dallaNumero registro generale 17020/2024Numero sezionale 5115/2026Numero di raccolta generale 22144/2026Data pubblicazione 28/06/2026domanda di annullamento del provvedimento di rigetto diistanza di rettifica dei dati catastali e di conseguenzaapplicando normativa e principi estranei alla fattispecie».1.1 Il predetto motivo è fondato.1.2 La questione dell’impugnabilità del diniego di autotutela inmateria catastale dinanzi al giudice tributario è stata giàaffrontata da questa Corte (in particolare, con riguardo allafattispecie della variazione della rendita: Cass., Sez. 6^-5, 4novembre 2021, n. 31574; Cass., Sez. Trib., 1 marzo 2025, n.5454) con soluzione condivisibile, a cui il collegio ritiene di dareulteriore continuità in questa sede, tenendo anche conto dellaconferma di tale orientamento in un recente arresto (conriguardo alla fattispecie della variazione della categoria: Cass.,Sez. Trib., 26 luglio 2024, n. 21010).1.3 Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (tra letante: Cass., Sez. 5^, 15 luglio 2008, n. 19379; Cass., Sez.5^, 11 aprile 2011, n. 8165; Cass., Sez. 6^-5, 19 marzo 2014,n. 6411; Cass., Sez. 6^-5, 13 giugno 2014, n. 13535; Cass.,Sez. 6^-5, 13 febbraio 2015, nn. 2995 e 3001; Cass., Sez. 5^,21 giugno 2021, n. 17627; Cass., Sez. 5^, 31 agosto 2022, n.25573; Cass., Sez. Trib., 23 settembre 2022, n. 27985; Cass.,Sez. Trib., 13 aprile 2023, n. 9938; Cass., Sez. Trib., 26 luglio2024, n. 21010; Cass., Sez. Trib., 1 marzo 2025, n. 5454;Cass., Sez. Trib., 1 maggio 2026, n. 12212), al contribuentedeve essere riconosciuto il diritto di modificare, senza alcunlimite temporale, la rendita proposta con la procedura“DOCFA”, quando la situazione di fatto o di diritto ab originedenunziata non sia veritiera. Al riguardo è stato, infatti,evidenziato che il termine di dodici mesi dalla presentazionedella “DOCFA”, fissato dall'art. 1 del d.m. 19 aprile 1994, n.701, per la determinazione della rendita definitiva da parteNumero registro generale 17020/2024Numero sezionale 5115/2026Numero di raccolta generale 22144/2026Data pubblicazione 28/06/2026dell'amministrazione finanziaria (eventualmente modificativadella rendita proposta dal contribuente), non ha naturaperentoria, ma meramente ordinatoria, costituendo unamodalità di esercizio dei poteri per la formazione el'aggiornamento del catasto (Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2006, n.16824; Cass. Sez. 5^, 15 luglio 2008, nn. 19379 e 19380;Cass., Sez. 5^, 11 marzo 2011, n. 5843; Cass., Sez. 6^-5, 19marzo 2014, n. 6411; Cass., Sez. 6^-5, 13 giugno 2014, n.13535; Cass., Sez. 6^-5, 13 febbraio 2015, n. 2995; Cass.,Sez. 6^-5, 19 febbraio 2015, nn. 3355 e 3358; Cass., Sez. 5^,13 marzo 2015, n. 5051).Se, dunque, l'esito del procedimento di classamento è di tipoaccertativo e mira solo a fornire chiarezza sul valore economicodel bene, attraverso il sistema del catasto, in vista di unacongrua tassazione secondo le diverse leggi d'imposta, deveconcludersi che quando la situazione di fatto e di diritto aborigine denunziata non sia veritiera il contribuente mantiene ildiritto di modificare la rendita (così come la superficie, laconsistenza, la classe e la categoria) propostaall'amministrazione finanziaria.1.4 Pertanto, il giudice di appello ha erroneamente classificatol'istanza dei contribuenti nei termini di una richiesta diautotutela (con la conseguente inammissibilità della relativaimpugnazione), dovendo preferirsi la qualificazione nei terminidi un’“istanza di variazione della classificazione catastale”.Invero, se l'ordinamento riconosce al possessore dell'immobileil diritto ad una definizione mirata e specifica relativa alla suaproprietà, consegue indubbiamente che, ove il classamentonon risulti soddisfacente, il privato può ricorrere al giudicetributario, previo il diniego dell'amministrazione finanziaria(Cass., Sez. 5^, 8 settembre 2008, n. 22557).Numero registro generale 17020/2024Numero sezionale 5115/2026Numero di raccolta generale 22144/2026Data pubblicazione 28/06/20261.5 Né si può sostenere che il diniego o rifiuto di variazionecatastale rientrerebbe nella tipologia degli atti impugnabilisoltanto sub specie del diniego espresso o tacito di autotutela,che può riguardare soltanto eventuali profili di illegittimità delrifiuto dell'amministrazione finanziaria, in relazione alle ragionidi rilevante interesse generale che giustificano l'esercizio di talepotere, e non la fondatezza della pretesa tributaria, atteso che,altrimenti, si avrebbe un'indebita sostituzione del giudicenell'attività amministrativa o un'inammissibile controversiasulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo (Cass.,Sez. 5^, 28 marzo 2018, n. 7616; Cass., Sez. 5^, 24 agosto2018, n. 21146; Cass., Sez. 5^, 26 settembre 2019, n. 24032;Cass., Sez. 5^, 4 dicembre 2020, n. 27806; Cass., Sez. 6^-5,16 marzo 2021, n. 7378; Cass., Sez. Trib., 23 settembre 2022,n. 27985; Cass., Sez. Trib., 12 dicembre 2022, n. 36231;Cass., Sez. Trib., 13 aprile 2023, n. 9938; Cass., Sez. Trib., 26luglio 2024, n. 21010; Cass., Sez. Trib., 19 marzo 2025, n.7309; Cass., Sez. Trib., 9 maggio 2026, n. 13466).A tale proposito, il collegio rileva che l'art. 19, comma 1, lett.f), del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, stabilisce che il ricorsopuò essere proposto avverso «gli atti relativi alle operazionicatastali indicate nell'art. 2, comma 2», dello stesso d.lgs. 31dicembre 1992, n. 546, e quest'ultima disposizione annoveranell'oggetto della giurisdizione tributaria tutte le controversieconcernenti «la consistenza, il classamento delle singole unitàimmobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale»;non vi è, dunque, ragione di escludere dall'ambito degli «attirelativi alle operazioni catastali» di cui all'art. 19, comma 1,lett. f), del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, il tacito o espressodiniego ad una istanza di variazione catastale.Numero registro generale 17020/2024Numero sezionale 5115/2026Numero di raccolta generale 22144/2026Data pubblicazione 28/06/20261.6 Pertanto, la domanda va correttamente qualificata comeimpugnativa del diniego espresso opposto dall'amministrazionefinanziaria all’istanza di variazione catastale avanzata daicontribuenti, diniego qualificabile come atto relativo alleoperazioni catastali di classamento.Dunque, nella vicenda sub iudice, il provvedimento negativocon il quale l'amministrazione finanziaria ha mantenuto laprecedente superficie dell’immobile, rigettando l'istanza divariazione avanzata dai contribuenti, deve considerarsi attoriguardante un'operazione di classamento catastale; aquest'ultimo riguardo, va sottolineato che gli atti catastalisono, tra quelli impugnabili dinanzi alle Commissioni tributarie(ora, dinanzi alle Corti di giustizia tributaria, ai sensi dell’art.4, comma 1, lett. a), della legge 31 agosto 2022, n. 130), gliil legislatore definito il nome od il tipo dell'atto nei cui confrontiil contribuente è ammesso a proporre ricorso e limitandosi arinviare alle operazioni catastali ricomprese nella giurisdizionetributaria, cioè a tutti gli atti ad esse operazioni afferenti senzadistinguo di sorta.1.7 La previsione della generica impugnabilità degli atticatastali va, di conseguenza, letta nell'ottica del rispetto deldiritti di difesa e di tutela giudiziaria contro tutti gli atti idoneia produrre effetti giuridici negativi in capo al contribuente,quale è la determinazione della rendita, che rappresenta, ai finidi una pluralità di tributi, la misura della capacita contributivadel soggetto passivo con riferimento alla titolarità di un dirittodi proprietà su un bene immobile sito nel territorio dello Stato.Come, dunque, non vi sarebbe ragione di precludere alcontribuente la possibilità di emendare la denuncia diclassamento precedentemente presentata, non vi è ragione diNumero registro generale 17020/2024Numero sezionale 5115/2026Numero di raccolta generale 22144/2026Data pubblicazione 28/06/2026assegnare al diniego dell'amministrazione finanziaria la naturadi atto non impugnabile; per cui, deve essere riconosciuto adogni proprietario di immobile la facoltà di chiedere unavariazione della classificazione o della rendita del bene e,ovviamente, in caso di risposta negativa, di rivolgersi al giudicetributario.1.8 In conclusione, si può ribadire il principio che, in tema dicontenzioso tributario, l'art. 19, comma 1, lett. f), del d.lgs. 31dicembre 1992, n. 546, stabilisce che può essere presentatoricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali indicatenell'art. 2, comma 2, del medesimo d.lgs. 31 dicembre 1992,n. 546, norma quest'ultima che annovera nell'oggetto dellagiurisdizione tributaria tutte le controversie concernenti«l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, ilclassamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo (...),nonché quelle, concernenti la consistenza, il classamento dellesingole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della renditacatastale»; l'atto di diniego della variazione catastale emessoa seguito di richiesta del contribuente concerne, senza dubbio,una delle operazioni catastali menzionate nel citato art. 2 - e,in particolare, il classamento della singola unità immobiliare -ed è, quindi, impugnabile dinanzi alle Commissioni tributarie(ora, alle Corti di giustizia tributaria) (Cass., Sez. 5^, 5 luglio2008, n. 19379; Cass., Sez. 5^, 24 gennaio 2019, n. 2006 -con riferimento al silenzio-rigetto: Cass., Sez. 6^-5, 13febbraio 2015, n. 3001).2. In conclusione, alla stregua delle suesposte argomentazioni,valutandosi la fondatezza del motivo dedotto, il ricorsoprincipale può trovare accoglimento e la sentenza impugnatadeve essere cassata con rinvio della causa (anche perl’apprezzamento sull’eventuale estensione alla presenteNumero registro generale 17020/2024Numero sezionale 5115/2026Numero di raccolta generale 22144/2026Data pubblicazione 28/06/2026fattispecie del giudicato invocato dai ricorrenti nella memoriaillustrativa) alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Campania, in diversa composizione, anche per le spesedel giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata erinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Campania, in diversa composizione, anche per le spesedel giudizio di legittimità.Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 24 giugno2026 .IL PRESIDENTEGiacomo [OSCURATO:PERSONA]